Lo studente e la Ministra

 

Non siate maliziosi. Non si tratta di una commedia sexy stile anni settanta. Però, vi consiglio di vedere il video prima di leggere le mie risposte alla replica della ministra Boschi a Alessio, studente universitario di Catania.

1) Sulla legittimità del Parlamento
Boschi afferma che secondo la Corte Costituzionale questo parlamento è perfettamente legittimato. E invita a leggere tutta la sentenza della Corte. Chissà se ha seguito il suo consiglio.

Vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, in nome del principio di continuità dello Stato, ha affermato la legittimità di questo Parlamento nel proseguire l’attività legislativa. Non poteva essere diversamente poiché questo Parlamento e i precedenti due (quello del 2008 e del 2006) sono stati eletti con la medesima legge, in più punti profondamente incostituzionale. Dichiarare decaduto il Parlamento avrebbe aperto un effetto domino sulla attività dal 2006 a oggi con disastrose conseguenze. La stessa Corte Costituzionale, però, richiama gli articoli 61 e 77 comma 2 della Costituzione: “Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti- legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.

E’ troppo malizioso leggere in questo non necessario richiamo esemplificativo della Corte Costituzionale l’invito alle Camere di approvare in tempi brevi una nuova legge elettorale e andare a nuove elezioni?

Secondo le indicazioni della stessa Corte, il Parlamento non doveva intraprendere un percorso di revisione costituzionale perché tale percorso avrebbe richiesto tempi non brevi e perché un Parlamento eletto con il porcellum non ha la necessaria legittimità politica per modificare la Costituzione. Figuriamoci per modificare la Costituzione cambiando radicalmente l’assetto Istituzionale con l’effetto combinato di nuova legge elettorale e riforma costituzionale.

 

2) Sul mandato presidenziale a Letta e poi a Renzi

Boschi afferma con disinvoltura che il presidente Napolitano ha chiesto a Letta di adoperarsi per le riforme costituzionali.

Da quando un presidente della Repubblica si fa attivatore della riforma costituzionale?
Come fa a essere considerato potere di garanzia se anziché essere garante della Costituzione spinge per cambiarla?

Da quando un Presidente, poiché il governo non procede speditamente sulle riforme, promuove la sostituzione del governo in carica, senza nemmeno un passaggio parlamentare?
Il governo Letta si è dimesso perché la direzione di un partito (struttura extraparlamentare) ha decretato che quel governo aveva esaurito il suo compito.

Tutto questo discorso ondeggia tra l’eversione dell’ordinamento repubblicano e l’apologia della partitocrazia.
La fine del governo Letta, attraverso un procedimento extraparlamentare orchestrato e sollecitato dal Quirinale, è un disegno eversivo che ci conferma un dato incontestabile: il presidente della Repubblica non è un potere di garanzia.

Inoltre, il parlamento non è stato “nominato” con un mandato costituzionale.
Penso, inoltre, che revisione non significhi trasformazione; questa riforma cambia l’assetto istituzionale della Repubblica. Siamo oltre i limiti previsti dall’art 138 della Costituzione.
Perché non eleggere una assemblea costituente? Continua a leggere

Renzi lancia i Comitati per il SI

NORenzi lancia i Comitati per il SI al referendum confermativo sulla Riforma Costituzionale. Ovviamente, la cosa non sorprende nessuno e saremo felici di confrontarci sui contenuti e non sul suo destino politico o su menzogne.

I sostenitori del SI hanno facili argomenti persuasivi: meno parlamentari, meno spese per il parlamento, più efficienza istituzionale, più governabilità.

La riforma va letta con la legge elettorale, ma tenendo ben distinte le due cose.

Due parole sul metodo con cui si è arrivati a questa riforma, prima di entrare nel merito.

Inaccettabile che un parlamento, nato coartando (il termine è della Corte Costituzionale sentenza 1/2014) la volontà popolare nel legittimo e fondamentale diritto di scegliere i rappresentanti parlamentari, alterato nella consistenza dei gruppi parlamentari da premi incostituzionali, si arroghi il diritto di riformare la Costituzione.

Governo e Parlamento stanno trasformando l’assetto istituzionale della Repubblica, senza averne il mandato politico e utilizzando in modo improprio gli strumenti previsti dalla Costituzione, l’art. 138.

Revisione della Costituzione non significa trasformazione, significa intervento manutentivo. Un conto è rifarsi il seno altra cosa è cambiare sesso.

Governo e Parlamento stanno cambiando sesso alla nostra Repubblica. Continua a leggere

Democrazia, quorum e matematica

Tra rappresentanza e quorum, qualche riflessione con i numeri.

Gli attuali 630 deputati sono stati eletti con i voti validi del 70% degli aventi diritto; se consideriamo anche le schede bianche e nulle, coloro che si sono recati a votare sono il 73,5% degli aventi diritto.

Come tutti sanno, i seggi in palio non sono assegnati nella proporzione dei voti validi espressi, ma la totalità dei seggi in rappresentanza del Popolo Italiano è assegnata sulla base dei voti validi espressi.

In fondo al 30% degli elettori non interessa avere un rappresentante in parlamento; pertanto, i seggi non assegnati per voto potrebbero essere assegnati con sorteggio tra tutti i cittadini eleggibili. Si terrebbe così conto della volontà espressa dai non votanti che non si sentono rappresentati da alcuna delle liste che partecipano alle elezioni.

E’ una provocazione, però riflettiamo. Continua a leggere

Astenersi dall’astensione

All’approssimarsi di ogni consultazione referendaria in tanti si esercitano sulla distinzione tra voto per l’elezione degli organi elettivi e per il referendum: diritto-dovere il primo, facoltativa opzione il voto al referendum.

La Costituzione non fa alcuna differenza e definisce l’esercizio del voto un “dovere civico (art. 48 Costituzione).

Il concetto è ripreso all’art. 4 del Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati.

La legge costituzionale di attuazione del referendum (L. 352/1970) recita all’art. 50: “Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361“.

Il successivo art. 51 richiama anche per i referendum le sanzioni penali di cui al Titolo VII del citato Testo Unico, quindi anche l’art. 115 che, fino al 1993, sanzionava chi senza valido motivo non esercitava il diritto di voto.

Altra conferma della non differenza di valore “civico” tra le diverse tipologie di voto viene dal fatto che in sede di discussione della legge attuativa del referendum fu respinto un emendamento per equiparare il “non voto” al “voto contrario” all’abrogazione.

La mancanza del quorum di partecipazione determina la nullità del referendum abrogativo e non equivale a conferma popolare della legge.

D’altra parte, in Assemblea Costituente si giunse alla previsione del quorum di votanti per il referendum abrogativo per il timore che una legge potesse essere abrogata con scarsa partecipazione degli elettori. In origine la proposta di Mortati era di non prevedere alcun quorum di partecipazione elettorale. I Costituenti vollero evitare che una minoranza potesse abrogare una legge votata dalla maggioranza dei rappresentati parlamentari dei cittadini: il quorum serviva a contrastare l’astensione, non per legittimarla.

Il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, prescinde dal quorum; si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente da quanti abbiano partecipato alla consultazione, a differenza da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Perché questa differenza di trattamento tra le due tipologie di referendum? Continua a leggere

L’insopportabile leggerezza delle compiacenti opposizioni a Renzi

vieni avantiUno dei limiti di tanti critici di Renzi e del suo governo è non essersi con decisione opposti al procedimento illegittimo e sovversivo di riscrittura della Costituzione.

Revisione non significa trasformazione.

Il potere di revisione della Costituzione, che la Costituzione stessa riconosce al Parlamento (art. 138 Cost.), è di tipo manutentivo, mantenendosi all’interno dell’assetto istituzionale definito dai Costituenti.

Cambiare assetto istituzionale si può, ma serve un potere Costituente che può avere solo una Assemblea eletta, con metodo proporzionale, dal popolo sovrano. Come fu la prima e unica Assemblea Costituente, checché ne dica la Finocchiaro orgogliosa del papocchio che ha contribuito a scrivere e approvare.

Non solo il Parlamento sta violando la Costituzione, ma a farlo è un Parlamento composto da usurpatori della sovranità popolare, composto da rappresentanti dei partiti, e non degli italiani. Parlamentari che non hanno il sostegno diretto degli elettori. Un Parlamento che non è espressione della sovranità popolare nella composizione dei suoi membri, nominati dai Partiti, e nella consistenza dei gruppi parlamentari, alterati da premi censurati per incostituzionalità. Continua a leggere

Presidente, prima la legge elettorale

Gentile signor Presidente,

le esprimo il mio disaccordo rispetto all’annunciato percorso di riforme istituzionali e alla legittimazione che lei sta offrendo a questo percorso.

Lei ha lunga esperienza istituzionale; io posseggo solo una singola quota di “sovranità popolare”, che avverto svilita da un sistema elettorale che con la democrazia condivide solo il rito del voto.

I partiti si sono sostituiti al corpo elettorale nella selezione dei candidati che piazzano in Parlamento. La presenza in Parlamento dipende esclusivamente dal partito che ha piazzato il candidato in una lista bloccata; mi chiedo come possa un parlamentare rappresentare la Nazione.

I Partiti non sono organizzati in modo democratico e la loro gestione non conosce trasparenza nei processi decisionali. Continua a leggere