La riforma costituzionale nel merito:
1) Il Senato sarà abolito?
NO! Avrà un mucchio di poteri confusi, ma non rappresenterà la Nazione.
Rappresenterà le “istituzioni territoriali”!
Come?
BOH!
Non avranno i senatori alcun mandato vincolante. Non avranno nemmeno un mandato politico poiché ciascun Consiglio regionale sceglierà al proprio interno, con metodo proporzionale, qualcuno da mandare a Palazzo Madama a esercitare non si sa quale rappresentanza.
I senatori non risponderanno ai Consigli regionali che li eleggono “in conformità alle scelte degli elettori” e non risponderanno ai governi regionali.
La nuova Costituzione non dice nulla su come si eserciterà questa nuova funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali e non dice nulla nemmeno sulla funzione di raccordo tra l’attività legislativa dello Stato e quella delle Regioni.
Il Senato non diventa nemmeno quel luogo istituzionale in cui potrebbero trovare risposte i dubbi interpretativi e il contenzioso che certamente scatenerà la riforma del Titolo V; quindi, ogni contenzioso arriverà alla Corte Costituzionale… esattamente come adesso.
2) Quali saranno i poteri del nuovo Senato?
ll nuovo Senato concorre alla funzione legislativa insieme alla Camera dei deputati per le leggi costituzionali e deliberando, negli altri casi, proposte di modifica; in alcuni ambiti il mancato accoglimento delle modifiche proposte dal Senato può essere superato dalla Camera solo con una deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Ciascun senatore, al pari di ogni deputato, avrà la piena e totale iniziativa delle leggi. Infatti, l’attuale comma 1° art. 71 della Costituzione resta invariato. Però, solo le deliberazioni assunte dal Senato con maggioranza assoluta saranno impegnative per la Camera dei deputati che, in questo caso, dovrà discuterle entro sei mesi.
Si rischia un vero e proprio ingorgo legislativo in caso di maggioranze politiche differenti tra le due camere.
Il nuovo Senato esercita la funzione di raccordo tra Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni. Non si sa come ma sulla carta è così.
Il Senato partecipa alle decisioni sugli atti normativi dell’Unione europea. Il nuovo Senato ha competenza su autonomie locali, organizzazione e elezione degli organi di governo locale, coordinamento della protezione civile, autonomia finanziaria regionale e locale, coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici…
Non mi sembra male come competenze… alla faccia di chi ancora parla di abolizione del Senato.
La mancanza di un indirizzo politico e di una maggioranza può portare a esiti opposti a quelli di chi esalta velocità e cambiamento.
Pensare che bastava modificare l’art. 94 della Costituzione per eliminare il peggior problema del bicameralismo: la fiducia da parte di entrambe le camere.
Il Senato eserciterà le competenze che la vigente Costituzione attribuisce al Parlamento in seduta comune: elezione del Presidente della Repubblica, messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, elezione dei giudici costituzionali. Qualcuno si sente più garantito e tutelato perché il Senato svolgerà queste funzioni?
Però, il Senato non rappresenterà più la Nazione; orgoglio che spetterà solo alla Camera dei deputati. Non si comprende perché, allora, il Senato debba partecipare alla elezione del presidente della Repubblica che invece rappresenta l’unità nazionale.
A queste condizioni avrei preferito l’abolizione del Senato e il rafforzamento dei poteri di Conferenza Stato Regioni, Conferenza Stato Città e Conferenza Unificata.
3) Come saranno eletti i senatori?
“I Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ELEGGONO, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori”.
Quindi, elezione indiretta.
Come mai tanti parlamentari e commentatori raccontano che saranno gli elettori a scegliere i Senatori?
Risposta: vorrei capirlo anch’io!
La maggioranza dei parlamentari ha trovato l’accordo intorno a questa formula: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti IN CONFORMITA’ alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge”.
Complimenti. In italiano significa poco e sul piano giuridico vale meno di zero.
“In conformità alle scelte espresse dagli elettori” non ha alcun valore, tenuto conto che la stessa riforma costituzionale prevede che i consiglieri regionali ELEGGONO CON METODO PROPORZIONALE i senatori tra i propri membri e tra i sindaci della Regione.
Da un lato si afferma che sono i consiglieri a eleggere tra loro i senatori, dall’altro lato si dice che lo fanno in conformità al voto degli elettori.
Se sono scelti o indicati dagli elettori, a che serve che i Consiglieri Regionali li eleggano?
Boh!
Devono convalidare l’elezione fatta dagli elettori?
Delirio!
I consiglieri sceglieranno un sindaco per regione: che significa scegliere in conformità?
Quindi, i Sindaci mandati a fare i dopolavoristi a Palazzo Madama non sono scelti in conformità alle scelte degli elettori perché tutti i sindaci sono conformi alle scelte degli elettori.
Le scelte dei consiglieri\elettori saranno autonome; e non può, nel nostro sistema, essere diversamente.
Considerate le nostre disposizioni, nessuno può essere vincolato a votare “in conformità” al voto espresso da altri.
Ovviamente, non ha alcun pregio culturale l’argomento speso da chi afferma che poiché i consiglieri sono eletti direttamente dai cittadini, allora anche chi è eletto dai consiglieri è eletto dai cittadini.
E’ forse il Presidente della Repubblica eletto direttamente dagli elettori perché eletto da persone elette? Corbelleria!
Poi, non tutti i Consiglieri sono eletti direttamente: alcuni entrano in Consiglio con il Listino del candidato alla Presidenza della Regione. Sono questi ultimi esclusi dal computo dei Consiglieri che devono eleggere i senatori?
Rifletteteci. Fate delle simulazioni sugli scenari possibili… Vi renderete conto che è stata scritta una autentica corbelleria!
Una elezione o è diretta o è indiretta, vale a dire per volontà dei “grandi elettori”. L’elezione in conformità è una mostruosità di cui nessuno sentiva la mancanza.
4) I senatori dopolavoristi
Il contemporaneo svolgimento delle funzioni di sindaco e di senatore o di consigliere regionale e di senatore contrasta con l’art. 3 Costituzione.
Il principio di eguaglianza deve anche garantire, con ragionevole certezza, che a parità di mansione corrispondano eguali possibilità di svolgere le mansioni stesse.
Prevedere che il Parlamento sia composto da un Senato di 95 consiglieri e sindaci dopolavoristi e da una Camera di 630 deputati, rende difficile immaginare che il Senato possa svolgere un ruolo rilevante nelle riunioni del Parlamento in seduta comune per le elezioni del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura e nella stessa iniziativa legislativa che per Costituzione continuerà a essere propria di ogni rappresentante del Parlamento (comma 1° art. 71 Cost.).
Anche questo aspetto concorre a confermare la carenza di contropoteri nei rapporti Camera-Senato e Parlamento-Governo previsti dalla riforma costituzionale.
Il ruolo del Parlamento è molto ridimensionato e quello delle opposizioni potrebbe restare sulla carta o prendere forma in una scatola vuota.
Quali “minoranze” potranno trovare rappresentanza nel Senato giacché è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione?
Se poi consideriamo che i diritti delle opposizioni dovranno essere definiti dal regolamento parlamentare, vale a dire dai parlamentari del primo partito più votato al quale si garantisce la maggioranza assoluta, si comprende che lo statuto delle opposizioni potrebbe non vedere mai la luce o concretarsi in uno specchietto per le allodole.
5) I senatori presidenziali
La nuova riforma costituzionale prevede che il presidente della Repubblica ha la facoltà di nominare 5 senatori per meriti analoghi a quelli degli attuali Senatori a vita.
Francamente, una delle tante contraddizioni di questa pessima riforma.
Che c’entra tutto ciò con un Senato che dovrebbe essere rappresentativo delle Istituzioni territoriali?
Che fine fanno gli attuali Senatori a vita?
Tranquilli, sono confermati, al momento.
Quindi, il numero dei Senatori è mobile: 95 + gli ipotetici magnifici 5 del PdR + gli attuali Senatori a Vita.
I senatori a vita attuali sono 6; il nuovo senato rappresentativo delle istituzioni territoriali potrebbe al momento avere ben 11 senatori di nomina presidenziale sul totale di 106.
Niente male.
Per abolire il rapporto paritetico tra le due camere parlamentari e l’esecutivo hanno messo su un circo che garantirà caos, inefficienza e contenzioso, in una cornice di minor rappresentatività, assenza di contrappesi e garanzie. In più, questa riforma rischia di raccordare i comitati d’affari locali con i centri di potere nazionali. Proprio quel che ci vuole per contrastare la corruzione e lo strapotere dei partiti.
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