I tagli lineari sulla Costituzione

L’accetta dei tagli lineari indiscriminati si abbatte sulla Costituzione. Di questo si tratta quando ci occupiamo della modifica costituzionale oggetto dell’imminente referendum del 20 e 21 settembre.

Una banalissima operazione contabile che investe la Costituzione in uno dei suoi aspetti fondanti e fondamentali: la rappresentanza politica, strumento principe attraverso cui si esprime la sovranità popolare.

Non si può ridurre tutto a un mero aggiustamento numerico dei rappresentanti parlamentari, perché la misura del taglio (36,5%) va ben oltre il semplice aggiustamento e ci porta ad avere di gran lunga il peggior rapporto alla camera bassa tra abitanti e deputato (1 oltre 150.000 abitanti, qualsiasi altro paese ha un rapporto molto più favorevole) e uno degli ultimi tra i paesi che dispongono di una camera alta: peggio di noi ci sarebbe solo la Polonia, il cui Senato ha poteri legislativi ridotti e non ha un rapporto fiduciario con l’esecutivo, e la Germania, la cui camera alta – Bundesrat – è una assemblea federale che rappresenta i Länder e si occupa di determinate materie, quindi non paragonabile al nostro Senato che ha la stessa identica funzione della Camera.

Non si può nemmeno affermare che questo taglio aumenta l’efficienza del parlamento e avvicina il Parlamento ai bisogni dei cittadini.

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Trivelle, che succede?

Il MISE guidato da Di Maio ha rilasciato o no autorizzazioni per ricerche petrolifere in mare?

Sì, le ha rilasciate e poco importa che l’iter autorizzativo sia stato avviato precedentemente e che la Valutazione ambientale sia stata ritenuta positiva dal precedente ministro dell’ambiente perché non esiste alcun automatismo tra VIA e autorizzazione finale.

In altri termini, la VIA è un subprocedimento e sebbene sia positiva non è idonea a esprimere un giudizio definitivo sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione.
Se non vi è chiaro lo spiego con altri termini: la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un subprocedimento che si inserisce all’interno di un procedimento, più ampio e articolato, destinato a concludersi con l’approvazione del progetto.

Quindi il MISE guidato da Di Maio poteva non rilasciare l’autorizzazione.

Lo conferma il ministro dell’ambiente Costa quando scrive “anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente un’autorizzazione” …

Ma prescindendo da questi complessi procedimenti amministrativi, dove è facile raccontare quel che si vuole, è indubbio che in tutti questi mesi e dopo le battaglie degli anni scorsi si poteva intervenire normativamente per introdurre il divieto dell’air gun, l’abrogazione dell’articolo 38 della legge Sblocca Italia e una moratoria su alcune aree ad alto rischio sismico. Non mancano certo le motivazioni per respingere una richiesta autorizzativa considerato quanto elaborato e sostenuto nel cosiddetto referendum sulle trivelle del 2016 (sull’argomento vedasi Aprile al voto)

Sentir dire che da 8 mesi stanno lavorando a questi interventi normativi è francamente poco credibile considerato che la materia è ben nota poiché era stato promosso anche un referendum abrogativo.

Insomma, ancora un altro caso che desta qualche perplessità sulla vocazione ambientalista del M5S, dopo il condono per Ischia, il voltafaccia sull’ILVA, il tradimento sulla TAP, l’arrovellamento sulla TAV!

Perché ci vuole la preferenza

Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione specifica che il voto deve essere “DIRETTO”, tanto per la Camera quanto per il Senato.

Che significa “diretto”?

Significa che gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.).

Con il voto, per Costituzione, l’elettore sceglie i propri rappresentanti e non concede una delega a una associazione, a un movimento, patronato o sindacato … Se succedesse ciò non saremmo in un regime democratico ma in un regime partitocratico realizzando il passaggio dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

Il referendum del 1991, spesso impropriamente e semplicisticamente ricordato, non ha abolito la preferenza ma ridotto il numero delle preferenze a UNA soltanto.

Non è mai esistita una proposta referendaria per abolire tout court la preferenza anche perché già nel 1975 la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 aveva sancito che i Partiti nel decidere autonomamente l’ordine di presentazione dei candidati nelle liste “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Guarda caso, questa sentenza è stata richiamata dalla Corte anche nella sentenza n. 1/2014 relativa al porcellum, ma il dato sfugge alla gran parte dei distratti commentatori che citano questa sentenza (chissà se l’hanno letta!).

Le condizioni stabilite dalla nuova legge elettorale sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”.

In sostanza, ancora una volta le norme di questa nuova legge “escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014).

Non dimentichiamo che ancora una volta la Corte ha sollecitato le forze politiche alla attuazione dell’art. 49 della Costituzione. Infatti, scrivono i Giudici che le funzioni dei partiti devono, “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.” Mentre “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”.

Non solo l’elettore non può scegliere tra i candidati ma non può nemmeno contribuire alla selezione di chi candidare.

Il fatto che le liste siano corte e quindi con pochi candidati, non risolve minimamente il problema perché il voto avrà sempre degli effetti diversi da quelli espressi dall’elettore: se vota il candidato uninominale vota anche le liste collegate e se vota una lista il voto è valido anche per l’elezione del candidato uninominale; inoltre, il voto ovunque dato può determinare l’elezione di altri candidati in altri collegi perché il voto non esaurisce i propri effetti nel collegio in cui è stato espresso: entra in un totalizzatore nazionale e poi i seggi saranno assegnati in base alla classifica nazionale dei candidati di ciascuna lista.

Il numero ridotto dei candidati di ogni lista presentata in ciascun collegio favorisce la conoscibilità degli stessi ma questo non è sufficiente a rendere la normativa conforme alla Costituzione perché il voto deve espressamente essere DIRETTO e, come minimo, occorre che con il voto l’elettore contribuisca a eleggere esclusivamente quel gruppo ridotto di candidati che ha espressamente votato. Invece, ciò non succede sia perché c’è sempre lo slittamento del voto dalla lista al candidato uninominale e viceversa, sia perché il voto entra in un totalizzatore nazionale e può determinare l’elezione di altri candidati di altri collegi.

Il porcellum rosatellum non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito o un candidato uninominale con effetto strascico sulle liste collegate, la cui composizione è rimessa ai partiti, rende il voto sostanzialmente “indiretto, ma i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e l’art. 67 della Costituzione presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

I partiti non possono sostituirsi agli elettori

Renzi, Mattarella, i Pokemon e… quando si vota?

Il 27 luglio 2016 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affermava: “a proposito della data e del cosiddetto spacchettamento, mi è parso di assistere a discussioni un po’ surreali, quasi sulla scia della caccia ai Pokemon” e ricordava che la data poteva essere fissata solo dopo la conclusione delle verifiche in capo alla Corte di Cassazione.

Ebbene, l’Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione in data 8 agosto 2016 ha emesso l’ordinanza con la quale ha ammesso il referendum sul testo di Iegge costituzionale avente ad oggetto il seguente quesito referendario:

<<Approvate il testo della Legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, Ia riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione “, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 de/15 aprile 2016?».

Dal giorno 8 agosto il pallino è passato al Presidente della Repubblica che deve emettere il decreto di indizione del referendum su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio ha fatto già passare oltre un mese sui due a sua disposizione per indire il referendum.

Successivamente alla data di indizione potrà essere definita la data del referendum che si svolgerà in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno. La data ultima potrebbe essere domenica 11 dicembre dell’anno di grazia 2016!

Certamente il Consiglio dei Ministri non è occupato nella caccia ai Pokemon e chissà se il Presidente della Repubblica ha sollecitato il Consiglio dei Ministri a darsi una mossa, onde evitare che il clima surreale diventi grottesco e monti l’incertezza sui mercati. Incertezza che tanto preoccupa il ministro Padoan.

Devono essere molto complesse le incombenze e analisi che il Consiglio dei Ministri presieduto dal piè veloce Matteo deve svolgere per giungere a questa deliberazione da sottoporre al Presidente Mattarella… se ancora non ha deliberato.

Tutta questa pantomima è la dimostrazione di quanto siano inconsistenti le valutazioni del ministro Padoan, della ministra Boschi, del presidente del consiglio Renzi riguardo alle attese dei mercati da questa revisione costituzionale.

Sarebbe irresponsabile, infatti, prolungare l’incertezza sui mercati rinviando la data di questo referendum il cui esito, a loro dire, sarebbe decisivo per dare serenità e spinta alla crescita.

Abbiamo già avuto modo di sbugiardare il ministro Padoan che nel Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) scrive di “superamento del bicameralismo”… (pag. VI http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/sp2016_italy_it.pdf )!

Qualcuno può spiegare al ministro Padoan che è stata approvata dal Parlamento, vedremo cosa succederà con il referendum – quando decideranno di farci votare – la trasformazione del bicameralismo ma non il suo superamento? Che persino il bicameralismo paritario è stato solo ridimensionato ma non abolito?

Abbiamo già avuto modo di commentare il dossier del centro studi di Confindustria e la lunga sequenza di affermazioni faziose e immotivate in esso esposte, che con uno studio non hanno nulla da spartire. Per approfondire andate su Bullshit e Confindustria.

Se i mercati sono in una fase di tensione anche per l’incertezza sull’esito di questo referendum, sarebbe opportuno non prolungare inutilmente questa incertezza.

Il fatto che se la prendano con comodo è la dimostrazione che Renzi, Boschi, Padoan e il Centro studi di Confindustria raccontano panzane o sono degli irresponsabili.

A voi l’ardua sentenza.

Democrazia, quorum e matematica

Tra rappresentanza e quorum, qualche riflessione con i numeri.

Gli attuali 630 deputati sono stati eletti con i voti validi del 70% degli aventi diritto; se consideriamo anche le schede bianche e nulle, coloro che si sono recati a votare sono il 73,5% degli aventi diritto.

Come tutti sanno, i seggi in palio non sono assegnati nella proporzione dei voti validi espressi, ma la totalità dei seggi in rappresentanza del Popolo Italiano è assegnata sulla base dei voti validi espressi.

In fondo al 30% degli elettori non interessa avere un rappresentante in parlamento; pertanto, i seggi non assegnati per voto potrebbero essere assegnati con sorteggio tra tutti i cittadini eleggibili. Si terrebbe così conto della volontà espressa dai non votanti che non si sentono rappresentati da alcuna delle liste che partecipano alle elezioni.

E’ una provocazione, però riflettiamo. Continua a leggere

Il governo delle bufale

Dice il grande saggio: se non sai governare le bufale non ti dedicare alla produzione di mozzarelle.

Le bufale vanno governate e non tutti, anche in politica, sono capaci di farlo.

Un ottimo punto di riferimento per imparare in politica a produrre e governare le bufale è quanto sul tema scrisse Göbbels, il famigerato ministro della propaganda nazista.

Bufala, bugia, menzogna, frottola, panzana, balla, stronzata, scemenza, fanfaluca, bubbola… tanti modi per indicare la stessa cosa: ciò che non corrisponde a verità.

Se è pretestuoso e insignificante questo referendum per cui si voterà il 17 aprile 2016, referendum sulla durata delle concessioni in essere e poste entro le 12 miglia, significa che pretestuosa e insignificante è la norma voluta dal Governo che ha modificato il precedente regime.

In cosa consiste questa norma? Continua a leggere

Le Trivelle come con il Nucleare?

Regna ancora sovrana la confusione a pochi giorni dalle votazioni per il referendum sulla durata delle concessioni per le trivelle entro le 12 miglia.

Complice anche il Governo che non ha contribuito a fare chiarezza sul quesito referendario promosso da 9 consigli regionali e ha compresso i tempi per la comunicazione referendaria.

I comizi referendari sono indetti dal 16 febbraio 2016, ma il Ministero dell’Interno ha diramato le disposizioni necessarie solo il 26 febbraio 2016; le delibere comunali per le assegnazione degli spazi sono state approvate a marzo inoltrato (Modena il 15/3, Molfetta il 17/3); la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare… indetto per il giorno 17 aprile 2016” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo e la RAI ha programmato quattro tribune elettorali a fine marzo su Raidue, alle 9:30 del mattino, altre quattro (la prima il 5 aprile, l’ ultima il 14) su Raitre, alle 15:10 e una sola tribuna su Raiuno, giovedì 14 aprile alle 14:05… in sostanza circa tre settimane di (minima) comunicazione effettiva.

Il risultato si vede. Continua a leggere

Aprile al voto

Il 17 aprile 2016 si vota per un referendum abrogativo.

Di cosa si tratta?

Il 70% del 30% che sa che si vota risponde: si vota sulle trivelle in mare, per chiudere le trivelle in mare, il solito referendum inutile voluto dagli ambientalisti.

Il referendum è stato voluto da 9 Consigli regionali: Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise; all’inizio c’era anche l’Abruzzo che poi si è defilato.

Gli ambientalisti c’entrano poco, anche se vedono con favore questo superstite referendum. Il pacchetto di referendum era originariamente più corposo, ma gli interventi legislativi hanno fatto sopravvivere il quesito per cui si voterà a breve. In realtà si tratta di un quesito riformulato dalla Cassazione che ha dipanato la matassa delle norme su cui il legislatore è intervenuto a più riprese.

Il quesito

Il referendum è relativo all’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il referendum riguarda l’abrogazione di queste parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.

Le parole sarebbero cancellate dal comma 239 della cosiddetta Legge di stabilità (L. n. 208 del 2015); riporto il testo su cui interviene il referendum:

Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.”

Eliminando la parte dopo “fatti salvi“, resta il divieto generale entro le 12 miglia, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati con la loro originaria scadenza.

La norma generale di divieto, con esclusione delle concessioni già rilasciate, porta a ritenere che alla scadenza non vi sia alcuna proroga per affermare, appunto, il divieto generale. In ogni caso, si dovrà riconsiderare ogni singola situazione: il referendum riafferma il principio fondamentale che una concessione pubblica DEVE avere una scadenza certa e a determinarla non può essere il concessionario.

Un bene pubblico può essere dato in concessione a un privato per un tempo determinato e a precise condizioni; da ciò deve derivare un interesse per la collettività, ma lo Stato deve, dopo il periodo concordato, poter riconsiderare l’opportunità di prorogare la concessione.

La stessa normativa europea prevede che le concessioni pubbliche devono “essere limitate in modo da evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti” (Direttiva 94/22/CE).

La norma attuale, pertanto, appare in contrasto con il diritto comunitario.

Poiché non incombono sui concessionari obblighi di attività, facendo coincidere la durata della concessione con la “vita utile”, vale a dire sino a esaurimento del giacimento, si verifica la singolare situazione che è il concessionario stesso a decidere la durata della concessione, definendo autonomamente il ritmo delle proprie attività estrattive.

Inaccettabile modo di intendere lo sfruttamento delle risorse pubbliche.

Se fosse un principio corretto, non si comprende perché non si applica alle altre concessioni che invece restano legate alla scadenza pattuita e all’eventuale riconsiderazione della proroga. Continua a leggere

Dal proporzionale al partito unico scelto

Con il proporzionale lamentavamo l’eccessiva frammentazione del Parlamento.

Dal 1948 al 1993, la DC è stata il perno di ogni governo e il potere di veto degli alleati era in gran parte dovuto alla competizione tra le correnti interne alla DC.

Nella prima legislatura, elezioni del 1948, la DC ebbe la maggioranza assoluta, e neanche tanto risicata, ma preferì formare governi di coalizione.

Nella prima legislatura abbiamo avuto 3 governi; nella seconda 6.

A oggi, se escludiamo i due governi Prodi, tutte le crisi di governo sono state extraparlamentari, vale a dire frutto di accordi avvenuti fuori dal Parlamento tra notabili e plenipotenziari di partito.

Memorabile nel 1960 il duro discorso di Merzagora, presidente del Senato, in occasione della crisi del governo Segni, che portò al governo Tambroni.

Per risolvere il problema della governabilità, dapprima si tentò con il proporzionale corretto da un forte premio assegnato a chi raggiungeva la maggioranza assoluta (“legge truffa” del 1953), poi si tornò al proporzionale e si cominciò a pensare a riforme costituzionali e a un sistema elettorale uninominale.

Le riforme costituzionali naufragarono e solo grazie allo strumento referendario, che per sua natura ha dei grossi limiti, si intervenne sul sistema elettorale: nel 1991 con l’abolizione della preferenza multipla, quando Craxi suggerì agli elettori di andare al mare, poi nel 1993 con il referendum sulla legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema uninominale.

Se i referendum riuscirono a intervenire laddove i partiti avevano fallito, è evidente che il problema era tutto interno ai partiti politici. Continua a leggere

61 su 100 hanno detto NO

61 su 100 hanno detto NO

61 elettori su 100 hanno valutato che accettare le condizioni europee sarebbe stato come andare verso il fallimento peggiorando la situazione. Le proposte della Troika sono state vissute come… l’ultima sigaretta del condannato a morte.
Così, hanno preferito cercare subito altre strade prima che sia troppo tardi.

Accettare le condizioni della Troika non ha significato per i greci salire su una scialuppa di salvataggio, ma solo guadagnare un po’ di tempo.

Guadagnare tempo per cosa?

Per ritrovarsi tra sei mesi ancora al tavolo delle trattative con una situazione peggiore di quella attuale?

Se accettassimo le decisioni della Troika, saremo più forti per produrre un cambiamento di strategia o si rafforzerebbe il potere della Troika?

Se le risposte sono guadagneremmo solo tempo, ma avremmo meno probabilità di riuscire a far invertire la rotta e a breve saremmo più stremati… allora meglio decidere oggi di dire NO, grazie.

Questo il ragionamento che hanno fatto 61 elettori su 100.

E non me la sento di dargli torto perché le ricette della Troika sono un progredire verso il fallimento, esattamente come gli ultimi anni.

L’alternativa non era tra (SI) salvezza e (NO) fallimento ma tra (SI) fallimento lento e (NO) incertezza del futuro e sofferenza certa ma più liberi di giocare le proprie carte.