Home » Prima Pagina » Riflessioni sul premio di maggioranza

Riflessioni sul premio di maggioranza

Succede frequentemente di leggere sul premio di maggioranza contrapposte valutazioni, non sempre di immediata comprensione.

Per semplicità, segnalo questo intervento di Ceccanti, 3 Obiezioni agli argomenti di Onida sul Corsera, che mi sembra rappresentativo delle considerazioni più frequenti.

Quel che si definisce “premio di maggioranza” dovrebbe essere denominato “premio per avere la maggioranza” perché trasforma una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta. L’unico premio di maggioranza che la nostra storia repubblicana conosca è quello previsto dalla legge elettorale del 1953, passata alla storia come “legge truffa”, che assegnava un premio a chi avesse ottenuto il 50%+1 dei voti validi. Il premio previsto dall’Italicum è invece, per tipologia, vicino a quello della legge Acerbo del 1923.

Il premio di maggioranza, come da noi concepito, rappresenta un unicum nei sistemi parlamentari: un premio in grado di garantire con assoluta certezza a una parte politica di avere il controllo della Camera ed esprimere il Governo, alla sola condizione che qualcuno voti.

Ceccanti ricorda la sentenza n. 275/2014 della Corte Costituzionale in cui si afferma la legittimità costituzionale della attribuzione del premio nelle elezioni amministrative per i comuni.

Il premio previsto per i comuni della provincia di Trento sopra i 3.000 abitanti, di ciò si occupa la richiamata sentenza, era stato contestato trasferendo sulla legge elettorale locale le argomentazioni espresse con sentenza n. 1/2014 della Consulta (quella relativa al “Porcellum”).

La Corte nella citata sentenza n. 275/2014 afferma che tale presupposto “non può essere condiviso, stante la netta diversità delle due discipline. La normativa statale oggetto della richiamata sentenza n. 1 del 2014 riguarda l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale impugnata riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta.

La legge locale serve a eleggere congiuntamente Esecutivo e Consiglio, la legge nazionale serve a eleggere l’assemblea legislativa, rappresentativa della sovranità popolare.

Non solo: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, che le votazioni al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell’attribuzione del premio”.

Perché ignorare l’inciso “con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo”? Non è una puntualizzazione irrilevante.

Non si può sovrapporre la normativa elettorale per il parlamento a quella per gli organi politico-amministrativi dei Comuni.

La seconda obiezione riguarda la cosiddetta imposizione del bipolarismo che si otterrebbe tramite il ballottaggio. Secondo Ceccanti questo sarebbe un obiettivo pienamente condivisibile in base al principio del “cittadino arbitro dei governi”.

Opinione rispettabile ma estranea al nostro ordinamento costituzionale. Nel nostro sistema non esiste e non esisterà, nemmeno con la riforma, il principio delcittadino arbitro dei governi”.

Con l’Italicum è assolutamente certa la profonda alterazione della rappresentatività, mentre la riforma costituzionale non offre alcuna certezza che la maggioranza resti quella definita con il premio sulla base del voto popolare. Infatti, può in qualsiasi momento determinarsi una maggioranza diversa e un cambio di governo, alla faccia del “cittadino arbitro dei governi”. Unica certezza è che alla Camera ci sarebbero molti deputati, eletti grazie al premio, che alterano gli equilibri politici.

Con la terza obiezione si cade nel grottesco. Secondo Ceccanti, il bicameralismo paritario avrebbe creato problemi “in ben 4 elezioni delle ultime 6: non solo nel 2013, ma anche nel 1994 (Berlusconi vincente alla Camera ma non al Senato dove ricorse a transfughi), nel 1996 (Ulivo autosufficiente al Senato e invece dipendente alla Camera dall’appoggio di Bertinotti che lo fece cadere), 2006 Unione vincente alla Camera ma non al Senato. (…) Quindi il doppio rapporto fiduciario è un problema strutturale e non congiunturale”.

Premesso che il doppio rapporto fiduciario può essere superato modificando due parole del vigente art. 94, senza bisogno di mettere su un circo con il nuovo ipotizzato Senato, i problemi indicati sono dovuti alla legge elettorale, al sistema dei partiti e a previsioni costituzionali che con il bicameralismo paritario non hanno nulla da spartire.

La Costituzione vigente prevede un diverso meccanismo di ripartizione dei seggi: su base nazionale e circoscrizionale per la Camera (art. 57), su base regionale per il Senato (art. 58); inoltre, differente corpo elettorale tra Camera e Senato (tutti i maggiorenni per la Camera, solo gli over 25 per il Senato).

Il legislatore non è mai intervenuto su questi aspetti ma sempre e solo sulla legge elettorale, amplificando i problemi.

Invece di intervenire su questi aspetti costituzionali, introdurre meccanismi più rigorosi per favorire la stabilità di governo (per esempio la sfiducia costruttiva sul modello tedesco), varare una disciplina, trasparente e partecipata, per la selezione dei candidatiil legislatore è sempre intervenuto sulla legge elettorale, sino a stravolgerne la funzione. Cosicché con l’Italicum, ancor più che con il Porcellum, formalmente si vota per rispondere alla domanda “chi volete che vi rappresenti in Parlamento?”, nella realtà la domanda è “quale partito volete che vi governi?”.

Se l’obiettivo del voto nazionale è che il cittadino diventi “arbitro del governo”, si vada coerentemente verso un sistema presidenziale o a elezione diretta del premier.

Nella nostra storia repubblicana l’instabilità di governo è stata favorita da un sistema che ha lasciato totale spazio di azione ai comitati d’affari, al trasformismo, ai personalismi. Quasi tutti i governi sono caduti per crisi extra-parlamentari, spesso provocate da lotte di potere interne alla maggioranza per ottenere più poltrone per il gruppo che di volta in volta attivava la crisi.

Questi problemi possono essere contrastati con una disciplina legale dei partiti per introdurre democrazia e trasparenza nei processi decisionali, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati. Con un sistema che istituzionalizzi il risultato elettorale: non esiste corrispondenza tra gruppi parlamentari e voto elettorale. Chi ha votato il NCD o ALA?

Se l’elettore ha votato una lista ed è stato escluso prima dalla selezione di chi candidare e poi dalla scelta tra i candidati, chi rappresenta colui che eletto in una lista migra dove gli pare e quante volte gli pare trasformandosi in un indossatore di casacche?

L’assenza di vincolo di mandato è un valore quando il politico è stato scelto e votato dagli elettori; è un disvalore quando al parlamentaremanca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”, circostanza “che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”.

Troppo discrezionale anche il ruolo del presidente della repubblica nell’affidamento dell’incarico di formare il governo e nella gestione delle crisi di governo. Sarebbe ben diverso se dovesse dare l’incarico alla persona designata dal partito di maggioranza relativa. Perché nel 2008 Napolitano non sciolse il solo Senato? Prodi aveva avuto riconfermata la fiducia alla Camera, mentre cadde al Senato. Gli elettori avrebbero avuto un compito preciso se avessero votato per il solo Senato: rafforzare il centro-sinistra o bocciare il centro-sinistra. In caso di vittoria del centro-destra si sarebbe concretizzata la necessità – dallo stesso Napolitano più volte evidenziata – di dialogo tra le parti politiche per attuare le riforme necessarie, a partire dalla legge elettorale. In quelle condizioni di reciproca delegittimazione era evidente che andare al voto non avrebbe risolto alcun “problema strutturale. Perché fu ignorata la previsione dell’art. 88 che consentiva di sciogliere il solo Senato? Abbiamo perso anni preziosi.

Affibbiare tutte le responsabilità al bicameralismo paritario è una operazione semplicistica, che porta a soluzioni inappropriate e inefficaci.

Infatti, potranno verificarsi, anche con la nuova proposta costituzionale e con il nuovo sistema elettorale, tutti i problemi verificatisi nel passato.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...