Non siate maliziosi. Non si tratta di una commedia sexy stile anni settanta. Però, vi consiglio di vedere il video prima di leggere le mie risposte alla replica della ministra Boschi a Alessio, studente universitario di Catania.
1) Sulla legittimità del Parlamento
Boschi afferma che secondo la Corte Costituzionale questo parlamento è perfettamente legittimato. E invita a leggere tutta la sentenza della Corte. Chissà se ha seguito il suo consiglio.
Vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, in nome del principio di continuità dello Stato, ha affermato la legittimità di questo Parlamento nel proseguire l’attività legislativa. Non poteva essere diversamente poiché questo Parlamento e i precedenti due (quello del 2008 e del 2006) sono stati eletti con la medesima legge, in più punti profondamente incostituzionale. Dichiarare decaduto il Parlamento avrebbe aperto un effetto domino sulla attività dal 2006 a oggi con disastrose conseguenze. La stessa Corte Costituzionale, però, richiama gli articoli 61 e 77 comma 2 della Costituzione: “Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti- legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.
E’ troppo malizioso leggere in questo non necessario richiamo esemplificativo della Corte Costituzionale l’invito alle Camere di approvare in tempi brevi una nuova legge elettorale e andare a nuove elezioni?
Secondo le indicazioni della stessa Corte, il Parlamento non doveva intraprendere un percorso di revisione costituzionale perché tale percorso avrebbe richiesto tempi non brevi e perché un Parlamento eletto con il porcellum non ha la necessaria legittimità politica per modificare la Costituzione. Figuriamoci per modificare la Costituzione cambiando radicalmente l’assetto Istituzionale con l’effetto combinato di nuova legge elettorale e riforma costituzionale.
2) Sul mandato presidenziale a Letta e poi a Renzi
Boschi afferma con disinvoltura che il presidente Napolitano ha chiesto a Letta di adoperarsi per le riforme costituzionali.
Da quando un presidente della Repubblica si fa attivatore della riforma costituzionale?
Come fa a essere considerato potere di garanzia se anziché essere garante della Costituzione spinge per cambiarla?
Da quando un Presidente, poiché il governo non procede speditamente sulle riforme, promuove la sostituzione del governo in carica, senza nemmeno un passaggio parlamentare?
Il governo Letta si è dimesso perché la direzione di un partito (struttura extraparlamentare) ha decretato che quel governo aveva esaurito il suo compito.
Tutto questo discorso ondeggia tra l’eversione dell’ordinamento repubblicano e l’apologia della partitocrazia.
La fine del governo Letta, attraverso un procedimento extraparlamentare orchestrato e sollecitato dal Quirinale, è un disegno eversivo che ci conferma un dato incontestabile: il presidente della Repubblica non è un potere di garanzia.
Inoltre, il parlamento non è stato “nominato” con un mandato costituzionale.
Penso, inoltre, che revisione non significhi trasformazione; questa riforma cambia l’assetto istituzionale della Repubblica. Siamo oltre i limiti previsti dall’art 138 della Costituzione.
Perché non eleggere una assemblea costituente? Continua a leggere