Gesti simbolici e istituzionali

La decisione del Presidente del Senato, Pietro Grasso, di lasciare il PD e confluire nel Gruppo Misto ha suscitato prevedibili polemiche.

Qualcuno aveva invitato Grasso a dimettersi dalla carica di presidente; “Dimettiti se hai la schiena dritta”, disse qualcuno. E giustamente Grasso ha replicato che “può essere più duro resistere che abbandonare con una fuga vigliacca”.

Personalmente apprezzo la scelta, dal forte valore simbolico e politico, di Grasso e  trovo preoccupante la sordità di Renzi … e di tanta mediocre politica.

Osservo però che tutto il dibattito è avvitato sulla fittizia contrapposizione su dimissioni o restare nella carica di presidente.

Mi chiedo perché ci limitiamo fino al punto di rendere impossibile la soluzione dei problemi.

Infatti, le dimissioni da Presidente del Senato non avrebbero risolto proprio nulla, come nulla risolve l’uscita dal PD. Entrambi sono gesti dal forte valore simbolico che lasciano esclusivamente al destinatario del messaggio simbolico trarre le conclusioni … se vorrà trarle; oppure ignorare anche questo messaggio, come ha fatto sinora.

Esiste invece un gesto molto semplice, perché ISTITUZIONALE, che avrebbe posto le condizioni per RISOLVERE il problema: negare la fiducia e aprire presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato perché un organo (l’Esecutivo) usa un potere che gli è legittimamente riconosciuto, ma in modo tale da impedire o menomare l’uso di un altro potere spettante a diverso organo (il Senato, potere legislativo).

Il voto di fiducia su una legge o parte di essa poggia sul rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, nel presupposto che la legge in questione sia essenziale o necessaria per la realizzazione del programma di Governo.

Tale presupposto è con evidenza inesistente quando parliamo di legge elettorale che per definizione serve a eleggere il nuovo Parlamento che darà vita a un nuovo Governo. Quindi, negare la fiducia e aprire un conflitto nella unica sede istituzionale che è in grado di dare una risposta certa e risolutiva … sarebbe stato un comportamento istituzionale risolutivo a tutela della dignità del Parlamento e delle funzioni dei parlamentari, che subiscono l’imposizione della fiducia per evitare conseguenze imprevedibili.

Il ricorso alla fiducia, in questa situazione, si presenta come un vero e proprio abuso di potere che fa leva sul ricatto dell’esercizio provvisorio come unico sbocco possibile se non si poneva il voto di fiducia, come ha affermato lo stesso Gentiloni … Peccato che è ponendo la fiducia che Gentiloni ha esposto il Paese al rischio dell’esercizio provvisorio.

Ergo, ha ricattato i parlamentari abusando di una facoltà.

Allora, al di là dei gesti simbolici, è chiedere troppo che chi rappresenta una Istituzione abbia la responsabilità della propria funzione?

Lo so, sono esigente … e credo che dobbiamo imparare a esserlo con chi rappresenta le Istituzioni repubblicane perché non è possibile che ci trasciniamo in eterno qualsiasi problema senza mai risolverne uno.

Nei prossimi anni parleremo ancora di legge elettorale o, in ogni caso, se ne occuperanno i Tribunali e quindi anche il Parlamento.

Non esiste alcun Paese che in 24 anni ha approvato 4 leggi elettorali nazionali senza nemmeno applicare la terza.

Per la cronaca, non è vero che si tratti di un record avere cancellato una legge elettorale senza nemmeno applicarla. C’è un precedente, proprio in Italia: la riforma elettorale approvata con legge 15 febbraio 1925, n. 122, poi recepita nel Testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, che reintrodusse il collegio uninominale … non fu mai applicata! Si passò alle elezioni plebiscitarie con cui nel 1929 e 1934 si procedette alla semplice approvazione dei candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo.

Dopo tanti anni siamo approdati a un pluripartitismo in cui scegliamo il Partito “approvando” la lista che ciascun partito in modo opaco decide di presentare: dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

C’è qualcosa che non torna!

Perché ci vuole la preferenza

Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione specifica che il voto deve essere “DIRETTO”, tanto per la Camera quanto per il Senato.

Che significa “diretto”?

Significa che gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.).

Con il voto, per Costituzione, l’elettore sceglie i propri rappresentanti e non concede una delega a una associazione, a un movimento, patronato o sindacato … Se succedesse ciò non saremmo in un regime democratico ma in un regime partitocratico realizzando il passaggio dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

Il referendum del 1991, spesso impropriamente e semplicisticamente ricordato, non ha abolito la preferenza ma ridotto il numero delle preferenze a UNA  soltanto.

Non è mai esistita una proposta referendaria per abolire tout court la preferenza anche perché già nel 1975 la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 aveva sancito che i Partiti nel decidere autonomamente l’ordine di presentazione dei candidati nelle liste  “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Guarda caso, questa sentenza è stata richiamata dalla Corte anche nella sentenza n. 1/2014 relativa al porcellum, ma il dato sfugge alla gran parte dei distratti commentatori che citano questa sentenza (chissà se l’hanno letta!).

Le condizioni stabilite dalla nuova legge elettorale sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”.

In sostanza, ancora una volta le norme di questa nuova legge “escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014).

Non dimentichiamo che ancora una volta la Corte ha sollecitato le forze politiche alla attuazione dell’art. 49 della Costituzione. Infatti, scrivono i Giudici che le funzioni dei partiti devono, “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.” Mentre “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”.

Non solo l’elettore non può scegliere tra i candidati ma non può nemmeno contribuire alla selezione di chi candidare.

Il fatto che le liste siano corte e quindi con pochi candidati, non risolve minimamente il problema perché il voto avrà sempre degli effetti diversi da quelli espressi dall’elettore: se vota il candidato uninominale vota anche le liste collegate e se vota una lista il voto è valido anche per l’elezione del candidato uninominale; inoltre, il voto ovunque dato può determinare l’elezione di altri candidati in altri collegi perché il voto non esaurisce i propri effetti nel collegio in cui è stato espresso: entra in un totalizzatore nazionale e poi i seggi saranno assegnati in base alla classifica nazionale dei candidati di ciascuna lista.

Il numero ridotto dei candidati di ogni lista presentata in ciascun collegio favorisce la conoscibilità degli stessi ma questo non è sufficiente a rendere la normativa conforme alla Costituzione perché il voto deve espressamente essere DIRETTO e, come minimo,  occorre che con il voto l’elettore contribuisca a eleggere esclusivamente quel gruppo ridotto di candidati che ha espressamente votato. Invece, ciò  non succede sia perché c’è sempre lo slittamento del voto dalla lista al candidato uninominale e viceversa, sia perché il voto entra in un totalizzatore nazionale e può determinare l’elezione di altri candidati di altri collegi.

Il porcellum rosatellum non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito o un candidato uninominale con effetto strascico sulle liste collegate, la cui composizione è rimessa ai partiti, rende il voto sostanzialmente “indiretto, ma i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e l’art. 67 della Costituzione presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

I partiti non possono sostituirsi agli elettori

ANCORA UN PARLAMENTO DI NOMINATI

Se la nuova scellerata legge elettorale  denominata “alla tedesca”, come se qualcosa diventi rispettabile solo con una fasulla etichetta per attestarne la provenienza, se questa nuova “legge suina” fosse approvata così come è stata presentata, avremmo un nuovo Parlamento al 100% di nominati.

Una evidente legge incostituzionale che, se fosse approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, certificherebbe l’inadeguatezza di Sergio Mattarella a ricoprire la carica che ricopre.

L’elettore sarebbe privato in modo totalitario della possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

In questa legge di tedesco non c’è nulla; persino la soglia del 5% è stravolta.

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L’Italicum e la Corte: le motivazioni

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è espressa al riguardo di alcuni ricorsi presentati sulla legge elettorale nota come Italicum si leggono e si sentono commenti che ondeggiano dai toni trionfalistici – di chi è stato sostenitore dell’Italicum – allo sconforto tra chi ha sempre avversato questa legge elettorale.

Entrambi gli atteggiamenti denotano scarsa comprensione del ruolo della Corte Costituzionale. Scarsa comprensione dovuta a disonestà intellettuale – quando i commenti provengono da navigati politici e giornalisti e persino da docenti universitari – e a ignoranza, quando a commentare è la vittima inconsapevole della disinformazione di massa, vale a dire il comune cittadino.

Semplificando, possiamo riassumere l’atteggiamento più diffuso tra i trionfalisti in una lettura della sentenza della Corte come approvazione del premio di maggioranza e del capolista bloccato; mentre tra chi esprime sconforto c’è la convinzione che quella della Corte sia stata una sentenza politica, nel senso deleterio del termine.

Appare necessario evidenziare che la Corte Costituzionale non risponde mai a una domanda generica del tipo “è conforme alla Costituzione la previsione del premio di maggioranza?” ma risponde alle argomentazioni illustrate dai ricorrenti per sostenere l’incostituzionalità di una norma; per essere ancora più precisi risponde alla ordinanza di un Tribunale che argomenta sul perché ritiene non manifestamente infondati i motivi di incostituzionalità presentati dal ricorrente. Non tutte le argomentazioni sollevate dai ricorrenti arrivano dunque alla Corte Costituzionale e ciò che arriva è filtrato da un Tribunale.

Quando la Corte Costituzionale respinge un ricorso su un aspetto specifico di una legge possiamo con certezza affermare che la Corte non ritiene valide le argomentazioni sollevate dal Tribunale sulla base del ricorso di un ricorrente ma non si può affermare che quella norma sia conforme ai principi della Costituzione. Un nuovo ricorso, meglio argomentato, potrebbe ribaltare il responso perché non è mai la norma a essere promossa ma è l’argomentazione contro una norma a essere respinta.

In altre parole, le argomentazioni presentate non sono state ritenute dalla Corte valide per dimostrare l’incostituzionalità della norma.

Entriamo nel dettaglio e cominciamo dalla questione più spinosa: il premio di maggioranza.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 relativa al cosiddetto Porcellum aveva censurato il premio per la Camera e quello per il Senato sulla base di due argomentazioni ben precise: il difetto di proporzionalità e l’irragionevolezza delle norme elettorali.

Infatti, mancava un tetto minimo di voti da raggiungere per aggiudicarsi il premio e quindi la legge elettorale produceva una compressione illimitata della rappresentatività per perseguire un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese”.

Passando dal premio alla Camera a quello per il Senato, i giudici osservarono che non solo la disciplina esaminata non superava il test di proporzionalità ma era evidente “l’inidoneità della stessa (disciplina) al raggiungimento dell’obiettivo perseguitopoiché “produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea”.

Queste considerazioni sono perfettamente applicabili anche all’Italicum: bastava utilizzare questo argomento per far decadere il premio previsto alla Camera ma non al Senato.

A cosa serve alterare la rappresentatività alla Camera in modo anche significativo, stante il modello proporzionale sottostante al sistema elettorale, se tutto ciò non consente di raggiungere l’obiettivo della stabilità di governo dal momento che al Senato il premio non è previsto?

Immaginate un partito che alla Camera prende il 40%+1 dei voti validi e un altro partito che invece si ferma al 40%; il primo avrebbe 340 deputati su 618 e il secondo si fermerebbe a 190 circa per l’effetto distorsivo del premio, ma al Senato pur in presenza della stessa distribuzione dei voti il partito che può contare sulla maggioranza assoluta alla Camera non avrebbe la maggioranza al Senato.

Il premio è inidoneo a garantire il risultato della stabilità di governo, in nome della quale è stato compiuto il sacrificio di altri interessi e valori costituzionalmente protetti, per riprendere le parole della Corte (sentenza n. 1/2014).

La censura del premio previsto dall’Italicum era già scritta … se solo fosse stato utilizzato questo argomento. Ma non è successo e le norme per Camera e Senato in riferimento alla governabilità sono state contestate solo assumendo l’argomento che sarebbe pregiudicata la governabilità per via delle diverse soglie di sbarramento previste per la Camera e per il Senato.

A tal proposito la Corte nella sentenza n. 35/2017 scrive “così formulata la questione è inammissibile, per insufficiente motivazione”.

E aggiunge “(Il rimettente) non illustra, tuttavia, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre e assi più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento”.

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L’Italicum e la Corte

Qualche iniziale riflessione in attesa di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale su alcuni aspetti dell’Italicum.

Intanto, abbiamo segnato il record di una legge elettorale modificata ancora una volta dalla Corte Costituzionale prima ancora di averla applicata: un bel punto di disonore per questo Parlamento e segnatamente per la maggioranza che caparbiamente ha voluto questa legge.

La Corte con le due sentenze, prima su porcellum e poi su italicum, ha riportato il sistema verso un criterio proporzionale ma ciò non deve far pensare a una rivincita dei proporzionalisti perché le due leggi citate sono di tipo proporzionale con l’innesto di un corpo estraneo e anomalo come il premio di maggioranza.

L’intervento della Corte, censurando i premi del porcellum e il ballottaggio dell’italicum, non poteva che restituirci il proporzionale che costituisce la base di quelle leggi.

Adesso abbiamo due sistemi proporzionali con forti differenze. Continua a leggere

Ceccanti e la rappresentazione grottesca della realtà

E’ deprimente che persone come il professor Ceccanti insistano a offrire una rappresentazione falsata della realtà e della storia. Lo spunto per questa riflessione è offerto dall’intervento di Ceccanti in cui indica le due scelte qualificanti della riforma costituzionale

Attribuire al bicameralismo perfetto “il rischio costante (dal ‘94 in 4 consultazioni elettorali su 6) di avere nei due rami del Parlamento maggioranze diverse” significa alterare capziosamente i fatti.

Questa circostanza, che non si è verificata nella misura indicata da Ceccanti, dipende da precise scelte dei legislatori responsabili della pessima legge nota come “Porcellum” con cui sono state effettuate 3 delle 6 elezioni ricordate da Ceccanti.

Le elezioni del 2006, 2008 e 2013 si sono svolte sotto la regia del Porcellum che è stato pensato per rendere più difficile la formazione di maggioranze omogenee introducendo un premio a livello regionale per il primo classificato.

Confondere un meccanismo elettorale con un tema istituzionale è una mistificazione.

Tutti sanno, compreso Ceccanti, che la Costituzione del 1947 presentava alcune differenziazioni tra Camera e Senato:

–             Diverso corpo elettorale, tutti i maggiorenni per la Camera, over 25 per il Senato

–             Durata differente della legislatura per ciascuna camera

–             Ripartizione dei seggi su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato

–             Assegnazione minima di 6 senatori per ciascuna regione, con esclusione della Valle d’Aosta che ne ha uno, stabilendo una relazione discorsiva nel rapporto tra popolazione e rappresentanti al Senato, rispetto a quella vigente alla Camera.

I parlamentari non hanno mai rispettato la differente durata delle camere, sciogliendo sempre anticipatamente il Senato fino a quando nel 1963 approvarono una modifica costituzionale con la quale uniformarono la durata delle camere.

 

Permangono nel nostro sistema degli elementi (corpo elettorale differente, metodo diverso di assegnazione dei seggi e sproporzione dei seggi rispetto alla popolazione) che rendono più marcate le differenze tra le due camere in termini di assegnazione dei seggi.

La Basilicata, per esempio, con una popolazione che è il doppio del Molise ha 7 senatori contro i 2 del Molise; Basilicata e Umbria hanno gli stessi senatori di Friuli e Abruzzo, pur avendo una popolazione nettamente inferiore.

Ciò comporta, per fare un esempio, che un partito forte in Basilicata con pochi voti può conquistare più seggi al Senato di un altro partito che prende più voti in Liguria o in altre regioni.

In conclusione, i parlamentari hanno nel tempo eliminato un elemento di differenziazione elettorale tra Camera e Senato, ma hanno peggiorato gli altri aspetti addirittura prevedendo un premio di maggioranza assegnato su base regionale (premio censurato dalla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale).

Gli studiosi, che attribuiscono tante responsabilità al bicameralismo paritario, fingono di ignorare questi fattori e omettono di dire che i cambiamenti di casacca potrebbero esserci anche in futuro con la nuova costituzione perché nulla cambia su questo fronte. Continua a leggere

I pinocchi del SI

Il prof. Carlo Fusaro tiene da tempo una rubrica su l’Unità dal significativo titolo “I PINOCCHI DEL NO”, dedicata “alle teorie del tutto infondate e fasulle”.

Nel suo articolo del 24 agosto 2016 commenta alcune  “trovate strampalate” – a suo dire – del prof. Alessandro Pace, Presidente del Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale, nonché professore emerito di diritto costituzionale nell’Università “La Sapienza” di Roma.

Leggiamo Carlo Fusaro: “sostiene Pace che -addirittura- la riforma violerebbe il principio della sovranità popolare (sancito dall’art. 1 Cost.), perché grazie ad essa concorrerebbe a fare le leggi un organo, il nuovo Senato, non composto da «rappresentanti del popolo». Ora che il nuovo Senato sarà eletto in secondo grado (e non direttamente dai cittadini) è ben vero: ma in ogni caso sarà tutto composto da rappresentanti del popolo, visto che-salvo errore –lo sono sia i sindaci sia i consiglieri regionali. Ma al di Ià di questo non marginate dettaglio, Ia tesi di Pace è davvero spiazzante e non è mai stata sostenuta da alcuno né in Italia né  all’estero: perché in tutti gli ordinamenti bicamerali (Svizzera ed Usa a parte: infatti non sono regimi parlamentari) le seconde camere non elettive e/o non interamente elettive concorrono serenamente, da sempre, al processo legislativo: dappertutto. Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Insomma la tesi del presidente del No, dal punto di vista del diritto costituzionale è una pura balla, una mera invenzione.

Prima di approfondire le affermazioni di Fusaro, occorre comprendere cosa sia la “rappresentanza del popolo”, perché da come scrive il prof. Fusaro sembrerebbe che qualsiasi persona eletta sia un “rappresentante del popolo”.

Non è così e Fusaro lo sa bene.

A Costituzione vigente spetta solo ai parlamentari il privilegio di rappresentare la Nazione.

La cosa non è insignificante giacché la riforma costituzionale priva i Senatori del titolo di rappresentanti della Nazione.

E’ la rappresentanza della Nazione concetto distinto da rappresentanza del popolo?

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Costituenti infingardi e frottolosi

Costituenti infingardi e frottolosi

Considerato quanto successo con il porcellum e le forti critiche sull’italicum, il nuovo porcus italicus, l’art. 73 della nuova Costituzione introduce la procedura speciale di giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

I sostenitori della Riforma presentano questa novità come un punto a favore; infatti, appena approvata la riforma costituzionale, consentirebbe il giudizio sull’italicum.

La riforma prevede che la legge elettorale per la Camera e quella per il Senato siano sospese per dieci giorni dalla loro approvazione (per l’italicum eccezionalmente i 10 giorni decorrono dalla approvazione della riforma), per dare la possibilità a un quarto dei deputati o un terzo dei senatori di presentare ricorso motivato presso la Corte Costituzionale per la valutazione sulla legittimità costituzionale. La Corte si esprime entro 30 giorni e in caso di giudizio di illegittimità costituzionale la legge stessa non può essere promulgata.

Però, se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata.

Vorrei dirvi che è una burla, ma a essere dei burloni sono questi infingardi e frottolosi costituenti.

In sostanza, la maggioranza che ha approvato l’italicum potrebbe in ogni caso promulgare la legge appellandosi all’urgenza; in futuro, alla Camera un solo partito avrà la maggioranza assoluta e potrà riscrivere la legge elettorale e promulgarla anche a fronte di un giudizio di illegittimità costituzionale.

In cosa consiste la garanzia democratica?  

Poiché ccà nisciuno è fesso, ci sono già dei ricorsi contro l’Italicum e diversi Tribunali hanno rinviato il tutto alla Corte costituzionale, scongiurando così che tutto sia nel caso affidato a una arbitraria valutazione di urgenza. Continua a leggere

La governabilità e la legge elettorale

Il tema della governabilità è presente nella storia repubblicana da sempre. La legge del 1953 arrivava, infatti, al termine della prima legislatura in cui c’erano stati tre soli governi, tutti presieduti da De Gasperi. In Francia andava molto peggio: 22 governi in soli 12 anni di Quarta Repubblica.

In Francia la risposta al tema della governabilità è stata una riforma costituzionale, che ha introdotto il semipresidenzialismo e che è stata confermata dal 79% degli elettori. In Italia, sono sempre state cercate scorciatoie attraverso la legge elettorale.

Peccato che la governabilità non discenda dalla legge elettorale, ma dal sistema istituzionale. Regno Unito, Francia, Germania … sono tre Paesi politicamente stabili, eppure hanno tre diversi sistemi elettorali. Se vogliamo affrontare il problema della governabilità, è sulla architettura costituzionale che occorre intervenire, come per esempio è stato fatto in Germania.

Il problema della governabilità in Italia dipende dal sistema dei Partiti, opaco e non democratico, e dalla diffusa volontà di non applicare la Costituzione. Già nel 1953, alla prima prova, si scelse di non applicare la Costituzione sciogliendo anticipatamente il Senato.

La cosiddetta “Legge Truffa” del 1953 assegnava un premio, in termini di seggi, a chi aveva già la maggioranza assoluta dei voti, a differenza di Porcellum e Italicum che trasformano una maggioranza relativa in maggioranza assoluta.

Se vogliamo fare confronti con esperienze del passato, l’Italicum va confrontato con la legge Acerbo del 1923, di cui rappresenta un perfezionamento. La legge del 1923 prevedeva che se nessuno raggiungeva la soglia per accedere al premio la distribuzione dei seggi sarebbe avvenuta in modo proporzionale. Con l’Italicum, invece, se nessuno raggiunge la soglia del 40%, si va a una seconda votazione tra i primi due classificati; a chi vince tra i due si assegnano 340 seggi su 618 (gli altri 12 sono riservati alla circoscrizione estero).

Davvero la situazione era così ingovernabile da rendere necessaria una guerra parlamentare per approvare la nuova legge elettorale?

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Il Senato delle Istituzioni territoriali

Se la riforma costituzionale sarà approvata con referendum, il Senato non dovrà più dare la fiducia al Governo, sarà formato da un sindaco per regione e un numero di consiglieri rapportato al peso demografico di ciascuna regione. Sindaci e Consiglieri saranno scelti da ciascun Consiglio regionale; a questi si sommeranno cinque senatori scelti dal Presidente della Repubblica tra i “cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, per un totale di 100 senatori.

Il Senato non rappresenterà più la Nazione, privilegio che spetterà solo alla Camera dei deputati, ma sarà rappresentativo delle Istituzioni Territoriali (art 57 della nuova Cost).

Poiché ciascun Consiglio sceglierà con metodo proporzionale chi inviare al Senato, non si sa in base a quali previsioni e strumenti il Senato rappresenterà le Istituzioni territoriali. Al massimo i senatori rappresenteranno i partiti che li hanno espressi; infatti, non rappresentano i Governi regionali, come avviene in Germania, e non hanno vincolo di mandato.

La funzione del nuovo Senato è una vuota enunciazione.

Poiché si potrà formare in Senato una maggioranza di segno opposto a quella della Camera e, in ogni caso, a ogni senatore è riconosciuta la funzione legislativa (art 71 nuova Cost, nel 1° comma identico alla vecchia), è forte il rischio che si generi uno stato di perenne conflitto con l’altra camera.

Questi rischi sono concreti e riconosciuti persino da tanti sostenitori della Riforma.

Posso convenire, con i sostenitori della Riforma, che la causa di questo compromesso sia da ricercare nel fatto che nessun partito sostenne la soluzione alternativa proposta da Giorgio Tonini (PD), consistente nel replicare il modello tedesco, con un Senato composto dai Presidenti delle Giunte regionali, ma ciò non consente di concludere che poiché su questa formula non c’era accordo, il miglior compromesso fosse ripiegare sulla soluzione descritta, quella approvata, appunto.

Detta così, sembra che non ci fosse altra soluzione, invece il problema nasce da una camicia di forza indossata sin dall’inizio dell’era Renzi per obbedienza a un patto privato tra due segretari di partito. Patto che ha imposto il Senato con elezione indiretta, insieme ad altri punti.

Si poteva prevedere un Senato eletto dai cittadini per dare vita a una assemblea in grado di elaborare un “indirizzo politico repubblicano”, pur rappresentando le Istituzioni territoriali, e quindi con la funzione di individuare e stabilire i confini tra competenze statali e regionali, realizzando un centro istituzionale in cui i conflitti tra Stato e Enti locali potessero trovare la soluzione.

Il Senato così sarebbe stato avviato verso una nuova cultura politica e istituzionale in grado di affrontare e risolvere il contenzioso che caratterizza e caratterizzerà i rapporti tra Stato e Enti locali.

Non si tratta di pensare a soluzioni fantasiose, ma di attenzione istituzionale.

La Corte Costituzionale, più volte intervenuta nel contenzioso Stato-Regioni, con la sentenza n. 6/2004 ha indicato che la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi ha impedito che si realizzasse il principio autonomistico della riforma del Titolo V del 2001. Ciò che è mancato sono sedi istituzionali, strumenti e procedure che garantissero il coinvolgimento delle autonomie nel circuito decisionale della legislazione di livello nazionale. Quale occasione migliore della riforma del Senato per renderlo rappresentativo delle Istituzioni territoriali e in grado di fungere da raccordo tra le Regioni e tra lo Stato e le Regioni?

Allora, la scelta non era tra “mantenere l’attuale assetto che esclude la voce delle Regioni dal processo di formazione delle leggi dello Stato” o “un compromesso appoggiato da un ampio arco di partiti che conduce a questo risultato”… perché il risultato è tutto da inventare e non è stato creato alcun presupposto per crearlo. E’ vero che per giungere a questo risultato occorre che maturi una cultura politica condivisa, ma è ancor più vero che perché maturi occorre favorirla. E scegliere tra i gruppi consiliari qualche consigliere da mandare in Senato non è certo il modo migliore per favorire questa nuova cultura.

Se invece l’obiettivo era il risparmio di 315 stipendi, allora bastava dimezzare il numero dei Deputati e dei Senatori: risultato maggiore con molta semplicità e senza creare ulteriore confusione e inefficienza.

Sembra ormai la Repubblica dei costituzionalisti della banana con scontrino.

Le Regioni sono da molti anni al centro di tutto il sistema di corruzione e malaffare che infesta l’Italia. Però, senza attuare alcuna riforma dei Partiti, si decide di affidare alla più discreditata categoria di politici il compito di formare il Senato della Repubblica. Un bel regalo alla partitocrazia e ai comitati d’affari che inquinano le Istituzioni. Il rischio maggiore è avere un Senato dei Consigliori.