Siamo in tanti a ritenere che la legge elettorale vigente presenti evidenti elementi d’incostituzionalità, al punto che – considerata l’inerzia del Parlamento – alcuni elettori ed elettrici ancora una volta ricorrono al ricorso giudiziario affinché sia ripristinato il diritto costituzionale di scegliere i propri rappresentanti.
Sorprende che in un’ordinanza di rigetto del ricorso per la verifica di costituzionalità di alcune norme della vigente legge elettorale, nello specifico l’ordinanza del 20/03/2021 del Tribunale di Roma N.R.G. 30246/2019, si legga che il trasferimento del voto dal candidato uninominale alla lista proporzionale e viceversa sia “coerente con la manifestazione di volontà dell’elettore”?
Quale ragionamento e dato oggettivo consente di affermare che chi ha apposto un segno su una lista plurinominale voglia dare il suo voto anche al candidato uninominale collegato?
Si tratta di una presunzione d’interpretazione della volontà dell’elettore. Presunzione priva di qualsiasi pregio logico e giuridico.
Che poi nella stessa Ordinanza si rigettino le argomentazioni di censura del voto congiunto obbligatorio ricorrendo alla motivazione che analogo meccanismo era “già previsto dalla cd legge Mattarella del 1993 per l’elezione del Senato; in ambedue i casi il voto va al candidato uninominale che alla lista” … lascia semplicemente sbigottiti per almeno due motivi.
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