La Costituzione non è in buone mani

Negli atti parlamentari si legge che la proposta di riforma dell’art. 57* della Costituzione, con la quale il Senato non sarebbe più eletto su base regionale ma circoscrizionale, servirebbe a rafforzare la rappresentatività del Senato.

Quasi tutti omettono di spiegare che poiché il numero dei senatori in ogni regione continuerebbe a essere in rapporto alla popolazione e ogni regione e provincia autonoma continuerebbe ad avere non meno di 3 senatori, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Molise che ne hanno rispettivamente 1 e 2, il passaggio dalla base regionale a quella circoscrizionale non darebbe alcun contributo a migliorare la rappresentatività del Senato.

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L’Italicum e la Corte: le motivazioni

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è espressa al riguardo di alcuni ricorsi presentati sulla legge elettorale nota come Italicum si leggono e si sentono commenti che ondeggiano dai toni trionfalistici – di chi è stato sostenitore dell’Italicum – allo sconforto tra chi ha sempre avversato questa legge elettorale.

Entrambi gli atteggiamenti denotano scarsa comprensione del ruolo della Corte Costituzionale. Scarsa comprensione dovuta a disonestà intellettuale – quando i commenti provengono da navigati politici e giornalisti e persino da docenti universitari – e a ignoranza, quando a commentare è la vittima inconsapevole della disinformazione di massa, vale a dire il comune cittadino.

Semplificando, possiamo riassumere l’atteggiamento più diffuso tra i trionfalisti in una lettura della sentenza della Corte come approvazione del premio di maggioranza e del capolista bloccato; mentre tra chi esprime sconforto c’è la convinzione che quella della Corte sia stata una sentenza politica, nel senso deleterio del termine.

Appare necessario evidenziare che la Corte Costituzionale non risponde mai a una domanda generica del tipo “è conforme alla Costituzione la previsione del premio di maggioranza?” ma risponde alle argomentazioni illustrate dai ricorrenti per sostenere l’incostituzionalità di una norma; per essere ancora più precisi risponde alla ordinanza di un Tribunale che argomenta sul perché ritiene non manifestamente infondati i motivi di incostituzionalità presentati dal ricorrente. Non tutte le argomentazioni sollevate dai ricorrenti arrivano dunque alla Corte Costituzionale e ciò che arriva è filtrato da un Tribunale.

Quando la Corte Costituzionale respinge un ricorso su un aspetto specifico di una legge possiamo con certezza affermare che la Corte non ritiene valide le argomentazioni sollevate dal Tribunale sulla base del ricorso di un ricorrente ma non si può affermare che quella norma sia conforme ai principi della Costituzione. Un nuovo ricorso, meglio argomentato, potrebbe ribaltare il responso perché non è mai la norma a essere promossa ma è l’argomentazione contro una norma a essere respinta.

In altre parole, le argomentazioni presentate non sono state ritenute dalla Corte valide per dimostrare l’incostituzionalità della norma.

Entriamo nel dettaglio e cominciamo dalla questione più spinosa: il premio di maggioranza.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 relativa al cosiddetto Porcellum aveva censurato il premio per la Camera e quello per il Senato sulla base di due argomentazioni ben precise: il difetto di proporzionalità e l’irragionevolezza delle norme elettorali.

Infatti, mancava un tetto minimo di voti da raggiungere per aggiudicarsi il premio e quindi la legge elettorale produceva una compressione illimitata della rappresentatività per perseguire un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese”.

Passando dal premio alla Camera a quello per il Senato, i giudici osservarono che non solo la disciplina esaminata non superava il test di proporzionalità ma era evidente “l’inidoneità della stessa (disciplina) al raggiungimento dell’obiettivo perseguitopoiché “produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea”.

Queste considerazioni sono perfettamente applicabili anche all’Italicum: bastava utilizzare questo argomento per far decadere il premio previsto alla Camera ma non al Senato.

A cosa serve alterare la rappresentatività alla Camera in modo anche significativo, stante il modello proporzionale sottostante al sistema elettorale, se tutto ciò non consente di raggiungere l’obiettivo della stabilità di governo dal momento che al Senato il premio non è previsto?

Immaginate un partito che alla Camera prende il 40%+1 dei voti validi e un altro partito che invece si ferma al 40%; il primo avrebbe 340 deputati su 618 e il secondo si fermerebbe a 190 circa per l’effetto distorsivo del premio, ma al Senato pur in presenza della stessa distribuzione dei voti il partito che può contare sulla maggioranza assoluta alla Camera non avrebbe la maggioranza al Senato.

Il premio è inidoneo a garantire il risultato della stabilità di governo, in nome della quale è stato compiuto il sacrificio di altri interessi e valori costituzionalmente protetti, per riprendere le parole della Corte (sentenza n. 1/2014).

La censura del premio previsto dall’Italicum era già scritta … se solo fosse stato utilizzato questo argomento. Ma non è successo e le norme per Camera e Senato in riferimento alla governabilità sono state contestate solo assumendo l’argomento che sarebbe pregiudicata la governabilità per via delle diverse soglie di sbarramento previste per la Camera e per il Senato.

A tal proposito la Corte nella sentenza n. 35/2017 scrive “così formulata la questione è inammissibile, per insufficiente motivazione”.

E aggiunge “(Il rimettente) non illustra, tuttavia, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre e assi più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento”.

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Riflessioni sul premio di maggioranza

Succede frequentemente di leggere sul premio di maggioranza contrapposte valutazioni, non sempre di immediata comprensione.

Per semplicità, segnalo questo intervento di Ceccanti, 3 Obiezioni agli argomenti di Onida sul Corsera, che mi sembra rappresentativo delle considerazioni più frequenti.

Quel che si definisce “premio di maggioranza” dovrebbe essere denominato “premio per avere la maggioranza” perché trasforma una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta. L’unico premio di maggioranza che la nostra storia repubblicana conosca è quello previsto dalla legge elettorale del 1953, passata alla storia come “legge truffa”, che assegnava un premio a chi avesse ottenuto il 50%+1 dei voti validi. Il premio previsto dall’Italicum è invece, per tipologia, vicino a quello della legge Acerbo del 1923.

Il premio di maggioranza, come da noi concepito, rappresenta un unicum nei sistemi parlamentari: un premio in grado di garantire con assoluta certezza a una parte politica di avere il controllo della Camera ed esprimere il Governo, alla sola condizione che qualcuno voti.

Ceccanti ricorda la sentenza n. 275/2014 della Corte Costituzionale in cui si afferma la legittimità costituzionale della attribuzione del premio nelle elezioni amministrative per i comuni.

Il premio previsto per i comuni della provincia di Trento sopra i 3.000 abitanti, di ciò si occupa la richiamata sentenza, era stato contestato trasferendo sulla legge elettorale locale le argomentazioni espresse con sentenza n. 1/2014 della Consulta (quella relativa al “Porcellum”).

La Corte nella citata sentenza n. 275/2014 afferma che tale presupposto “non può essere condiviso, stante la netta diversità delle due discipline. La normativa statale oggetto della richiamata sentenza n. 1 del 2014 riguarda l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale impugnata riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta.

La legge locale serve a eleggere congiuntamente Esecutivo e Consiglio, la legge nazionale serve a eleggere l’assemblea legislativa, rappresentativa della sovranità popolare.

Non solo: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, che le votazioni al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell’attribuzione del premio”.

Perché ignorare l’inciso “con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo”? Non è una puntualizzazione irrilevante.

Non si può sovrapporre la normativa elettorale per il parlamento a quella per gli organi politico-amministrativi dei Comuni.

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Il trionfo dell’imbecillità

Stralcio dell’intervento del senatore Tonini (PD) in aula.

La cosa importante che vogliamo conservare della seconda parte della Costituzione - la prima non è infatti in discussione - è la forma di Governo parlamentare. In fondo questo è anche il filo rosso che accompagna l’azione del centrosinistra italiano, dagli anni dell’Ulivo fino ad oggi. Abbiamo difeso, qualche volta anche con durezza, in particolare nello scontro con il centrodestra, la forma di Governo parlamentare, che i costituenti ci hanno consegnato.
(…)
Noi abbiamo difeso, e lo facciamo anche con la riforma in esame, la forma di governo parlamentare, cioè l’idea che il Governo debba essere espressione del Parlamento e debba trovare nel Parlamento il momento della sua legittimazione costituzionale, la sede dove trova la fiducia, che sa che in ogni momento può essere revocata.
Al tempo stesso noi dobbiamo, cioè, saper leggere i segni dei tempi, di questo nostro tempo, e quello principale è che i cittadini vogliono essere protagonisti della scelta di chi li governa.
(…)
Tanti degli interventi dei senatori che io ho ascoltato pazientemente e diligentemente hanno posto il seguente problema: questo Governo non è legittimato direttamente dal voto popolare. Hanno ragione, ma nello stesso tempo dicono una bestemmia dal punto di vista costituzionale, perché dal punto di vista della Costituzione del 1948 nessun Governo viene eletto dagli elettori, in quanto i Governi trovano la loro legittimità nella fiducia del Parlamento. Tuttavia è vero e sacrosanto che nel nostro tempo c’è voglia di legittimazione diretta dei Governi da parte dei cittadini e degli elettori. Infatti tutti diciamo che Tsipras è stato eletto, invece l’altro giorno Tsipras è stato eletto solo deputato, ma il Presidente della Repubblica greca non si sarebbe mai sognato di dare l’incarico a una personalità diversa, perché Tsipras ha vinto le elezioni arrivando al 34-35 per cento e, grazie al premio di maggioranza che prevede anche quel sistema, arriva alla maggioranza assoluta dei seggi. Diciamo che Cameron governa il Regno Unito, è Primo Ministro inglese, perché lo hanno voluto gli inglesi; certo, gli inglesi lo hanno eletto deputato del suo collegio, ma è sicuro che Cameron, essendo il leader del Partito conservatore che ha vinto le elezioni, legittimissimamente governa la Gran Bretagna. La signora Merkel non è eletta direttamente dai tedeschi, ma dal Bundestag; tuttavia tutti diciamo che lei è espressione del popolo tedesco.
Nel 2013 non abbiamo avuto un Governo eletto dai cittadini, legittimato direttamente dai cittadini, perché il nostro sistema, così come è congegnato oggi, mentre è in grado di risolvere e conservare ciò che va conservato, cioè la forma parlamentare, non è in grado di fare i conti con questa domanda nuova di legittimazione diretta che c’è da parte dei cittadini. Questa è la contraddizione nella quale viviamo.
La riforma in discussione si propone di sciogliere questa contraddizione, perché per un verso noi manteniamo il sistema della democrazia parlamentare, atteso che il Presidente del Consiglio che avremo con la riforma avrà comunque bisogno della fiducia della Camera; non avrà nessun potere nuovo rispetto a quello che la Costituzione oggi assegna al Presidente del Consiglio. Nello stesso tempo, il combinato disposto di riforma del bicameralismo (quindi il superamento del bicameralismo paritario e della necessità che anche il Senato dia la fiducia) e della legge elettorale maggioritaria consentiranno ai cittadini di essere loro i protagonisti della legittimazione del Governo.

Un mucchio di rispettabili imbecillità. Continua a leggere

I cattivi maestri

Leggo su il Mulino Italicum: più pregi che difetti, di Augusto Barbera, già docente di diritto costituzionale.

Nel presentarci sinteticamente l’Italicum, Barbera ci spiega che nel caso nessuno raggiunga al primo turno il 40%, il premio per raggiungere e ampiamente superare la maggioranza assoluta è assegnato con un ballottaggio fra le due liste più votate. Aggiungo, perché non è irrilevante, che non è previsto alcun quorum per essere ammessi al ballottaggio e non è previsto alcun quorum di votanti. Si verifica la stessa condizione già censurata dalla Corte Costituzionale nel giudizio della legge elettorale nota come Porcellum.

Barbera omette di ricordare la funzione del ballottaggio nei sistemi in cui questo meccanismo è previsto: nella ipotesi in cui al primo turno nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il ballottaggio serve a scegliere al secondo turno tra due candidati alla carica di Presidente o tra candidati a rappresentare un collegio parlamentare o altra carica elettiva (per esempio, in Italia, il sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti). C’è sempre coerenza tra primo e secondo turno; la funzione del voto è sempre la stessa: eleggere un presidente o eleggere un rappresentante di collegio. Nel nostro caso, invece, mentre votiamo per l’assemblea dei rappresentanti del popolo sovrano, dovremmo scegliere al ballottaggio a chi affidare il compito di formare il governo tra due formazioni politiche; perché questa è la finalità vera del ballottaggio e non più eleggere dei rappresentanti.

Il voto è finalizzato a decidere chi deve formare il governo, pur rimanendo all’interno di un sistema costituzionale che non prevede l’elezione diretta dell’esecutivo. Si introduce surrettiziamente l’elezione diretta dell’esecutivo. A chi infatti il Presidente della Repubblica potrà affidare l’incarico di formare il Governo se non a un esponente del Partito a cui è stata regalata la maggioranza assoluta? Va detto che in nessun sistema, tranne quelli presidenziali, si elegge direttamente il governo, ma l’elezione indiretta è fortemente sostenuta dal voto elettorale laddove il sistema istituzionale assegna forti poteri al Primo Ministro. E’ questo il caso di paesi come la Germania, il Regno Unito, la Spagna… in cui vige un sistema di cancellierato o premierato costituzionalizzato o istituzionalizzato. Potere di revoca e nomina dei ministri, sfiducia costruttiva, richiesta di scioglimento del parlamento… sono alcuni poteri che caratterizzano i sistemi di governo dei Paesi citati e che non sono presenti nel nostro sistema costituzionale. La circostanza che i tre Paesi citati hanno leggi elettorali profondamente diverse, ci conferma che non è la legge elettorale a dare stabilità al Governo ma il sistema istituzionale con il quale la legge elettorale deve essere coerente. Nel nostro sistema non è istituzionalizzato alcun collegamento tra risultato elettorale e governo, a differenza di altri Paesi, cosa che rende perfettamente legittimo ogni cambio di maggioranza all’interno della stessa legislatura.

Totalmente arbitrario e irragionevole prevedere il ballottaggio solo nel caso in cui nessuno abbia raggiunto la soglia del 40%; perché non è previsto nel caso nessuno raggiunga la maggioranza assoluta, come avviene ovunque esista il ballottaggio?

Portare un partito dal 40% al 55% ovvero ad avere 340 deputati su 618 (e non su 630 come erroneamente scrive Barbera, perché i 12 per arrivare a 630 sono riservati alla circoscrizione estero) significa aumentare la consistenza parlamentare di un gruppo fino a +37,5% perché da 40 a 55 c’è un incremento del 37,5%. Non è cosa da poco, considerando che potrebbe verificarsi che il secondo classificato abbia il 40%-1 dei voti. Il vincente avrebbe 340 eletti, e il secondo classificato circa 180. Le disposizioni dell’Italicum rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore, “che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”(Corte Cost. sentenza n. 1/2014). Non sono rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza che sempre devono essere rispettati per assicurare equilibrio tra interessi costituzionali rilevanti. È violato il principio di uguaglianza del voto. Continua a leggere

Il suicidio del Parlamento, ovvero quando la storia non insegna proprio nulla

Senza fare analogie spicce, credo si debba guardare alla storia con maggior rispetto e consapevolezza per evitare di ripetere gli stessi errori. Gli errori del passato possono ripetersi e avranno di volta in volta effetti diversi perché il contesto cambia, ma un errore resta tale anche se la maestra non lo vede e non lo segna con la matita rossa: semplicemente non ha effetti. Gli errori si ripetono, gli effetti cambiano.

La storia non è fatta dai mediocri, per consolazione definiti grandi, che di volta in volta interpretano i mal di pancia dei tanti, ma dai tanti che non sanno gestire il proprio mal di pancia. Così, non sono Mussolini, Hitler, Stalini demoni responsabili della più grande tragedia del XX secolo e forse della storia della umanità, ma i loro contemporanei che lasciarono che si aprissero le porte della sconfinata distruttività.

La cecità dei contemporanei.

Nella bibliografia del Parlamento trovo una pregevole opera di Alessandro Visani, “La conquista della maggioranza. Mussolini, il Pnf e le elezioni del 1924”. La Camera dei Deputati mette a disposizione dei deputati tante perle, ma i poveretti non hanno tempo da dedicare alle letture. Consiglio a Boschi e Renzi e poi a tutti gli altri di leggere questo libro di Visani. Forse comprenderebbero la portata di quanto stanno facendo nel loro arrogante cretinismo politico e delirio di onnipotenza.

Giovanni Sartori nel 2008, in altro contesto, scrisse queste note che prendo in prestito per il caso dei giorni nostri.

Il maggiore costituzionalista inglese dell’Ottocento, Walter Bagehot, spiegava che il sistema di governo del suo Paese si fondava sulla «stupidità deferente» degli inglesi. Forzando quel testo mi azzarderei a dire che una deferential stupidity è, può essere, una forma di intelligenza pratica. Se sai di non sapere, se sai di non capire, è intelligente essere deferenti. Invece assistiamo sempre più a un crescendo di «ignoranza armata», e così di un’arroganza dell’ignoranza, che rappresenta un perfetto e devastante cretinismo pratico. Sì, a mio avviso una persona intelligente senza buonsenso si trasforma facilmente in un cretino, s’intende, un cretino pratico. Sì, il buonsenso può correggere la stupidità e aiuta a «scretinizzare» i cretini. Sì, la scomparsa del buonsenso prefigura un mondo sempre più popolato da stupidi la cui caratteristica, scriveva giocosamente Carlo Cipolla, è di non fare soltanto il male proprio ma anche il male altrui.”

Il nostro destino è sempre più nelle mani di cretini istruiti; il governo e il parlamento ne sono pieni.

Torniamo al testo di Visani. Lo studioso fa propria la tesi di Giovanni Sabbatucci (altra presenza nella biblioteca parlamentare; consiglio “Il suicidio della classe dirigente liberale. La legge Acerbo 1923-1924” e “Le riforme elettorali in Italia. 1848 – 1994”) e afferma “l’approvazione della legge Acerbo fu un classico caso di suicidio di un’assemblea rappresentativa, accanto a quelli del Reichstag che vota i pieni poteri a Hitler nel marzo del 1933 o a quello dell’Assemblea Nazionale francese che consegna il paese a Petain nel luglio del 1940. La riforma fornì all’esecutivo lo strumento principe – la maggioranza parlamentare – che gli avrebbe consentito di introdurre, senza violare la legalità formale, le innovazioni più traumatiche e più lesive della legalità statuaria sostanziale, compresa quella che consisteva nello svuotare di senso le procedure elettorali, trasformandole in rituali confirmatori da cui era esclusa ogni possibilità di scelta”. Continua a leggere

La rappresentanza popolare

Ripartiamo dall’ABC.
Il nostro sistema istituzionale è definito democrazia parlamentare rappresentativa.
Significa che è imperniato sul Parlamento costituito da rappresentanti votati dagli elettori.
Il voto deve essere personale, libero, uguale, segreto: lo prevede l’articolo 48 della nostra Costituzione.

In questo ragionamento non rileva che si tratti di un Parlamento con sistema bicamerale o monocamerale.

Qualsiasi sistema elettivo che trasforma voti in seggi non è perfetto e, anche nel caso del proporzionale puro, ci sarà sempre un effetto distorsivo nella determinazione della rappresentanza.

In sostanza i sistemi sono due:

- quello proporzionale, dove ciascuna forza politica prende tanti rappresentanti in proporzione alla quota dei consensi con l’ovvia approssimazione dovuta ai quozienti;

- quello maggioritario in cui in ciascun collegio elettorale vince il candidato che prende più voti; in questo caso può esserci la variante a doppio turno al quale accedono i candidati che hanno preso più voti, nel caso nessuno abbia al primo turno raggiunto il 50%+1 dei voti.

In entrambi i sistemi non c’è la garanzia che dal voto per l’elezione del Parlamento scaturisca una maggioranza parlamentare in grado di esprimere un governo. Continua a leggere

A cosa serve l’astensione?

astensioneA ogni maledetta elezione si sentono le solite litanie sul dovere del voto e sull’astensione.
Molti giornalisti e politici ci martellano con una valanga di analisi tutte interne al potere e alle logiche di potere.
Ci siamo assuefatti all’idea che quel che conta siano i voti validi, ignorando il rapporto tra voti validi e aventi diritto al voto, ma soprattutto dimenticando quale sia la funzione e la finalità dei soggetti politici che concorrono alle elezioni. Rapportare la forza elettorale ai voti validi è una convenzione.

Compito dei partiti è raccogliere il consenso.
Su questa capacità si gioca la prima importante credibilità delle forze politiche.
Le elezioni servono a misurare il gradimento di ciascun partito e ciascuno lavora per riconfermare i voti in precedenza raccolti e possibilmente incrementarli.
La prima valutazione da fare è quanti voti un partito ha raccolto rispetto alla precedente elezione, indipendentemente dalla quota dei votanti.

Ogni elettore si chiede se votare e come votare. Il risultato elettorale è la sommatoria delle decisioni che ciascuno individualmente assume.

L’efficacia dell’azione di un partito si misura sulla capacità di riportare gli elettori al voto e di avere riconfermato il voto.
Il fatto che il partito A abbia deluso i propri elettori non impatta sugli elettori del partito B, che anzi potrà avvantaggiarsi dei voti in uscita.
L’astensione non è mai equamente distribuita tra tutte le forze politiche, ovvero non interessa nella stessa misura ogni elettorato, ma a fare la differenza è solo la quota di astensione che si somma a quella fisiologica, che non è mai stata di alcun partito.

I partiti più piccoli, fortemente identitari, caratterizzati territorialmente o per le tematiche che propongono, sono generalmente meno colpiti dall’astensione poiché raccolgono in gran parte un voto di opinione. In un sistema puramente proporzionale, la caduta nel grado di apprezzamento di un partito si ripercuote direttamente nella quota di potere che quel partito detiene e questo si trasformerebbe in un vantaggio per il partito che invece mantiene il proprio elettorato. Ma con i nostri sistemi elettorali, anche se un partito minore mantenesse gli elettori, quindi non fosse colpito dall’astensione e aumentasse la percentuale su una base più ristretta di votanti, non cambierebbe molto le cose nella ripartizione del potere. L’astensione rafforza i forti. Osservate la siderale distanza tra i consiglieri del PD in Emilia Romagna (29) rispetto al M5S (5) mentre i voti del PD sono solo 3,5 volte quelli del M5S e 2,3 volte quelli della Lega (8 consiglieri).

Il sistema di ripartizione del potere misura la forza di ogni partito sulla quota dei votanti, sterilizza il deprezzamento, ignora la bocciatura che i nonvotanti hanno espresso nei confronti di tutti i partiti.

Se ci sono elettori che si recano ai seggi e votano scheda bianca o nulla e tanti altri che addirittura non vanno ai seggi, significa che sono indifferenti a ogni proposta politica.
Però, prendendo in considerazione i soli voti validi e intervenendo con meccanismi di ingegneria elettorale si trasferisce sui nonvotanti sostanzialmente la stessa percentuale di opzione scelta dai votanti.
I seggi sono distribuiti in ragione dei voti validi espressi ignorando completamente chi non ha votato.

Diverso sarebbe se fosse assegnata una quota di seggi corrispondente alla quota dei voti validi e il resto assegnato per sorteggio tra tutti i cittadini con i requisiti di eleggibilità.

In sostanza, per i meccanismi del potere, è irrilevante la quota dei non votanti.

L’astensione non indebolisce il potere ma lo rafforza, almeno sul piano quantitativo.
Ai partiti fa comodo l’astensione, idealmente vorrebbero che a votare fossero solo i candidati e al più i loro familiari…
L’astensione è in costante crescita da decenni; vi sembra che i partiti si siano dati da fare per aumentare la partecipazione?
Hanno fatto di tutto per vanificare la partecipazione ignorando i referendum, trasformando i partiti in associazioni private in cui gli iscritti non contano più nulla, sostituendosi agli elettori nella scelta dei rappresentanti, ignorando le proposte di legge di iniziativa popolare…
Da azionisti dei partiti gli iscritti son diventati rompicoglioni!

Allora?

Allora, la scelta peggiore che un elettore possa fare è non votare.

Votate per il meno schifoso, ma votate.

Se proprio siete nauseati, votate le per piccole formazioni estranee alla gestione del potere, ma in ogni caso votare.

Tanto, non votando… votate come vogliono i più forti e certo non metterete in ginocchio il sistema.

Il Governo in premio

Lavorare per avere un vincitore alla chiusura delle urne è un rispettabile obiettivo estraneo al nostro vigente sistema costituzionale e persino alla Costituzione come uscirebbe dalle riforme attualmente in discussione.

La nostra Costituzione è a centralità parlamentare e rimarrà così anche con la riforma in discussione.

Votare per eleggere l’assemblea dei rappresentanti del popolo sovrano significa per definizione che non c’è alcun vincitore ma solo differenze numeriche tra i gruppi parlamentari.

Ogni eletto ha pari dignità e rappresenta la Nazione: così vuole la nostra Costituzione vigente e anche quella che uscirebbe con l’approvazione della riforma costituzionale in discussione.

In questo assetto costituzionale ridurre il voto per l’assemblea parlamentare in un voto per incoronare, in modo indiretto e a insaputa degli elettori, un vincitore incaricato di governare significa stravolgere la funzione del Parlamento, del voto e il sistema istituzionale.

Ci ritroveremmo in un sistema di tipo presidenziale senza saperlo e senza avere i contrappesi tipici di tutti i sistemi in cui distintamente gli elettori votano per il parlamento e per il Presidente, Premier, Cancelliere…

Come minimo occorre che il premio sia assegnato a chi raggiunge il 50%+1 dei voti o con un ballottaggio tra i due partiti meglio piazzati.

Almeno in questo modo al ballottaggio l’elettore avrebbe consapevolezza di votare per l’esecutivo, scegliendo tra programmi di governo, mentre quando ha votato per il rinnovo del parlamento ha scelto i propri rappresentanti, o almeno dovrebbe poterli scegliere, ma non sembra che la nuova vecchia oligarchia renziana abbia intenzione di rispettare la Costituzione.

Meglio ancora sarebbe eleggere distintamente il Premier e il Parlamento.

Gli elettori voterebbero per un programma di governo e per i rappresentanti parlamentari perché potere esecutivo e legislativo devono essere autonomi e distinti sebbene interdipendenti.

IL NUOVO ITALICUM

Finalmente ci siamo. Silvio Berlusconi e Matteo Renzi hanno raggiunto un accordo per la nuova legge elettorale che consentirà di rinnovare il Parlamento.

Come sapete, se andrà in porto la riforma costituzionale in discussione, il Senato non sarà più eletto dal popolo sovrano e non dovrà votare la fiducia al Governo.

L’obiettivo dichiarato è: avere un vincitore appena terminate le operazioni di voto e avere un Governo in grado di fare senza subire veti e ricatti.

Manca ancora qualche dettaglio, ma il più è definito.

Tipologia: legge proporzionale a ripartizione nazionale con premio per ottenere la maggioranza assoluta e soglie di accesso.

Premio: il partito che raggiunge il 40% dei voti validi avrà un premio che lo porterà alla maggioranza assoluta con 340 deputati (su 630). Se nessun partito raggiunge questa soglia, si va al ballottaggio tra i primi due classificati. Il calcolo è fatto su base nazionale.

Soglie di sbarramento: ancora qualche dubbio. Renzi le vorrebbe al 3%, Berlusconi al 6%. Vedremo.

Liste: i Partiti presenteranno i loro candidati in liste bloccate solo per i capilista; gli elettori potranno esprimere due preferenze tra i candidati presenti in lista. Le preferenze dovranno essere assortite nel genere, pena nullità del voto.

Varietà di genere: ogni genere potrà contare sul minimo del 40% di capilista.

Collegi: saranno 100; è prevista la candidatura multipla ma in non più di dieci collegi.

Considerazioni

Ancora una volta avremo un parlamento costituito per la gran parte da nominati, vale a dire rappresentanti dei partiti, scelti esclusivamente dalle segreterie dei partiti nonostante la Corte Costituzionale abbia ribadito con la sentenza 1/2014 che “le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee … devono essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”. Continua a leggere