Il TRASFERIMENTO DEL VOTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI

Siamo in tanti a ritenere che la legge elettorale vigente presenti evidenti elementi d’incostituzionalità, al punto che – considerata l’inerzia del Parlamento – alcuni elettori ed elettrici ancora una volta ricorrono al ricorso giudiziario affinché sia ripristinato il diritto costituzionale di scegliere i propri rappresentanti.

Sorprende che in un’ordinanza di rigetto del ricorso per la verifica di costituzionalità di alcune norme della vigente legge elettorale, nello specifico l’ordinanza del 20/03/2021 del Tribunale di Roma  N.R.G. 30246/2019, si legga che il trasferimento del voto dal candidato uninominale alla lista proporzionale e viceversa sia “coerente con la manifestazione di volontà dell’elettore”?

Quale ragionamento e dato oggettivo consente di affermare che chi ha apposto un segno su una lista plurinominale voglia dare il suo voto anche al candidato uninominale collegato?

Si tratta di una presunzione d’interpretazione della volontà dell’elettore. Presunzione priva di qualsiasi pregio logico e giuridico.

Che poi nella stessa Ordinanza si rigettino le argomentazioni di censura del voto congiunto obbligatorio ricorrendo alla motivazione che analogo meccanismo era “già previsto dalla cd legge Mattarella del 1993 per l’elezione del Senato; in ambedue i casi il voto va al candidato uninominale che alla lista” … lascia semplicemente sbigottiti per almeno due motivi.

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L’aborto e la Corte Suprema USA

L’ultima decisione della Corte Costituzionale USA sull’interruzione volontaria di gravidanza ci riporta a irragionevoli contrapposizioni, anche perché prevale una narrazione che non aiuta comprendere, ma è solo funzionale alla formazione di tifoserie.

Preferisco utilizzare l’espressione Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG) al termine “aborto” perché l’aborto è un evento naturale o indotto e le legislazioni si occupano solo dell’aborto indotto, vale a dire della scelta consapevole di interrompere la gravidanza.

La Corte Suprema USA ha affermato che l’IVG non trova giustificazione e protezione a livello costituzionale poiché attiene alle competenze di ogni Stato federato. Nell’assumere questa decisione la Corte ha ribaltato una sentenza del 1973 che assumeva la decisione di prevedere l’IVG a livello federale appoggiandosi su un passaggio del XIV Emendamento: “Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi.”

La Corte affermava il diritto alla libera scelta in tutto ciò che attiene alla sfera individuale, ma per la Corte questa libertà di scelta non era assoluta. La Corte pose dei limiti all’IVG: poteva essere effettuata solo fino a quando il feto non fosse in grado di vita autonoma, anche con l’ausilio di apparecchiature (solitamente 24-28 settimane), o in caso di pericolo di vita per la madre.

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Riaprire le case chiuse?

La Corte costituzionale, nell’udienza pubblica del 5 marzo 2019, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d’appello di Bari.

Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin, sono state dichiarate non fondate.

Le questioni erano state sollevate nell’ambito del caso escort – Tarantini dai giudici baresi secondo i quali la prostituzione è un’espressione della libertà sessuale; pertanto, punire chi svolge un’attività di intermediazione tra prostituta e cliente comprometterebbe l’esercizio della libertà sessuale e della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico.

La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta operata con la legge Merlin, vale a dire configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita pur punendo tutte le condotte di terzi che agevolino o sfruttino la prostituzione.

Tale sentenza arriva in un momento delicato perché da tempo si discute dell’ipotesi di riapertura delle case chiuse.

Salvini è uno dei più fieri sostenitori di tale proposta al fine di regolamentare e tassare la prostituzione.

Sorvoliamo sul tema tasse perché già adesso le prostitute dovrebbero pagare le tasse, anche in Italia: le prostitute sono tenute a pagare le imposte sui redditi sui proventi della loro attività e se si tratta di attività abituale devono pagare anche l’IVA.

La configurabilità della prostituzione quale “prestazione di servizi retribuita” è stata avallata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza n. 268 del 20.11.2001, causa C-268/99. La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10578/2011 ha concluso per l’assoggettabilità dei redditi derivanti da prostituzione non solo ai fini Irpef, ma anche Irap e Iva, in quanto costituisce “una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1.

Abbiamo pertanto già adesso tutti gli strumenti per far pagare le tasse a chi esercita il meretricio!

Detto ciò, facciamo un passo avanti. Continua a leggere

Lo “schifoso” Battisti

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Finalmente Cesare Battisti, lo “schifoso” come lo definisce il ministro Salvini, è in carcere per scontare la pena dell’ergastolo a cui è stato condannato nel 1985.

Il terrorista è adesso nel carcere di massima sicurezza di Oristano in isolamento diurno.

Voglio sperare che questa scelta (del carcere e dell’isolamento) risponda a esigenze investigative e non a un distorto concetto della giustizia che trapela dalle parole del ministro Salvini secondo il quale Battisti è uno “schifoso” che deve “marcire in galera”.

Definire un condannato “schifoso” e augurarsi che marcisca in galera non è un pensiero degno di chi rappresenta le Istituzioni e dovrebbe incarnare i principi costituzionali.

Come mi sembra improprio definire “terrorista” colui che da circa quattro decenni non è associato a nessun crimine di terrorismo: lo definirei più correttamente ex-terrorista.

Dopo queste elementari considerazioni è forse opportuno provare a svolgere qualche riflessione, senza nulla togliere alla gravità delle accuse e conseguente condanna che pesano su Battisti.

Innanzitutto, per la Costituzione nessuno deve “marcire” in galera. Questo è un linguaggio da forcaiolo, da guappo che non si addice a un Ministro della Repubblica.

Come è improprio che esponenti dell’Esecutivo si facciano allestire un palchetto sul luogo di arrivo dell’ergastolano riportato in Italia e tengano un comizietto.

L’arresto di un condannato ricercato da molti anni non dovrebbe essere trasformato dai politici in una occasione per mettersi in mostra. Due ministri che approfittano dell’arresto di un ergastolano per fare un comizietto è abbastanza avvilente. Avremmo fatto volentieri a meno della passerella di Ciampino perché sempre abbiamo bisogno di verità e giustizia.

Varrebbe invece la pena riflettere su una situazione che a distanza di tanti anni è conseguenza di un’epoca storica e di una legislazione d’emergenza che spesso ha ridotto in frantumi il diritto.

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Vitalizi: tra equità e demagogia

Si discute di vitalizi parlamentari e si inciampa nella classica fallacia logica.

L’assunto è che i parlamentari vadano in pensione come tutti gli altri.

Ma a quale “tutti gli altri” vanno assimilati i parlamentari?

Non esiste, infatti, un gruppo omogeneo in cui rientrino “tutti gli altri” che non siano parlamentari.

Se per “tutti gli altri” intendiamo i cittadini che non sono parlamentari è evidente che costoro schematicamente rientrano in uno dei seguenti gruppi:

  • Retributivo: sono coloro che avevano maturato 18 anni di contributi con la legge Dini (1995) e sono andati in pensione entro il 2011
  • Misto: sono coloro che non avevano maturato 18 anni di contributi al 1995 e quindi conservano il calcolo retributivo pro-rata, quindi limitatamente agli anni maturati sino alla legge Dini, e passano al contributivo per gli anni successivi. In questo sistema misto rientrano anche coloro che avevano maturato 18 anni di contributi nel 1995 ma sono andati in pensione dal 2012 in poi (legge Fornero dicembre 2011). Ovviamente, l’importo della pensione diminuirà con l’aumentare degli anni calcolati con il contributivo
  • Contributivo: sono coloro che, essendo entrati nel mondo del lavoro dopo la riforma Dini, avranno un trattamento pensionistico puramente contributivo.

A oggi, quindi, la quasi totalità dei pensionati da lavoro gode di un sistema retributivo; pochi hanno un sistema minimamente misto, si tratta di coloro che sono andati in pensione dal 2012 a oggi. Nei prossimi anni assisteremo all’aumento dei “misti” e poi arriveranno i puri contributivi.

A quale gruppo di “non parlamentari” vogliamo adeguare i parlamentari?

Anche i parlamentari possono essere distinti in più gruppi:

  • Gli eletti per la prima volta nel 2013 sono assoggettati al trattamento previdenziale della pensione del parlamentare che matura dopo 4 anni e 6 mesi di mandato parlamentare e al compimento di 65 anni; età che può scendere sino a 60 anni in ragione degli anni di mandato elettivo aggiuntivi ai primi cinque. L’assegno è calcolato con metodo contributivo.
  • I parlamentari già in carica al 1º gennaio 2012 ai quali si applica il sistema misto pro-rata: la loro pensione risulterà dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi e calcolata con il sistema contributivo. Il trattamento pensionistico matura al conseguimento del duplice requisito anagrafico e contributivo: l’ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni.
  • Gli ex parlamentari che hanno maturato il diritto al vitalizio prima del 2012 e percepiscono un assegno particolarmente generoso rapportato al numero di anni di legislatura.

Quindi, quando si afferma “i parlamentari vadano in pensione come tutti gli altri” cosa si intende affermare?

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Il reato di propaganda del regime fascista

Fa discutere la proposta di legge n. 3343, primo firmatario Fiano, attualmente in discussione al Parlamento, relativa al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

La proposta Fiano aggiunge nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 il seguente art. 293-bis:

“Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

I fatti di cronaca ci testimoniano che comportamenti riconducibili alla propaganda o apologia del fascismo sono talvolta puniti e talaltra sono ritenuti non punibili.

Per esempio, la sentenza n. 37577 emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione il 12 settembre 2014 ha confermato la sentenza di condanna per gli imputati ritenuti responsabili del reato previsto e punito dalla Legge 30 giugno 1952, n. 645, articolo 5, “per avere – durante un incontro pubblico tenutosi in memoria delle vittime delle Foibe – compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, consistenti nell’urlare in coro presente e nel fare il saluto romano”.  La Cassazione motiva così la decisione: “E’ stata infatti dai giudici del merito correttamente ricostruita la vicenda, con evidente rilievo non del gesto e delle grida compiuti “in quanto tali” ma in un particolare contesto, ossia durante una pubblica manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe, il che costituisce condotta rispondente non solo al modello legale di riferimento ma alla stessa interpretazione adeguatrice testé ricordata. Il fatto che gli altri partecipanti alla manifestazione condividessero – come prospettato – l’ideologia fascista ed il ricorso agli atti simbolici nulla toglie alla pericolosità concreta della condotta, anzi ne rappresenta una conferma, trattandosi di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione tra più soggetti, nè rileva il mancato compimento – durante la manifestazione – di atti di violenza che avrebbero dato luogo ad incriminazioni diverse ed ulteriori”.

Non è, pertanto, il gesto in sé a essere incriminato e punito ma il contesto pubblico in cui tale gesto si compie e la finalità che assume.

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Il nuovo mantra: in Europa non c’è …

In Europa non c’è lo ius soli …

E’ questo il nuovo mantra che si sente ripetere con insistenza …

Nemmeno in Italia c’è lo ius soli e le modifiche di legge in discussione lo introdurrebbero nella misura in cui c’è diffusamente anche in Europa.

Contraddizione in termini, dunque, appellarsi alle norme vigenti in Europa per respingere la proposta in discussione, giacché non esiste una disciplina europea sulla concessione della cittadinanza ma tanti differenti regimi oscillanti tra ius sanguinis, ius domicilii e ius soli condizionato alla sussistenza di altri parametri essendo rara in Europa l’acquisizione della cittadinanza per il solo luogo di nascita (e non è quanto previsto dalla nuova normativa in discussione in Italia).

Vediamo allora come funziona adesso in Italia la richiesta della cittadinanza, come la materia è regolata nei diversi Paesi europei e come diventerebbe in Italia se divenisse legge la nuova proposta in discussione al Senato dopo l’approvazione della Camera.

ITALIA, oggi

Ai bambini nati in Italia da genitori stranieri si applica attualmente il principio dello ius domicilii, secondo quanto previsto dalla legge n. 91/1992: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

La continuità di residenza, senza interruzioni, dalla nascita alla maggiore è un requisito necessario per l’acquisizione della cittadinanza. Se per caso questo “non-cittadino” è andato nel Paese di origine dei genitori o in altro Paese per il lavoro dei genitori … interrompe la residenza in Italia e rischia di perdere la possibilità di avere la cittadinanza. Questi nati in Italia ma senza cittadinanza vivono una situazione precaria strettamente legata al lavoro e al permesso di soggiorno dei genitori. Ogni volta che scade il permesso di soggiorno, bisogna andare in Comune per il rinnovo della dimora abituale. Se per qualsiasi ragione non c’è questa riconferma, può intervenire l’interruzione della residenza e quindi compromettere il futuro ottenimento della cittadinanza.

Il processo di naturalizzazione, invece, richiede 10 anni di residenza continuativa per i cittadini non comunitari, da certificare tramite opportuna documentazione, assenza di precedenti penali, sufficiente livello di integrazione e di conoscenza della lingua italiana, reddito idoneo a mantenere se stesso (i parametri fissati sono quelli per l’esenzione dalla spesa sanitaria) e il nucleo familiare (l’importo sale in presenza del coniuge e del numero di figli a carico). L’elemento più significativo è la discrezionalità: l’acquisizione della cittadinanza non è un diritto del soggetto che diventa italiano in possesso dei requisiti richiesti, è per definizione di legge una concessione, perché lo Stato mantiene un potere discrezionale nell’accettazione di questa istanza (è richiesto un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e su parere del Ministro dell’Interno). La nuova normativa non modifica il processo di naturalizzazione.

Anche il requisito degli anni di residenza è soggetto a variazioni; infatti, è minore nel caso di stranieri comunitari (4 anni), apolidi e rifugiati (5 anni), maggiorenni adottati da genitori italiani (5 anni), discendenti da ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado o se nati in Italia (3 anni).

Ne consegue che il luogo di nascita dello straniero è in sé motivo di discriminazione per ottenere la cittadinanza. Perché per un cittadino rumeno bastano aprioristicamente 4 anni mentre per un tunisino ne servono 10 di residenza in Italia?

Cosa succede in altri paesi europei? Continua a leggere

Il Biotestamento è “eutanasia camuffata”?

Il Biotestamento è “eutanasia camuffata”?

NO!

Questa è la tesi di una parte del mondo “cattolico”.

In realtà il mondo cattolico “ufficiale” è perfettamente allineato con le posizioni espresse nel disegno di legge noto come biotestamento, il famoso DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Vediamo insieme.

Nella Carta degli Operatori Sanitari, approvata nel 1995 dal Pontificio Consiglio per la Pastorale per gli Operatori Sanitari, si afferma il principio della “proporzionalità nelle cure”: “Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi”. Si esprime, quindi, contro il cosiddetto “accanimento terapeutico”.

Per il Pontificio Consiglio “L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all’ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia”.

Anche da un punto di vista della dottrina cattolica stiamo quindi parlando di cure e di eutanasia solo quando c’è “indebita sospensione”.

Per il nostro ordinamento ogni cura deve essere autorizzata dal paziente. Questo principio è ben presente anche nella dottrina cattolica. Aggiunge, infatti, il Pontificio Consiglio che Per il medico e i suoi collaboratori non si tratta di decidere della vita o della morte di un individuo. Si tratta semplicemente di essere medico, ossia d’interrogarsi e decidere in scienza e coscienza, la cura rispettosa del vivere e morire dell’ammalato a lui affidato. Questa responsabilità non esige il ricorso sempre e comunque ad ogni mezzo. Può anche richiedere di rinunciare a dei mezzi, per una serena e cristiana accettazione della morte inerente alla vita. Può anche voler dire il rispetto della volontà dell’ammalato che rifiutasse l’impiego di taluni mezzi.

Tra il DAT e l’etica cattolica non esiste quindi alcun conflitto.

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L’Italicum e la Corte

Qualche iniziale riflessione in attesa di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale su alcuni aspetti dell’Italicum.

Intanto, abbiamo segnato il record di una legge elettorale modificata ancora una volta dalla Corte Costituzionale prima ancora di averla applicata: un bel punto di disonore per questo Parlamento e segnatamente per la maggioranza che caparbiamente ha voluto questa legge.

La Corte con le due sentenze, prima su porcellum e poi su italicum, ha riportato il sistema verso un criterio proporzionale ma ciò non deve far pensare a una rivincita dei proporzionalisti perché le due leggi citate sono di tipo proporzionale con l’innesto di un corpo estraneo e anomalo come il premio di maggioranza.

L’intervento della Corte, censurando i premi del porcellum e il ballottaggio dell’italicum, non poteva che restituirci il proporzionale che costituisce la base di quelle leggi.

Adesso abbiamo due sistemi proporzionali con forti differenze. Continua a leggere

22 settembre: day of fertile stupidity

Ci mancava solo questa: la giornata della fertilità.

Ci ha pensato Lorenzin, ministra della salute, a colmare questo vuoto indicando il 22 settembre come fertility day.

Direi che la stupidità è sempre più fertile, per l’idea in sé e per il modo di presentarla.

Vediamo i  messaggi di questa inutile campagna.

non ha eta

 

Pensando a chi ha problemi di fertilità, direi che lo slogan è un tantino urticante.
Per una donna la maggiore fertilità – quando c’è – è in giovanissima età. Il periodo migliore – dal punto di vista biologico – per una donna va dalla pubertà ai 25 anni di età. Sopra i 30 la fertilità femminile ha un degrado inesorabile. A che età sta pensando Lorenzin?
Ha presente il nostro modello formativo e il nostro mercato del lavoro?
Ha presente la struttura dei servizi rivolti alla persona? Che si tratti di bambini, adolescenti, adulti, anziani, vecchi?
Ha idea su quali persone gravino la cura dei piccoli in età prescolare e la cura delle persone non più autosufficienti?
Rifletta su questi aspetti e forse comincerà a comprendere perché le donne non mettono al mondo figli, nonostante gli anni che avanzano.

 

cicogna

 

Raccogliamo l’invito e non chiediamo alla ministra se dobbiamo darci una mossa sotto i cavoli … ma che dobbiamo fare il 22 settembre? Prendere un giorno di ferie e che ci dò che ci dò? Ha pensato la ministra a quali sono le ragioni del perché tanti non si decidono a mettere al mondo figli?

 

 

cosciente

 

La Costituzione, articoli 29 – 30 e 31, tutela la maternità, anche quella incosciente e irresponsabile.

La politica ha fatto ben poco sino a oggi per educare alla sessualità responsabile.

Il bambino nato da genitori incoscienti e irresponsabili ha diritto a ogni tutela possibile da parte dello Stato. Ministra, ci risparmi queste banalità!

 

 

 

spermatozoi

 

E’ un invito a non disperdere gli spermatozoi?

Si sa, perché possano svolgere il loro compito devono essere rilasciati in un certo posticino … e solo lì …

O l’obiettivo è una campagna salutista?

Non mi sembra molto efficace, considerato che il fumo è certamente tra le cause di ipofertilità maschile, ma non più di quanto lo sia l’alcol, lo stress, l’inquinamento, l’obesità… e, considerando che il consumo di tabacco è in calo mentre tutto gli altri problemi sono in crescita… trovo bizzarro il riferimento al solo fumo, se l’intento è preservare la fertilità

giovani

 

Quanto giovani? Ci rendiamo conto della stupidità intrinseca di questo messaggio?

Fare un figlio non significa essere creativi!

Creare e creatività hanno stessa origine etimologica ma significato profondamente diverso. Nessuno è creativo perché procrea… infatti, la mamma dei cretini è sempre incinta!

 

 

 

bene comune

 

Come l’acqua? Abbiamo visto che fine avete fatto fare all’acqua bene comune!

 

 

 

 

 

 

Detto ciò, passiamo alle cose serie. Continua a leggere