Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è espressa al riguardo di alcuni ricorsi presentati sulla legge elettorale nota come Italicum si leggono e si sentono commenti che ondeggiano dai toni trionfalistici – di chi è stato sostenitore dell’Italicum – allo sconforto tra chi ha sempre avversato questa legge elettorale.
Entrambi gli atteggiamenti denotano scarsa comprensione del ruolo della Corte Costituzionale. Scarsa comprensione dovuta a disonestà intellettuale – quando i commenti provengono da navigati politici e giornalisti e persino da docenti universitari – e a ignoranza, quando a commentare è la vittima inconsapevole della disinformazione di massa, vale a dire il comune cittadino.
Semplificando, possiamo riassumere l’atteggiamento più diffuso tra i trionfalisti in una lettura della sentenza della Corte come approvazione del premio di maggioranza e del capolista bloccato; mentre tra chi esprime sconforto c’è la convinzione che quella della Corte sia stata una sentenza politica, nel senso deleterio del termine.
Appare necessario evidenziare che la Corte Costituzionale non risponde mai a una domanda generica del tipo “è conforme alla Costituzione la previsione del premio di maggioranza?” ma risponde alle argomentazioni illustrate dai ricorrenti per sostenere l’incostituzionalità di una norma; per essere ancora più precisi risponde alla ordinanza di un Tribunale che argomenta sul perché ritiene non manifestamente infondati i motivi di incostituzionalità presentati dal ricorrente. Non tutte le argomentazioni sollevate dai ricorrenti arrivano dunque alla Corte Costituzionale e ciò che arriva è filtrato da un Tribunale.
Quando la Corte Costituzionale respinge un ricorso su un aspetto specifico di una legge possiamo con certezza affermare che la Corte non ritiene valide le argomentazioni sollevate dal Tribunale sulla base del ricorso di un ricorrente ma non si può affermare che quella norma sia conforme ai principi della Costituzione. Un nuovo ricorso, meglio argomentato, potrebbe ribaltare il responso perché non è mai la norma a essere promossa ma è l’argomentazione contro una norma a essere respinta.
In altre parole, le argomentazioni presentate non sono state ritenute dalla Corte valide per dimostrare l’incostituzionalità della norma.
Entriamo nel dettaglio e cominciamo dalla questione più spinosa: il premio di maggioranza.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 relativa al cosiddetto Porcellum aveva censurato il premio per la Camera e quello per il Senato sulla base di due argomentazioni ben precise: il difetto di proporzionalità e l’irragionevolezza delle norme elettorali.
Infatti, mancava un tetto minimo di voti da raggiungere per aggiudicarsi il premio e quindi la legge elettorale produceva una compressione illimitata della rappresentatività “per perseguire un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese”.
Passando dal premio alla Camera a quello per il Senato, i giudici osservarono che non solo la disciplina esaminata non superava il test di proporzionalità ma era evidente “l’inidoneità della stessa (disciplina) al raggiungimento dell’obiettivo perseguito” poiché “produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea”.
Queste considerazioni sono perfettamente applicabili anche all’Italicum: bastava utilizzare questo argomento per far decadere il premio previsto alla Camera ma non al Senato.
A cosa serve alterare la rappresentatività alla Camera in modo anche significativo, stante il modello proporzionale sottostante al sistema elettorale, se tutto ciò non consente di raggiungere l’obiettivo della stabilità di governo dal momento che al Senato il premio non è previsto?
Immaginate un partito che alla Camera prende il 40%+1 dei voti validi e un altro partito che invece si ferma al 40%; il primo avrebbe 340 deputati su 618 e il secondo si fermerebbe a 190 circa per l’effetto distorsivo del premio, ma al Senato pur in presenza della stessa distribuzione dei voti il partito che può contare sulla maggioranza assoluta alla Camera non avrebbe la maggioranza al Senato.
Il premio è inidoneo a garantire il risultato della stabilità di governo, in nome della quale è stato compiuto il sacrificio di altri interessi e valori costituzionalmente protetti, per riprendere le parole della Corte (sentenza n. 1/2014).
La censura del premio previsto dall’Italicum era già scritta … se solo fosse stato utilizzato questo argomento. Ma non è successo e le norme per Camera e Senato in riferimento alla governabilità sono state contestate solo assumendo l’argomento che sarebbe pregiudicata la governabilità per via delle diverse soglie di sbarramento previste per la Camera e per il Senato.
A tal proposito la Corte nella sentenza n. 35/2017 scrive “così formulata la questione è inammissibile, per insufficiente motivazione”.
E aggiunge “(Il rimettente) non illustra, tuttavia, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre e assi più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento”.
Occorre aggiungere altro?
Riguardo al tema del capolista bloccato … sono state proposte questioni marginali con argomenti contorti e illogici.
In particolare, l’ordinanza di rimessione alla Corte solleva la questione che il capolista bloccato potrebbe provocare che le liste di minoranza si ritrovino esclusivamente con eletti scelti dai partiti e non dagli elettori.
La Corte nella sentenza n. 35/2017 afferma “così formulata, la questione non è fondata”.
Sono due gli argomenti dirimenti che non sono stati messi adeguatamente in luce o totalmente ignoranti.
1) La nuova disciplina elettorale prevedendo che prima sono eletti i capilista e poi gli altri in base alle preferenze comporta che nell’ipotesi in cui sia censurato il ballottaggio – come in effetti è successo – e nessun partito superi il 16% tutti gli eletti sarebbero esclusivamente i capolista. Quindi, se la vecchia disciplina prevedeva la certezza che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” la nuova disciplina sostituisce tale certezza con una probabilità. E’ sufficiente ciò per non ferire “la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”?
No, non è sufficiente: la logica costituzionale della rappresentanza risulta ferita … ma non è stata denunciata la ferita.
Le nuove norme “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti” … come nella vecchia normativa, ma la certezza della coartazione è diventata una probabilità di coartazione totale, restando la certezza di una significativa coartazione perché nella più rosea ipotesi avremmo 200 deputati su 618 nominati dai partiti e questa probabilità potrebbe arrivare a rappresentare qualcosa come 378 su 618; vale a dire dal 32% al 61% dei deputati saranno figli della coartazione della libertà di scelta degli elettori. E senza il ballottaggio potremmo avere il 100% di parlamentari nominati.
2) Il secondo motivo richiede di richiamare il concetto di conoscibilità dei candidati su cui a lungo in tanti hanno equivocato.
C’è chi sostiene che i giudici con la sentenza n. 1/2014 abbiano suggerito che se il legislatore vuole ricorrere a liste bloccate debba escogitare un sistema che preveda liste corte con pochi candidati perché in questo modo è garantita la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.
Questa tesi è il frutto di una lettura capziosa o frettolosa della sentenza n. 1/2014.
I giudici hanno infatti richiamato una molteplicità di principi: i partiti non ledono alcun diritto nel decidere l’ordine di presentazione dei candidati purché l’elettore sia “pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella scelta prescelta attraverso il voto di preferenza (sentenza n. 203/1975)”; “le funzioni dei partiti devono essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini (…) al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.
Dopo aver ricordato questi principi, la Corte scrive: “Simili condizioni di voto (…) rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).”
La Corte afferma che il Porcellum è incomparabile con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate.
Se i collegi sono piccoli e i candidati pochi c’è la ragionevole possibilità che l’elettore possa conoscere i candidati ma questo non è l’unico elemento richiesto e precisato dalla Corte; infatti, l’elettore
a) non ha scelto i candidati messi in lista
b) non può votare il candidato che preferisce senza favorire l’elezione del capolista
Resta, dunque, il fatto che molti deputati sarebbero eletti in blocco senza alcuna possibilità per l’elettore di favorirne uno sugli altri.
Quindi, se i collegi sono piccoli e si eleggono pochi parlamentari l’elettore avrà maggiori probabilità di conoscere i candidati ma sarà sempre escluso sia dalla selezione di chi candidare, prerogativa che resta in mano agli organi direttivi di partito, sia dalla scelta del candidato poiché votando il suo candidato preferito, concorre alla elezione del capolista, che magari non apprezza proprio per nulla.
In cosa consiste il pregio della conoscibilità dei candidati se l’unico modo di cui l’elettore dispone per non favorire l’elezione di un candidato sgradito è cambiare lista?
Quale sarebbe il pregio della conoscibilità se il candidato sgradito ai più potrebbe risultare eletto per il solo fatto che il partito a cui appartiene ha conquistato almeno 100 seggi?
Con l’Italicum, prima sono eletti i capolista e poi gli altri in base alle preferenze.
Ne consegue che non basta conoscere chi si candida nel proprio collegio poiché ovunque l’elettore voti favorisce l’elezione di tutti i capolista; dovrebbe come minimo conoscere i 100 capolista di ogni partito!
I capolista bloccati violano la logica della rappresentanza perché alterano il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti; alterazione che in potenza può riguardare l’intero complesso dei deputati.
C’è poco dunque dal gongolare per la sentenza della Corte che non ha affatto “promosso” il premio e i capolista bloccati; ha certamente bocciato alcune delle argomentazioni presentate per insufficiente motivazione.
Ci riflettano i politici e i legislatori, che hanno consolidato la propria incapacità di scrivere buone leggi elettorali, gli studiosi e anche i giornalisti.