Perché trasferire l’italicum al Senato è una pessima ipotesi

Schematicamente, qualche considerazione sulla proposta di trasferire l’Italicum al Senato.

Si tratta di una pessima ipotesi perché

1) la partita sul capolista bloccato e sul premio è ancora aperta, anche alla luce della prima sentenza, la n. 35/2017, che non ha censurato questi aspetti perché riguardo al capolista bloccato “così formulata, la questione non è fondata” e riguardo al premio per “insufficiente motivazione

2) il premio non garantirebbe la governabilità poiché potrebbe scattare in un ramo del parlamento e non nell’altro; sarebbe quindi una irragionevole compressione della rappresentatività che violerebbe il principio del minor sacrificio possibile

3) introdurre al Senato un premio a livello nazionale espone a nuove pesanti censure da parte della Corte costituzionale, considerato il primo comma dell’art. 57 della Costituzione: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

4) prevedere al Senato un premio su base regionale ci riporta nella esatta situazione del Porcellum, già censurata dalla Corte costituzionale; infatti, il premio su base regionale “produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea” (sentenza n. 1/2014 Corte Costituzionale).

5) ammesso che si trovi una soluzione coerente con la Costituzione per assegnare al Senato il premio sulla base del risultato nazionale, potrebbe verificarsi che in ciascuna camera il premio sia conquistato da forze politiche differenti, considerato anche il diverso elettorato delle due camere. Per esempio, nel 2013 alla Camera il primo partito fu il M5S, al Senato invece al primo posto arrivò il PD

6) qualcuno suggerisce che il rischio – amplificato dal premio – delle maggioranze differenti potrebbe essere eliminato con una norma che fa scattare il premio solo se è la stessa lista a conquistarlo in entrambe le camere; una simile soluzione presenta diversi profili di incostituzionalità; il più evidente è che contrasterebbe con l’art. 88, vale a dire, la possibilità che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anche una sola camera.

 

L’Italicum, la legge più bella del mondo, ha fallito prima ancora di essere applicata e nuovi problemi potrebbero sorgere per effetto di altri ricorsi … non sarebbe opportuno che il Parlamento ne prendesse atto e iniziasse a legiferare in modo responsabile?

L’obiettivo di garantire la “governabilità” unicamente attraverso la legge elettorale dimostra la scarsa cultura politica e istituzionale che caratterizza la maggioranza dei parlamentari.

L’Italicum e la Corte: le motivazioni

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è espressa al riguardo di alcuni ricorsi presentati sulla legge elettorale nota come Italicum si leggono e si sentono commenti che ondeggiano dai toni trionfalistici – di chi è stato sostenitore dell’Italicum – allo sconforto tra chi ha sempre avversato questa legge elettorale.

Entrambi gli atteggiamenti denotano scarsa comprensione del ruolo della Corte Costituzionale. Scarsa comprensione dovuta a disonestà intellettuale – quando i commenti provengono da navigati politici e giornalisti e persino da docenti universitari – e a ignoranza, quando a commentare è la vittima inconsapevole della disinformazione di massa, vale a dire il comune cittadino.

Semplificando, possiamo riassumere l’atteggiamento più diffuso tra i trionfalisti in una lettura della sentenza della Corte come approvazione del premio di maggioranza e del capolista bloccato; mentre tra chi esprime sconforto c’è la convinzione che quella della Corte sia stata una sentenza politica, nel senso deleterio del termine.

Appare necessario evidenziare che la Corte Costituzionale non risponde mai a una domanda generica del tipo “è conforme alla Costituzione la previsione del premio di maggioranza?” ma risponde alle argomentazioni illustrate dai ricorrenti per sostenere l’incostituzionalità di una norma; per essere ancora più precisi risponde alla ordinanza di un Tribunale che argomenta sul perché ritiene non manifestamente infondati i motivi di incostituzionalità presentati dal ricorrente. Non tutte le argomentazioni sollevate dai ricorrenti arrivano dunque alla Corte Costituzionale e ciò che arriva è filtrato da un Tribunale.

Quando la Corte Costituzionale respinge un ricorso su un aspetto specifico di una legge possiamo con certezza affermare che la Corte non ritiene valide le argomentazioni sollevate dal Tribunale sulla base del ricorso di un ricorrente ma non si può affermare che quella norma sia conforme ai principi della Costituzione. Un nuovo ricorso, meglio argomentato, potrebbe ribaltare il responso perché non è mai la norma a essere promossa ma è l’argomentazione contro una norma a essere respinta.

In altre parole, le argomentazioni presentate non sono state ritenute dalla Corte valide per dimostrare l’incostituzionalità della norma.

Entriamo nel dettaglio e cominciamo dalla questione più spinosa: il premio di maggioranza.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 relativa al cosiddetto Porcellum aveva censurato il premio per la Camera e quello per il Senato sulla base di due argomentazioni ben precise: il difetto di proporzionalità e l’irragionevolezza delle norme elettorali.

Infatti, mancava un tetto minimo di voti da raggiungere per aggiudicarsi il premio e quindi la legge elettorale produceva una compressione illimitata della rappresentatività per perseguire un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese”.

Passando dal premio alla Camera a quello per il Senato, i giudici osservarono che non solo la disciplina esaminata non superava il test di proporzionalità ma era evidente “l’inidoneità della stessa (disciplina) al raggiungimento dell’obiettivo perseguitopoiché “produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea”.

Queste considerazioni sono perfettamente applicabili anche all’Italicum: bastava utilizzare questo argomento per far decadere il premio previsto alla Camera ma non al Senato.

A cosa serve alterare la rappresentatività alla Camera in modo anche significativo, stante il modello proporzionale sottostante al sistema elettorale, se tutto ciò non consente di raggiungere l’obiettivo della stabilità di governo dal momento che al Senato il premio non è previsto?

Immaginate un partito che alla Camera prende il 40%+1 dei voti validi e un altro partito che invece si ferma al 40%; il primo avrebbe 340 deputati su 618 e il secondo si fermerebbe a 190 circa per l’effetto distorsivo del premio, ma al Senato pur in presenza della stessa distribuzione dei voti il partito che può contare sulla maggioranza assoluta alla Camera non avrebbe la maggioranza al Senato.

Il premio è inidoneo a garantire il risultato della stabilità di governo, in nome della quale è stato compiuto il sacrificio di altri interessi e valori costituzionalmente protetti, per riprendere le parole della Corte (sentenza n. 1/2014).

La censura del premio previsto dall’Italicum era già scritta … se solo fosse stato utilizzato questo argomento. Ma non è successo e le norme per Camera e Senato in riferimento alla governabilità sono state contestate solo assumendo l’argomento che sarebbe pregiudicata la governabilità per via delle diverse soglie di sbarramento previste per la Camera e per il Senato.

A tal proposito la Corte nella sentenza n. 35/2017 scrive “così formulata la questione è inammissibile, per insufficiente motivazione”.

E aggiunge “(Il rimettente) non illustra, tuttavia, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre e assi più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento”.

Occorre aggiungere altro? Continua a leggere

Le leggi elettorali

In Italia la legge elettorale è costantemente al centro delle lotte politiche.

Non c’è alcuna legge che sia stata oggetto di tanti referendum come la legge elettorale.

Nessun Paese ha nel giro di 23 anni approvato tre sistemi elettorali nazionali … apprestandosi a varare il quarto sistema senza nemmeno aver applicato il terzo.

Il sistema dei partiti ha subito l’iniziativa popolare referendaria ma c’è stato un giorno, il 18 aprile 1993, in cui gli italiani hanno deciso che il loro voto doveva “contare di più”: non solo voto di rappresentanza ma anche scelta di un programma politico la cui realizzazione fosse nelle mani dei rappresentanti eletti, se ottenevano i consensi necessari.

Con il proporzionale, perché un partito possa realizzare il programma su cui chiede il consenso, è necessario che ottenga la maggioranza assoluta dei voti; solo nel 1948 con “appena” il 48,5% dei voti la DC ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Con il maggioritario, invece, è sufficiente che un partito prevalga nella maggioranza assoluta dei collegi e in caso di prevalenza avrà i numeri per realizzare il proprio programma senza dover subire alleanze.

Il voto referendario non poteva scegliere un preciso sistema elettorale, ma ha indicato una direzione: creare le condizioni per un sistema di alternanza di governo.

Quella alternanza che era sempre mancata perché gli elettori potevano scegliere tra l’area di governo e l’opposizione nella consapevolezza che non c’era alcuna alternativa al governo incentrato sulla DC, anche per volontà espressa dal maggior partito di opposizione.

La svolta maggioritaria del 1993 fu voluta da circa 29 milioni di elettori su 35 che espressero un voto valido.

Il Parlamento avrebbe dovuto scrivere una legge elettorale “sotto dettatura”, come ammonì il presidente Scalfaro; invece scrisse una legge che mescolava maggioritario e proporzionale. Nacque un sistema misto, complesso e contorto, che aveva la finalità di estromettere le ali, soprattutto Lega e MSI, per favorire la convergenza tra gli eredi del PCI e della DC, nel caso nessuno avesse i numeri per costituire in autonomia una maggioranza di governo.

Quel progetto fallì per la “discesa in campo” di Berlusconi che portò alla sconfitta della “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto.

Oggi ci apprestiamo a tornare al voto, ancora una volta con un sistema pasticciato perché il sistema politico si dimostra incapace di intervenire sulla materia elettorale in modo efficace e semplice. Ciascuna parte, di volta in volta al Governo, ha inseguito il proprio interesse e così ci ritroviamo tanto alla Camera quanto al Senato con leggi disomogenee, persino contrastanti e modificate dagli interventi della Corte Costituzionale … e altri interventi potranno a breve intervenire.

E’ utile ricordare che la Corte Costituzionale non verifica una legge ma le sole questioni di legittimità costituzionale che i ricorrenti propongono nei confronti di specifici aspetti di una legge e che un Tribunale ha ritenuto “non manifestamente infondata” e quindi “rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione”.

Le diapositive allegate descrivono i diversi sistemi elettorali partendo dalla Legge Acerbo del 1923 e giungendo all’Italicum, la legge voluta fortemente da Renzi.

I maggiori partiti italiani – unici nel panorama europeo – si sono innamorati dei premi di maggioranza per trasformare una minoranza in maggioranza assoluta illudendosi così di poter conseguire la stabilità ma in realtà stabilizzando il potere della oligarchia partitocratica e dei comitati d’affari.

Nessun premio di maggioranza potrà portare alla stabilità del Governo se inserito in un sistema privo di qualsiasi forma di vincolo e di regole per i cambi di maggioranza.

Il premio di maggioranza è manifestamente irragionevole perché in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilità, in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra forze politiche al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, il cartello elettorale beneficiario del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte esca dallo stesso.

Avremo con certezza alterato profondamente la rappresentatività del Parlamento senza aver raggiunto l’obiettivo della governabilità.

La legge elettorale è lo strumento di cui noi cittadini dovremmo avvalerci per scegliere i nostri rappresentanti … Forse è opportuno capire come funzionano queste leggi e fare quanto in nostro potere per evitare che ancora una volta i legislatori usurpino la nostra sovranità imponendoci i loro rappresentanti.

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L’Italicum e la Corte

Qualche iniziale riflessione in attesa di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale su alcuni aspetti dell’Italicum.

Intanto, abbiamo segnato il record di una legge elettorale modificata ancora una volta dalla Corte Costituzionale prima ancora di averla applicata: un bel punto di disonore per questo Parlamento e segnatamente per la maggioranza che caparbiamente ha voluto questa legge.

La Corte con le due sentenze, prima su porcellum e poi su italicum, ha riportato il sistema verso un criterio proporzionale ma ciò non deve far pensare a una rivincita dei proporzionalisti perché le due leggi citate sono di tipo proporzionale con l’innesto di un corpo estraneo e anomalo come il premio di maggioranza.

L’intervento della Corte, censurando i premi del porcellum e il ballottaggio dell’italicum, non poteva che restituirci il proporzionale che costituisce la base di quelle leggi.

Adesso abbiamo due sistemi proporzionali con forti differenze. Continua a leggere

Se il Parlamento diventa una bisca

Entro febbraio 2018 si dovrà votare per il rinnovo del Parlamento e siamo in attesa di una legge elettorale decente e non schizofrenica che consenta la formazione di due camere che potranno anche essere differenziate ma non deliberatamente in contrapposizione l’una con l’altra violando ogni principio di ragionevolezza.

Ci troviamo in questa condizione perché la maggioranza del Parlamento ha voluto giocare d’azzardo scrivendo una discutibile legge elettorale valida solo per la Camera e scommettendo che il Senato non sarebbe più stato soggetto a elezioni popolari.

La legge elettorale, nota come Italicum, fu promulgata perché chi doveva vigilare sulla bisca parlamentare fu molto distratto e solo a dicembre 2016 si rese conto che non si poteva andare a votare con due leggi elettorali profondamente disomogenee e contrapposte.

E’ diventata una consuetudine promulgare leggi in “previsione” che succeda qualcosa che puntualmente non succede.

A che serve un legislatore che scommette … anziché regolamentare, disciplinare, normare?

E’ successo con le province e la riforma Delrio.

La legge n. 56/2014 ci spiega che “Le citta metropolitane sono enti territoriali  di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione  e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse  della citta metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta e le aree metropolitane europee” e aggiunge che “le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati  ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri  sono riconosciute  le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

I commi 5° e 51° dell’art. 1 ci spiegano che le città metropolitane e le province sono disciplinate da questa legge … “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” …

In buona sostanza, il legislatore vara una riforma transitoria in attesa che sia approvata una riforma costituzionale … che potrebbe anche non arrivare mai …

Il legislatore scommette su una riforma costituzionale come si trattasse di un qualsiasi decreto ministeriale, ignaro della consuetudine che spesso passano anche anni perché si approvino i decreti ministeriali in attuazione di riforme che invecchiano in attesa di essere realizzate.

Il gioco d’azzardo è una droga … Così il legislatore, prigioniero del proprio orgasmo da scommessa, vara leggi su leggi sempre in previsione che succeda qualcosa …

Poteva mancare a una simile propensione l’attività principe del legislatore biscazziere?

Ovviamente no.

Ecco dunque che la legge n. 124/2015 (Riforma della Pubblica Amministrazione, Madia) al comma 3° all’art. 7 recita che “In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all’articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare …

Sì, avete compreso bene: una legge del 2015 dispone qualcosa in attesa che si realizzi quanto già previsto da una legge del 2007!

Ma a cosa faceva riferimento questo fantomatico comma 82 dell’art. 2 della legge 244/2007?

Si tratta della Legge Finanziaria 2008 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che a quel citato comma “prevedeva”: “Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio  2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su  base  distrettuale  di  corte  d’appello,  delle  intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica  o telematica disposte o autorizzate dall’autorità  giudiziaria,  anche attraverso la razionalizzazione delle  attività  attualmente  svolte dagli uffici dell’amministrazione della giustizia.

Superfluo ogni commento!

Il primo problema italiano è l’inadeguatezza e l’inaffidabilità della maggioranza dei legislatori.

Prima di accapigliarci sulla legge elettorale, sulla sua omogeneità o idoneità a garantire  governabilità e rappresentatività … serve urgentemente una legge rigorosa per la selezione di chi candidare alle prossime elezioni perché non possiamo più permetterci di avere un parlamento in gran parte occupato da cialtroni.

Presidente, non ci siamo

Le dimissioni di Renzi, le consultazioni, l’incarico a Gentilonipresidente Mattarella non ci siamo proprio.

Non è successo nulla che non fosse già scritto, prevedibile e previsto.

Renzi ha da sempre affermato che si sarebbe dimesso  in caso di bocciatura della revisione costituzionale.

Lei, Presidente, aveva il diritto di ritenere che tale proposito fosse una finzione, come aveva il diritto di avere fiducia nella approvazione della revisione costituzionale … ma tutto ciò è irrilevante perché non è il calcolo delle probabilità il faro da seguire per la guida delle Istituzioni.

Lei, Presidente, avrebbe dovuto rinviare al Parlamento la legge n. 52 del 2015, nota come Italicum, poiché se la revisione costituzionale non fosse stata approvata entro il primo luglio 2016 o fosse stata respinta saremmo stati nelle condizioni di non poter andare al voto con una legge elettorale omogenea.

Lei, signor Presidente, è in notevole ritardo: era evidente già ad aprile 2015 che si potevano realizzare le condizioni per le quali lei oggi giustamente afferma che non si può andare al voto. L’ipotesi che entro giugno sarebbe stata approvata la revisione costituzionale … era soltanto una possibilità … non proprio favorita, sia per i tempi, sia per l’esito. E sorvoliamo sulle questioni di incostituzionalità dell’Italicum, al momento irrilevanti.

Renzi, ha deciso di dare le dimissioni per la bocciatura della revisione costituzionale approvata dal Parlamento, come se il voto referendario fosse alla stregua di un voto di fiducia sul Governo.

La valutazione personale del signor Matteo Renzi è irrilevante e non può Renzi disporre a suo piacimento del Governo della Repubblica.

Le dimissioni di Renzi andavano respinte. Continua a leggere

La democrazia e il Capo

Una strana concezione della democrazia parlamentare ritiene che “la democrazia decidente” prenda corpo nella elezione diretta del partito di governo.

Vale a dire in un sistema in cui non si vota più per eleggere i rappresentati parlamentari, i quali daranno vita a una maggioranza che sosterrà il governo, ma si vota direttamente per eleggere il partito cui affidare il governo del Paese. Questa è la migliore soluzione per Renzi e parte del PD.

E’ con evidenza una concezione che porta verso un sistema di tipo presidenziale e non ci sarebbe nulla di male se l’obiettivo fosse perseguito in modo trasparente e coerente, vale a dire con tutto l’armamentario di garanzie e contrappesi che accompagna il sistema presidenziale e con una legge elettorale che renda evidente per cosa si vota.

Con la riforma elettorale approntata per giungere alla elezione del Partito di Governo si trasforma una minoranza in una maggioranza assoluta, attraverso un premio e attraverso un meccanismo – unico nel mondo di tradizione democratica – che garantisce con assoluta certezza a un partito di avere la maggioranza assoluta della Camera politica.

Con la riforma costituzionale sottoposta a referendum la funzione di controllo sull’operato del Governo spetta esclusivamente alla Camera dei deputati (art 55 del nuovo testo costituzionale).

La combinazione delle due riforme comporta che controllore e controllato coincidono poiché il controllore (vale a dire chi dispone della maggioranza assoluta) è colui che esprime il controllato. E il controllore non ha nemmeno il conforto del sostegno diretto degli elettori poiché una parte consistente degli eletti sarà imposta dai partiti e, in ogni caso, sono i Partiti che hanno il monopolio della selezione dei candidati.

Se fosse corretta la lettura che i sostenitori della riforma ci propongono, vale a dire che avremmo una Camera che decide e “approva definitivamente” e un Senato che rappresenta le istituzioni territoriali, allora avremmo un solo partito che controlla tutto.

Se consideriamo che nella realtà avremmo un Senato che dispone di un residuo potere perfermarela Camera, allora saremmo in una situazione di trincea in cui una parte politica è avvantaggiata sulle altre.

La semplice costatazione che questo scenario si possa realizzare conferma che questa riforma produce una disfunzione strutturale del parlamento.

Evidentemente, il residuo potere del Senato potrebbe essere utilizzato per nobili cause o per interessi locali o peggio per interessi personali.

Il Senato potrà assumere la funzione di “camera politica di riserva” il cui peso dipenderà da chi sarà il vincitore alla Camera.

Se chi vince alla Camera ha anche il controllo del Senato (o è molto vicino al controllo), il Senato conterà poco e sarebbe facilmente addomesticabile.

Se chi vince alla Camera è molto lontano dall’avere il controllo del Senato, quest’ultimo conterà molto.

Lo strumento principale per l’esercizio di questo potere sarà ogni legge necessariamente bicamerale, ma anche la stessa funzione di iniziativa legislativa che resta pienamente riconosciuta anche a ogni senatore (vedasi nuovo art 70 e art 71 della Costituzione).

Una riforma che si presenta a favore di una parte politica a danno di altre.

La scelta compromissoria che è stata fatta – escludendo la soluzione monocamerale o l’altra soluzione bicamerale in cui una camera prevale sempre sull’altra  – appare in sintonia con gli interessi di una parte politica, mettendo un giocatore in situazione di vantaggio rispetto agli altri.

Riflessioni sul premio di maggioranza

Succede frequentemente di leggere sul premio di maggioranza contrapposte valutazioni, non sempre di immediata comprensione.

Per semplicità, segnalo questo intervento di Ceccanti, 3 Obiezioni agli argomenti di Onida sul Corsera, che mi sembra rappresentativo delle considerazioni più frequenti.

Quel che si definisce “premio di maggioranza” dovrebbe essere denominato “premio per avere la maggioranza” perché trasforma una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta. L’unico premio di maggioranza che la nostra storia repubblicana conosca è quello previsto dalla legge elettorale del 1953, passata alla storia come “legge truffa”, che assegnava un premio a chi avesse ottenuto il 50%+1 dei voti validi. Il premio previsto dall’Italicum è invece, per tipologia, vicino a quello della legge Acerbo del 1923.

Il premio di maggioranza, come da noi concepito, rappresenta un unicum nei sistemi parlamentari: un premio in grado di garantire con assoluta certezza a una parte politica di avere il controllo della Camera ed esprimere il Governo, alla sola condizione che qualcuno voti.

Ceccanti ricorda la sentenza n. 275/2014 della Corte Costituzionale in cui si afferma la legittimità costituzionale della attribuzione del premio nelle elezioni amministrative per i comuni.

Il premio previsto per i comuni della provincia di Trento sopra i 3.000 abitanti, di ciò si occupa la richiamata sentenza, era stato contestato trasferendo sulla legge elettorale locale le argomentazioni espresse con sentenza n. 1/2014 della Consulta (quella relativa al “Porcellum”).

La Corte nella citata sentenza n. 275/2014 afferma che tale presupposto “non può essere condiviso, stante la netta diversità delle due discipline. La normativa statale oggetto della richiamata sentenza n. 1 del 2014 riguarda l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale impugnata riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta.

La legge locale serve a eleggere congiuntamente Esecutivo e Consiglio, la legge nazionale serve a eleggere l’assemblea legislativa, rappresentativa della sovranità popolare.

Non solo: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, che le votazioni al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell’attribuzione del premio”.

Perché ignorare l’inciso “con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo”? Non è una puntualizzazione irrilevante.

Non si può sovrapporre la normativa elettorale per il parlamento a quella per gli organi politico-amministrativi dei Comuni.

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Costituenti infingardi e frottolosi

Costituenti infingardi e frottolosi

Considerato quanto successo con il porcellum e le forti critiche sull’italicum, il nuovo porcus italicus, l’art. 73 della nuova Costituzione introduce la procedura speciale di giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

I sostenitori della Riforma presentano questa novità come un punto a favore; infatti, appena approvata la riforma costituzionale, consentirebbe il giudizio sull’italicum.

La riforma prevede che la legge elettorale per la Camera e quella per il Senato siano sospese per dieci giorni dalla loro approvazione (per l’italicum eccezionalmente i 10 giorni decorrono dalla approvazione della riforma), per dare la possibilità a un quarto dei deputati o un terzo dei senatori di presentare ricorso motivato presso la Corte Costituzionale per la valutazione sulla legittimità costituzionale. La Corte si esprime entro 30 giorni e in caso di giudizio di illegittimità costituzionale la legge stessa non può essere promulgata.

Però, se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata.

Vorrei dirvi che è una burla, ma a essere dei burloni sono questi infingardi e frottolosi costituenti.

In sostanza, la maggioranza che ha approvato l’italicum potrebbe in ogni caso promulgare la legge appellandosi all’urgenza; in futuro, alla Camera un solo partito avrà la maggioranza assoluta e potrà riscrivere la legge elettorale e promulgarla anche a fronte di un giudizio di illegittimità costituzionale.

In cosa consiste la garanzia democratica?  

Poiché ccà nisciuno è fesso, ci sono già dei ricorsi contro l’Italicum e diversi Tribunali hanno rinviato il tutto alla Corte costituzionale, scongiurando così che tutto sia nel caso affidato a una arbitraria valutazione di urgenza. Continua a leggere

Salvati e il pericolo comunista

La riflessione che ci propone Michele Salvati sul Corriere della Sera del 29 maggio 2016, Con la riforma entreremo nella “vera” seconda Repubblica, appare molto fragile.

C’era il pericolo che i comunisti vincessero le elezioni, sostiene Salvati, e quindi “bisognava imbrigliare quanto possibile un partito anti-sistema che avesse ottenuto una maggioranza elettorale”.

Salvati dimentica che nel 1953 fu proprio De Gasperi a volere una legge elettorale con un consistente premio per il partito o la coalizione che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi elettorali. Basta questo a inclinare la riflessione di Salvati. Voleva aumentare il rischio comunista?

In realtà era la DC, allora, ad avere la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera e anche al Senato se guardiamo ai soli seggi elettivi (dalla seconda legislatura i “senatori di diritto” sarebbero scomparsi). La DC con i suoi alleati arrivava ad avere più del 60% dei seggi.

Nella prima legislatura 1948-1953 ci furono tre governi tutti presieduti da De Gasperi. Non era una cosa straordinaria. In Francia andava anche peggio. Nello stesso periodo ben 10 governi!

Dopo 12 anni di Quarta Repubblica è 22 governi, la Francia rispose con una riforma costituzionale che introdusse il semipresidenzialismo, approvato dal 79% degli elettori.

In Italia, dopo il tentativo della legge truffa, abrogata nel 1954 tornando al sistema precedente, ci sono stati diversi tentativi di riforma costituzionale per poi ripiegare sulla legge elettorale come soluzione al problema della governabilità. Ciò avveniva a problema “comunista” ampiamente superato: il mattarellum è del 1993 e il porcellum è del 2005. Ma anche la Commissione Bozzi per le riforme istituzionali è del 1983-1985, a problema “comunista” ampiamente superato; questa commissione non approdò a nulla, ma nelle sue elaborazioni c’era la revisione del bicameralismo senza superarlo. La commissione Iotti-De Mita (1993-1994) per la prima volta affrontava il tema della governabilità in modo serio guardando al modello tedesco.

La governabilità si garantisce con una solida architettura istituzionale e non con leggi elettorali. Francia e Germania hanno governi di coalizione, diversi sistemi elettorali e costituzionali, eppure non li percepiamo come Paesi politicamente instabili.

L’attuale riforma costituzionale non risolve alcun problema di governabilità.

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