La corruzione “dei” e “nei” Partiti

Prendo spunto da un intervento di Augusto Barbera del 19 ottobre 2007 dal titolo, La Democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, per riflettere intorno al tema della corruzione e il ruolo dei Partiti.

Mai i partiti italiani hanno avuto tanto potere nella scelta dei candidati ma sarebbe sbagliato ritenere che ciò giovi alla salute dei partiti. La mancata possibilità per gli elettori di scegliere i candidati e il potere di ristrette oligarchie partitiche di determinare, in pratica, la intera composizione delle due Camere è un punto di notevole sofferenza democratica che alla fine può riverberarsi sugli stessi partiti : a caso si è parlato nelle cronache di strapotere di “oligarchie senza partito” . La politica è stata sradicata dal territorio e ha costretto gli elettori a trovarsi solo nella condizione di spettatori delle prestazioni televisive dei propri leader.
Il primo obbiettivo di una buona riforma elettorale è la governabilità ma un obbiettivo altrettanto importante è una buona selezione dei candidati.” (Augusto Barbera, 2007)

Il problema non si risolve solo con la preferenza, unica ipotesi cui un po’ tutti pigramente giungono; infatti, la preferenza consente di scegliere TRA i candidati; ma se questi sono sempre scelti da una ristretta oligarchia partitica, non cambierebbe nulla.

Il primo presupposto è riconoscere ai cittadini, vale a dire agli iscritti, ai movimenti e alle associazioni federate ai partiti, il diritto di selezione DEI candidati. Perché i Partiti non possono sostituirsi agli elettori nella scelta dei propri rappresentanti.

Solo così avremo ristabilito il rapporto tra elettori ed eletti. La storiella delle liste corte o lunghe non significa assolutamente nulla, se a decidere se indossare la gonna lunga o corta saranno sempre le ristrette oligarchie partitiche. E non serve a nulla se la scelta è limitata a chi viene dopo il capolista bloccato, imposto sempre dalle oligarchie partitiche. Tanto più che i capilistacui è concessa la facoltà di candidarsi in più circoscrizioni, hanno con le loro opzioni dopo il voto sconvolto la composizione stessa delle liste. Non è un paradosso dire che 20 persone circa hanno “nominato” un intero Parlamento”, aggiunge Augusto Barbera riferendosi al Porcellum. Peccato che la stessa riflessione si possa fare per il porcus italicus; però Barbera, con argomentazioni deboli, sembra prediligere il sistema delle liste bloccate corte, perché gli elettori hanno la possibilità di conoscere i candidati, pur di evitare i rischi connessi alla preferenza. Chissà come mai non riflette sul dato che basterebbe rendere partecipativa, con regole certe, la selezione dei candidati per neutralizzare gli effetti deleteri della preferenza, che in ogni caso resta e anzi con l’Italicum è reintrodotta la preferenza multipla, abolita con referendum; preferenza multipla con obbligo di differenziazione di genere… cosa che oggettivamente favorisce il controllo criminale del voto.

In definitiva, è illogico parlare di contrasto alla corruzione e non vedere che la riforma elettorale è un favore ai gruppi di potere, ai potentati locali; favorisce le scelte opache e, in definitiva, favorisce la corruzione.

Sovranità popolare e suffragio

L’elezione e la composizione del Senato previste dalla riforma costituzionale determinano la violazione dei princìpi di sovranità popolare e eguaglianza definiti “supremi” dalla Corte costituzionale in numerose sentenze. Vedasi le sentenze n. 18 del 1982, 609 del 1988, 390 del 1999 e 1 del 2014 per il principio di sovranità popolare; le sentenze n. 18 del 1982, 388 del 1991, 62 del 1992 e 15 del 1996 per il principio di eguaglianza.

Il suffragio popolare è parte del principio di sovranità popolare; lo chiarisce a chiare lettere un passaggio della sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale: “il voto (…) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost”.

Il principio supremo della sovranità popolare è violato nel momento in cui si nega il suffragio popolare diretto nella elezione del Senato, vale a dire di una Camera del Parlamento titolare della iniziativa legislativa, delle leggi costituzionali e del potere di revisione della Costituzione. Tutte funzioni che pongono il Senato al vertice dell’esercizio della sovranità dello Stato.

Ogni confronto, che tanti tentano, con altri Paesi è improponibile. In Germania non c’è alcuna elezione di secondo livello. Gli elettori eleggono i componenti dei Länder i quali mandano al Bundesrat un certo numero di propri rappresentanti con vincolo di mandato. I “senatori” tedeschi sono quindi dei delegati dai governi dei Länder, titolari, nell’ambito del Bundesrat, di diritti “propri” esercitati direttamente dai rispettivi governi dei Länder.

Elezione indiretta è quella che si verifica in Francia, quando i Grandi elettori, eletti dal popolo, scelgono i senatori. Ma in tal caso è l’art. 3 comma 3 della Costituzione francese a prevedere esplicitamente che “Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.” La legislazione attuativa prevede che circa 150 mila Grandi elettori, dai cittadini francesi eletti con suffragio popolare, eleggano con elezione di secondo grado 348 senatori scegliendoli tra tutti i cittadini con i requisiti previsti per legge.

Aldilà di ciò che ciascuno di noi può pensare del bicameralismo paritario (personalmente sono contrario), è evidente che l’attribuzione delle funzioni legislativa e di revisione costituzionale ad un organo non eletto dal popolo costituisce un vero e proprio vulnus dal punto di vista democratico e dei principi costituzionali.

Si veda anche

Il nuovo Senato in 5 mosse

La riforma del Titolo V della Costituzione

L’insopportabile leggerezza delle compiacenti opposizioni a Renzi

vieni avantiUno dei limiti di tanti critici di Renzi e del suo governo è non essersi con decisione opposti al procedimento illegittimo e sovversivo di riscrittura della Costituzione.

Revisione non significa trasformazione.

Il potere di revisione della Costituzione, che la Costituzione stessa riconosce al Parlamento (art. 138 Cost.), è di tipo manutentivo, mantenendosi all’interno dell’assetto istituzionale definito dai Costituenti.

Cambiare assetto istituzionale si può, ma serve un potere Costituente che può avere solo una Assemblea eletta, con metodo proporzionale, dal popolo sovrano. Come fu la prima e unica Assemblea Costituente, checché ne dica la Finocchiaro orgogliosa del papocchio che ha contribuito a scrivere e approvare.

Non solo il Parlamento sta violando la Costituzione, ma a farlo è un Parlamento composto da usurpatori della sovranità popolare, composto da rappresentanti dei partiti, e non degli italiani. Parlamentari che non hanno il sostegno diretto degli elettori. Un Parlamento che non è espressione della sovranità popolare nella composizione dei suoi membri, nominati dai Partiti, e nella consistenza dei gruppi parlamentari, alterati da premi censurati per incostituzionalità. Continua a leggere

Presidente, prima la legge elettorale

Gentile signor Presidente,

le esprimo il mio disaccordo rispetto all’annunciato percorso di riforme istituzionali e alla legittimazione che lei sta offrendo a questo percorso.

Lei ha lunga esperienza istituzionale; io posseggo solo una singola quota di “sovranità popolare”, che avverto svilita da un sistema elettorale che con la democrazia condivide solo il rito del voto.

I partiti si sono sostituiti al corpo elettorale nella selezione dei candidati che piazzano in Parlamento. La presenza in Parlamento dipende esclusivamente dal partito che ha piazzato il candidato in una lista bloccata; mi chiedo come possa un parlamentare rappresentare la Nazione.

I Partiti non sono organizzati in modo democratico e la loro gestione non conosce trasparenza nei processi decisionali. Continua a leggere