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L’insopportabile leggerezza delle compiacenti opposizioni a Renzi

vieni avantiUno dei limiti di tanti critici di Renzi e del suo governo è non essersi con decisione opposti al procedimento illegittimo e sovversivo di riscrittura della Costituzione.

Revisione non significa trasformazione.

Il potere di revisione della Costituzione, che la Costituzione stessa riconosce al Parlamento (art. 138 Cost.), è di tipo manutentivo, mantenendosi all’interno dell’assetto istituzionale definito dai Costituenti.

Cambiare assetto istituzionale si può, ma serve un potere Costituente che può avere solo una Assemblea eletta, con metodo proporzionale, dal popolo sovrano. Come fu la prima e unica Assemblea Costituente, checché ne dica la Finocchiaro orgogliosa del papocchio che ha contribuito a scrivere e approvare.

Non solo il Parlamento sta violando la Costituzione, ma a farlo è un Parlamento composto da usurpatori della sovranità popolare, composto da rappresentanti dei partiti, e non degli italiani. Parlamentari che non hanno il sostegno diretto degli elettori. Un Parlamento che non è espressione della sovranità popolare nella composizione dei suoi membri, nominati dai Partiti, e nella consistenza dei gruppi parlamentari, alterati da premi censurati per incostituzionalità.

Vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, in nome del principio di continuità dello Stato, ha affermato la legittimità di questo Parlamento nel proseguire l’attività legislativa. Non poteva essere diversamente poiché questo Parlamento e i precedenti due (quello del 2008 e del 2006) sono stati eletti con la medesima legge, in più punti profondamente incostituzionale. Dichiarare decaduto il Parlamento avrebbe aperto un effetto domino sulla attività dal 2006 a oggi con disastrose conseguenze. La stessa Corte Costituzionale, però, richiama gli articoli 61 e 77 comma 2 della Costituzione:  “Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti- legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.

E’ troppo malizioso leggere in questo non necessario richiamo esemplificativo della Corte Costituzionale l’invito alle Camere di approvare in tempi brevi una nuova legge elettorale e andare a nuove elezioni?

Secondo le indicazioni della stessa Corte, il Parlamento non doveva intraprendere un percorso di revisione costituzionale perché tale percorso avrebbe richiesto tempi non brevi e perché un Parlamento eletto con il porcellum non ha legittimità giuridica e politica sufficiente per modificare la Costituzione. Figuriamoci per modificare la Costituzione cambiando radicalmente l’assetto Istituzionale con l’effetto combinato di nuova legge elettorale e riforma costituzionale.

Come se non bastasse, il Governo, a sua volta frutto di una manovra di Palazzo, si intesta la riforma costituzionale e “minaccia” il ritorno al voto o di porre la fiducia se la riforma non è approvata nei tempi e modi prestabiliti. Occorre ricordare che Letta non ha dato le dimissioni perché sfiduciato dal Parlamento, che anzi gli aveva rinnovato la fiducia, ma per obbedienza al suo Partito, la cui direzione aveva deciso che il tempo di Letta era scaduto. Questa è partitocrazia, alla faccia della democrazia parlamentare.

Che difese abbiamo dal rischio che proprio dalle Istituzioni, dal Parlamento, si porti a compimento un attentato contro la Costituzione dello Stato?

Nessuna difesa. Nessuna tutela.
Sufficiente che il Parlamento non commetta atti violenti (art. 283 cp) e l’attentato non esiste più.
Così volle altro Parlamento di rappresentanti dei partiti nel 2006.

Non si dica che il Presidente della Repubblica  è un potere di garanzia perché questa è un’altra solenne sciocchezza.

Il Presidente della Repubblica  non ha alcuno strumento per bloccare un tentativo eversivo attuato dal Parlamento. Al massino può esercitare una sorta di moral suasion sul Parlamento.
E spesso la esercita in modo blando e opportunistico, in ossequio alla prassi e poco alla Carta.

Da molti anni il Parlamento rappresenta la più seria minaccia all’ordinamento costituzionale della storia repubblicana. E non abbiamo alcuna tutela.

Di fronte a tutto ciò, le scaramucce sulla elezione diretta dei senatori, le furbate di Calderoli e le analoghe furbate per neutralizzarlo, le ridicole disquisizioni sulla “doppia conforme”, vale a dire il voto di Camera e Senato sull’identico testo, come se non fosse modificabile tutto ciò che non è stato ancora ratificato definitivamente, e la ritrovata compattezza e armonia per la nomina dei senatori “in conformità” alle scelte degli elettori è il segno della dominante incultura politica e istituzionale.

Si sta compiendo il passaggio dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

Ai più attenti e curiosi ricordo che la peculiarità del procedimento di revisione costituzionale è tale da autorizzare a considerare incostituzionale il divieto imposto ai parlamentari di intervenire in senso modificativo in seconda lettura. La procedura di revisione costituzionale, per la sua atipicità, non può essere appiattita su quella ordinaria, come prescritto dai Regolamenti.

La storiella della “doppia conforme” non solo non ha alcun pregio giuridico, logico e culturale ma è smentito dai fatti poiché nel recente passato fu di parere opposto la Camera dei Deputati presieduta da Giorgio Napolitano.

Ridicolo poi il continuo riferimento a quanto avviene in Francia. Anche in Francia i senatori sono eletti in modo indiretto, affermano i tifosi che occupano il parlamento. Peccato che la Costituzione francese all’art. 3 specifica che “Il suffragio può essere diretto o indiretto alle condizioni previste dalla Costituzione…” previsione che non c’è nella nostra Costituzione e giacché il Senato conserverà la funzione legislativa (l’art. 71 comma 1° della Costituzione resta immutato) è fuori da ogni logica costituzionale che un organo legislativo non sia eletto dai cittadini perché, come ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza 1/2014, “il voto (…) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.

Ridicolo affermare che in fondo i Senatori saranno eletti da persone elette dagli elettori; quindi, anche il presidente della Repubblica è eletto direttamente da noi cittadini? Neanche per sogno.

La trovata della elezione dei senatori “in conformità” alle scelte degli elettori, che tanto inorgoglisce il PD, è degna di piazzisti di merce contraffatta! Non significa nulla. Questa arzigogolata e contraddittoria trovata acquisirà un qualche significato solo quando sarà approvata una legge costituzionale di attuazione. In ogni caso, da un lato si dice che i Senatori sono eletti dai Consigli Regionali tra i propri componenti e tra i sindaci della Regione, dall’altro lato si dice che tale elezione sarà in conformità con le scelte degli elettori. Un papocchio che non significa nulla e non consente a nessuno di affermare che “è stato risolto il nodo della elettività del Senato” perché allo stato attuale è una affermazione falsa. Nessuno può essere obbligato a votare in conformità alle scelte di altri. Una elezione o è diretta o è indiretta, vale a dire per volontà dei “grandi elettori”. L’elezione in conformità è una mostruosità di cui nessuno sentiva la mancanza.

Il contemporaneo svolgimento delle funzioni di sindaco e di senatore o di consigliere regionale e di senatore contrasta con l’art. 3 Costituzione.  Il principio di eguaglianza deve anche garantire, con ragionevole certezza, che a parità di mansione corrispondano eguali possibilità di svolgere le mansioni stesse. Prevedere che il Parlamento sia composto da un Senato composto da 95 consiglieri e sindaci dopolavoristi e da una Camera che continuerebbe ad essere composta da 630 deputati, rende difficile immaginare che il Senato possa svolgere un ruolo rilevante nelle riunioni del Parlamento in seduta comune per le elezioni del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura e nella stessa iniziativa legislativa che per Costituzione continuerà a essere propria di ogni rappresentante del Parlamento (art. 71 comma 1° Cost.).

La ratio poi di prevedere che il Presidente della Repubblica abbia facoltà di nominare, con le stesse motivazioni attualmente previste per i senatori a vita, 5 senatori è francamente una delle tante ridicole contraddizioni di questa pessima riforma. Che c’entra tutto ciò con un Senato che dovrebbe essere rappresentativo delle Istituzioni territoriali?

Evidente la necessità di prevedere contrappesi, tutele delle minoranze e delle opposizioni, a partire dalla possibilità di istituire, a semplice richiesta, commissioni d’inchiesta, interpellare la Corte Costituzionale… Non solo emendamenti specifici in tale direzione sono stati respinti, ma tutto è confinato in una irrilevante previsione di Regolamento delle Camere che dovrà garantire i diritti delle minoranze parlamentari e disciplinerà lo Statuto delle Opposizioni, senza mettere alcun paletto e indicare il minimo sindacale che tale Regolamento dovrà assicurare. Tutto potrebbe risolversi in una scatola vuota, come spesso successo.

E un solo Partito avrà con certezza la maggioranza assoluta della Camera e controllerà l’Esecutivo.

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