Più contrappesi?

Da tempo si discuteva della abolizione del Senato ipotizzando un rafforzamento dei contrappesi e dei poteri di garanzia. Alcuni sostenitori di questa riforma costituzionale affermano che è esattamente questo rafforzamento che realizza la nuova riforma. E’ veramente così?

I sostenitori citano l’innalzamento del quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica e lo Statuto delle opposizioni.

Non mi sembra una gran cosa. Se da un lato è ovvio che nessuno potrà eleggere il PdR senza il sostegno del Partito che controlla la maggioranza assoluta della Camera, dall’altro lato è meno ovvia la circostanza che potremmo ritrovarci nella impossibilità di eleggere un presidente.

I grandi elettori saranno 730.

Un solo partito avrà 340 voti a cui vanno aggiunti i voti di qualche eletto nella circoscrizione estero e i Senatori che provengono dallo stesso partito.

Dal settimo scrutinio è necessario il quorum dei 3/5 dei VOTANTI (438 voti a favore di un candidato se saranno presenti tutti i 730 elettori): l’elezione del PdR dipenderà dagli assenti o potrà divenire molto problematica.

Non sarebbe stato preferibile introdurre l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica?

In ogni caso, il PdR continuerà a essere solo a parole un potere di garanzia perché nella realtà non ha strumenti a disposizione. Per esempio, non potrà attivare la Corte Costituzionale, nel caso il Parlamento approvasse una legge che reputa incostituzionale. Si dovrebbe parlare di moral suasion del PdR e non di potere di garanzia perché non ha strumenti per fermare eventuali atti eversivi da parte del Parlamento. Parlamento in cui un solo Partito avrà il controllo del potere esecutivo e legislativo.

Quanto allo Statuto delle opposizioni nel testo di riforma non si va oltre la semplice previsione, senza fissare alcun paletto, senza stabilire i cardini intorno ai quali costruire la tutela dei diritti delle opposizioni. Lo Statuto potrà arrivare tra molti anni o trasformarsi in una scatola vuota. Quante previsioni costituzionali sono arrivate con notevole ritardo o non sono ancora realizzate? Corte Costituzionale, Regioni, Legge attuativa del referendum…

Lo Statuto delle opposizioni dovrà essere definito dal regolamento parlamentare, vale a dire dai parlamentari del partito più votato al quale si garantisce la maggioranza assoluta.

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L’insopportabile leggerezza delle compiacenti opposizioni a Renzi

vieni avantiUno dei limiti di tanti critici di Renzi e del suo governo è non essersi con decisione opposti al procedimento illegittimo e sovversivo di riscrittura della Costituzione.

Revisione non significa trasformazione.

Il potere di revisione della Costituzione, che la Costituzione stessa riconosce al Parlamento (art. 138 Cost.), è di tipo manutentivo, mantenendosi all’interno dell’assetto istituzionale definito dai Costituenti.

Cambiare assetto istituzionale si può, ma serve un potere Costituente che può avere solo una Assemblea eletta, con metodo proporzionale, dal popolo sovrano. Come fu la prima e unica Assemblea Costituente, checché ne dica la Finocchiaro orgogliosa del papocchio che ha contribuito a scrivere e approvare.

Non solo il Parlamento sta violando la Costituzione, ma a farlo è un Parlamento composto da usurpatori della sovranità popolare, composto da rappresentanti dei partiti, e non degli italiani. Parlamentari che non hanno il sostegno diretto degli elettori. Un Parlamento che non è espressione della sovranità popolare nella composizione dei suoi membri, nominati dai Partiti, e nella consistenza dei gruppi parlamentari, alterati da premi censurati per incostituzionalità. Continua a leggere

Il Presidente, potere di garanzia?

Sarà lui il prossimo PdR?

Sarà lui il prossimo PdR?

Si dice che il Presidente della Repubblica rappresenti un potere di garanzia del rispetto della Costituzione. Nel giorno delle dimissioni di Napolitano, Eugenio Scalfari scrive che il Presidente rappresenta “la più alta istituzione chiamata a tutelare la Costituzione”.

È davvero così?

Se il Parlamento approvasse una legge incostituzionale in grado di sovvertire il potere costituzionale… che cosa può fare il Presidente della Repubblica?

Può rinviare la legge al Parlamento e con messaggio motivato chiedere delle modifiche; se il Parlamento approva nuovamente la legge, anche senza cambiare una virgola, deve promulgarla pena il rischio di essere incriminato per alto tradimento.

Può il Presidente trovandosi nella ferma convinzione che si tratti di una legge incostituzionale e pericolosa per l’ordinamento repubblicano sollevare presso la Corte Costituzionale conflitto tra poteri dello Stato? Continua a leggere