La corruzione “dei” e “nei” Partiti

Prendo spunto da un intervento di Augusto Barbera del 19 ottobre 2007 dal titolo, La Democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, per riflettere intorno al tema della corruzione e il ruolo dei Partiti.

Mai i partiti italiani hanno avuto tanto potere nella scelta dei candidati ma sarebbe sbagliato ritenere che ciò giovi alla salute dei partiti. La mancata possibilità per gli elettori di scegliere i candidati e il potere di ristrette oligarchie partitiche di determinare, in pratica, la intera composizione delle due Camere è un punto di notevole sofferenza democratica che alla fine può riverberarsi sugli stessi partiti : a caso si è parlato nelle cronache di strapotere di “oligarchie senza partito” . La politica è stata sradicata dal territorio e ha costretto gli elettori a trovarsi solo nella condizione di spettatori delle prestazioni televisive dei propri leader.
Il primo obbiettivo di una buona riforma elettorale è la governabilità ma un obbiettivo altrettanto importante è una buona selezione dei candidati.” (Augusto Barbera, 2007)

Il problema non si risolve solo con la preferenza, unica ipotesi cui un po’ tutti pigramente giungono; infatti, la preferenza consente di scegliere TRA i candidati; ma se questi sono sempre scelti da una ristretta oligarchia partitica, non cambierebbe nulla.

Il primo presupposto è riconoscere ai cittadini, vale a dire agli iscritti, ai movimenti e alle associazioni federate ai partiti, il diritto di selezione DEI candidati. Perché i Partiti non possono sostituirsi agli elettori nella scelta dei propri rappresentanti.

Solo così avremo ristabilito il rapporto tra elettori ed eletti. La storiella delle liste corte o lunghe non significa assolutamente nulla, se a decidere se indossare la gonna lunga o corta saranno sempre le ristrette oligarchie partitiche. E non serve a nulla se la scelta è limitata a chi viene dopo il capolista bloccato, imposto sempre dalle oligarchie partitiche. Tanto più che i capilistacui è concessa la facoltà di candidarsi in più circoscrizioni, hanno con le loro opzioni dopo il voto sconvolto la composizione stessa delle liste. Non è un paradosso dire che 20 persone circa hanno “nominato” un intero Parlamento”, aggiunge Augusto Barbera riferendosi al Porcellum. Peccato che la stessa riflessione si possa fare per il porcus italicus; però Barbera, con argomentazioni deboli, sembra prediligere il sistema delle liste bloccate corte, perché gli elettori hanno la possibilità di conoscere i candidati, pur di evitare i rischi connessi alla preferenza. Chissà come mai non riflette sul dato che basterebbe rendere partecipativa, con regole certe, la selezione dei candidati per neutralizzare gli effetti deleteri della preferenza, che in ogni caso resta e anzi con l’Italicum è reintrodotta la preferenza multipla, abolita con referendum; preferenza multipla con obbligo di differenziazione di genere… cosa che oggettivamente favorisce il controllo criminale del voto.

In definitiva, è illogico parlare di contrasto alla corruzione e non vedere che la riforma elettorale è un favore ai gruppi di potere, ai potentati locali; favorisce le scelte opache e, in definitiva, favorisce la corruzione.

I cattivi maestri

Leggo su il Mulino Italicum: più pregi che difetti, di Augusto Barbera, già docente di diritto costituzionale.

Nel presentarci sinteticamente l’Italicum, Barbera ci spiega che nel caso nessuno raggiunga al primo turno il 40%, il premio per raggiungere e ampiamente superare la maggioranza assoluta è assegnato con un ballottaggio fra le due liste più votate. Aggiungo, perché non è irrilevante, che non è previsto alcun quorum per essere ammessi al ballottaggio e non è previsto alcun quorum di votanti. Si verifica la stessa condizione già censurata dalla Corte Costituzionale nel giudizio della legge elettorale nota come Porcellum.

Barbera omette di ricordare la funzione del ballottaggio nei sistemi in cui questo meccanismo è previsto: nella ipotesi in cui al primo turno nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il ballottaggio serve a scegliere al secondo turno tra due candidati alla carica di Presidente o tra candidati a rappresentare un collegio parlamentare o altra carica elettiva (per esempio, in Italia, il sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti). C’è sempre coerenza tra primo e secondo turno; la funzione del voto è sempre la stessa: eleggere un presidente o eleggere un rappresentante di collegio. Nel nostro caso, invece, mentre votiamo per l’assemblea dei rappresentanti del popolo sovrano, dovremmo scegliere al ballottaggio a chi affidare il compito di formare il governo tra due formazioni politiche; perché questa è la finalità vera del ballottaggio e non più eleggere dei rappresentanti.

Il voto è finalizzato a decidere chi deve formare il governo, pur rimanendo all’interno di un sistema costituzionale che non prevede l’elezione diretta dell’esecutivo. Si introduce surrettiziamente l’elezione diretta dell’esecutivo. A chi infatti il Presidente della Repubblica potrà affidare l’incarico di formare il Governo se non a un esponente del Partito a cui è stata regalata la maggioranza assoluta? Va detto che in nessun sistema, tranne quelli presidenziali, si elegge direttamente il governo, ma l’elezione indiretta è fortemente sostenuta dal voto elettorale laddove il sistema istituzionale assegna forti poteri al Primo Ministro. E’ questo il caso di paesi come la Germania, il Regno Unito, la Spagna… in cui vige un sistema di cancellierato o premierato costituzionalizzato o istituzionalizzato. Potere di revoca e nomina dei ministri, sfiducia costruttiva, richiesta di scioglimento del parlamento… sono alcuni poteri che caratterizzano i sistemi di governo dei Paesi citati e che non sono presenti nel nostro sistema costituzionale. La circostanza che i tre Paesi citati hanno leggi elettorali profondamente diverse, ci conferma che non è la legge elettorale a dare stabilità al Governo ma il sistema istituzionale con il quale la legge elettorale deve essere coerente. Nel nostro sistema non è istituzionalizzato alcun collegamento tra risultato elettorale e governo, a differenza di altri Paesi, cosa che rende perfettamente legittimo ogni cambio di maggioranza all’interno della stessa legislatura.

Totalmente arbitrario e irragionevole prevedere il ballottaggio solo nel caso in cui nessuno abbia raggiunto la soglia del 40%; perché non è previsto nel caso nessuno raggiunga la maggioranza assoluta, come avviene ovunque esista il ballottaggio?

Portare un partito dal 40% al 55% ovvero ad avere 340 deputati su 618 (e non su 630 come erroneamente scrive Barbera, perché i 12 per arrivare a 630 sono riservati alla circoscrizione estero) significa aumentare la consistenza parlamentare di un gruppo fino a +37,5% perché da 40 a 55 c’è un incremento del 37,5%. Non è cosa da poco, considerando che potrebbe verificarsi che il secondo classificato abbia il 40%-1 dei voti. Il vincente avrebbe 340 eletti, e il secondo classificato circa 180. Le disposizioni dell’Italicum rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore, “che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”(Corte Cost. sentenza n. 1/2014). Non sono rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza che sempre devono essere rispettati per assicurare equilibrio tra interessi costituzionali rilevanti. È violato il principio di uguaglianza del voto. Continua a leggere

La rappresentanza popolare

abbecedarioRipartiamo dall’ABC.
Il nostro sistema istituzionale è definito democrazia parlamentare rappresentativa.
Significa che è imperniato sul Parlamento costituito da rappresentanti votati dagli elettori.
Il voto deve essere personale, libero, uguale, segreto: lo prevede l’articolo 48 della nostra Costituzione.

In questo ragionamento non rileva che si tratti di un Parlamento con sistema bicamerale o monocamerale.

Qualsiasi sistema elettivo che trasforma voti in seggi non è perfetto e, anche nel caso del proporzionale puro, ci sarà sempre un effetto distorsivo nella determinazione della rappresentanza.

In sostanza i sistemi sono due:

- quello proporzionale, dove ciascuna forza politica prende tanti rappresentanti in proporzione alla quota dei consensi con l’ovvia approssimazione dovuta ai quozienti;

- quello maggioritario in cui in ciascun collegio elettorale vince il candidato che prende più voti; in questo caso può esserci la variante a doppio turno al quale accedono i candidati che hanno preso più voti, nel caso nessuno abbia al primo turno raggiunto il 50%+1 dei voti.

In entrambi i sistemi non c’è la garanzia che dal voto per l’elezione del Parlamento scaturisca una maggioranza parlamentare in grado di esprimere un governo. Continua a leggere

Il Senato e l’Italicum

Saprà il Senato correggere le vistose anomalie di Italicum, la nuova legge elettorale?

Su ciò confida Andrea Manzella.
Personalmente ne dubito perché sinora
- misero è stato il dibattito politico all’esterno del Parlamento e alla Camera dei Deputati
- povero il contributo della cultura e degli addetti ai lavori.

Tra questi addetti includo anche Andrea Manzella che oggi vede “errori evidenti di incostituzionalità” (come scrive su la Repubblica del 18 marzo 2014 a pagina 26) che sono lampanti da quando esiste la pessima proposta Italicum.

Il primo febbraio scrivevo polemicamente Perché non aboliamo la Corte Costituzionale prendendo spunto proprio da un articolo di Andrea Manzella: L’Italicum viaggia sui binari della Corte

E’ bello constatare che a distanza di mesi Manzella veda quel che era evidente sin da quando la proposta Italicum è sul tappeto; mi chiedo quale sia a questo punto il ruolo degli esperti, dei tecnici, dei professori.
Forse dobbiamo cominciare a dubitare di tanta parte del potere accademico troppo spesso solidale con il potere politico o di questo tributario.

Argomenta Manzella, benvenuto nel club, che il sistema delle soglie di sbarramento, elevate e differenziate tra chi corre da solo e chi corre in coalizione, è incostituzionale.

La soglia dell’8 per cento per chi corre da solo non è funzionale alla governabilità poiché questa è già garantita dal premio di maggioranza: comprime irragionevolmente la rappresentatività.

La soglia ridotta a 4,5% per chi si coalizza non aiuta la governabilità ma le ammucchiate coalizzate. Nel nostro sistema una coalizione può sempre rompersi e le forze politiche, la cui consistenza è stata aumentata dal premio, possono dare vita a una maggioranza diversa. Questo si è già verificato con i precedenti sistemi elettorali e oggi abbiamo in Parlamento formazioni governative che mai hanno avuto il supporto del voto popolare.

A Manzella continua a sfuggire che incostituzionale è il premio di maggioranza riservato a chi prende il 37%, nonostante sia previsto il doppio turno se nessuno raggiunge questa soglia.

Perché non prevedere il doppio turno in tutti i casi in cui nessuno prenda al primo turno il 50%+1?

Il principio del “minor sacrificio possibileimplica la ragionevolezza nel bilanciamento di interessi costituzionalmente legittimi e rilevanti.

Tale ragionevolezza è totalmente assente in Italicum.

Privo di logica e giuridicamente insensato prevedere il ballottaggio solo nel caso nessuno raggiunga la soglia del 37%. Andrebbe previsto il ballottaggio in tutti i casi in cui nessuno al 1° turno raggiunga la maggioranza assoluta.
In questo modo un partito sarebbe legittimato dal voto diretto popolare a governare poiché l’elettore ha scelto consapevolmente tra due ipotesi di maggioranza.
Nel nostro sistema il voto serve a rinnovare il Parlamento.
Illogico pertanto affidare il governo a una maggioranza relativa senza alcuna legittimazione diretta e dopo averla trasformata per magia in maggioranza assoluta.

Con questo sistema il rischio reale è una ulteriore compressione della libertà di scelta dell’elettorato che si troverà spinto, a suon di sondaggi, a votare i papabili al raggiungimento del premio, per evitare da un lato la dispersione del voto e dall’altro che il temuto avversario vinca al primo turno. Anche perché non sono consentite coalizioni dopo il primo turno.

Ancor più grave che Manzella continui a dare una lettura semplicistica e riduttiva della sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale quando affronta il tema delle preferenze.

Liberissimo Manzella di accontentarsi della “effettiva conoscibilità” dei candidati, ma non è assolutamente questo il punto che la Corte Costituzionale pone in rilievo quando censura il porcellum.

La Corte ha ricordato la sentenza 203 del 1975 nella quale, confermando la legittimità delle norme per la compilazione delle liste, affermava che quelle norme “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Manzella ritiene che il richiamo di questa sentenza da parte della Corte sia un fatto casuale?

Ecco come la Corte si esprime riguardo alle norme che impediscono la scelta del candidato: “Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”

Ritenere, come fa Manzella, che sia sufficiente “l’effettiva conoscibilità dei candidatiper promuovere le liste bloccate ma corte è affermazione riduttiva del significato e della portata della sentenza della Corte. Tanto più che la Corte Costituzionale utilizza le citate parole sulla conoscibilità nell’ambito di un ragionamento in cui afferma: “In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Analizziamo.
La Corte scrive che il sistema Porcellum è incomparabile con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate.
Se i collegi sono piccoli e i candidati pochi c’è la ragionevole possibilità che l’elettore possa conoscere i candidati e che questo garantisca la scelta e la libertà di voto. Tutto però va visto nell’insieme delle considerazioni svolte dalla Corte, senza tralasciare il come si giunge alla selezione dei candidati.

Sul punto la Corte scrive: “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.

Di tutto ciò in Italicum non c’è traccia: l’articolo 49 della Costituzione resta inattuato, non c’è una disciplina che regoli l’assunzione di cariche di partito, che garantisca trasparenza e democrazia nei processi decisionali interni ai partiti.

Con Italicum tutto si riduce a rendere possibile la conoscibilità dei candidati, ma ciò non consente in ogni caso all’elettore di scegliere il rappresentante poiché

a) è escluso dalla selezione dei candidati
b) non può votare il candidato che preferisce
c) deve votare solo la lista

Quindi, liste corte o lunghe, si riconferma “che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”, circostanza “che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”.

Quanto dovremo attendere perché Manzella si renda conto che Italicum è un porcellum con un traguardo da raggiungere per avere il premio?
Per certi versi peggio del porcellum perché arriva dopo oltre otto anni di argomentate critiche al porcellum e una sentenza della Corte Costituzionale che con semplicità, chiarezza e solide argomentazioni ha censurato i punti più significativi di quel sistema elettorale.

Riforme, ingenuità e ricatti

Ultimo treno. Prima parte di un percorso di riforme istituzionali. Ci giochiamo la faccia. Così non ci saranno più Larghe Intese. Abolizione del senato. Riduzione dei parlamentari. Riduzione dei costi della politica. Le preferenze alimentano clientelismo e corruzione. Governabilità.

Queste e altre argomentazioni dello stesso tenore sono utilizzate per sostenere il percorso avviato con l’incontro tra Renzi e Berlusconi.
Ma intanto abbiamo solo una nuova proposta di legge elettorale, l’Italicum; il resto si vedrà…

Trovo molto strano e ingenuo avviare un nuovo percorso di riforme e iniziare con una nuova legge elettorale per Camera e Senato; poi ci sarà l’abolizione o la trasformazione del Senato e la fine del bicameralismo perfetto. E quindi si metterà mano nuovamente alla legge elettorale.
Perché tanta energia per fare un tratto di questo percorso di riforme per poi rifarlo?
Una legge elettorale c’è e se veramente i tempi sono maturi per riformare l’assetto istituzionale allora si cominci con la riforma del Senato.

E poi una nuova legge, che superi l’attuale proporzionale puro, per favorire la governabilità deve necessariamente essere coerente con le indicazioni tassative della Corte Costituzionale.
Proprio questo è il dato strano.

Italicum ha l’unico merito di ridurre sensibilmente il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato poiché abolisce la ripartizione del premio su base regionale (aspetto già cancellato dalla Consulta); la parte residua del problema sarà risolto quando non avremo più due differenti corpi elettorali incaricati di eleggere due diverse camere parlamentari con identici poteri, vale a dire quando sarà riformato il Senato. Anche con Italicum esiste infatti il rischio, ridotto, di maggioranze differenti tra le due camere perché ci sono 7,3 milioni di elettori in più per la Camera dei Deputati rispetto al Senato. I diversi comportamenti dei due elettorati sono sufficienti a poter determinare differenti maggioranze.

Quindi Italicum risolve l’unico problema che è già risolto con l’abolizione effettuata dalla Consulta del premio per Camera e Senato. Continua a leggere

Italicum, miglior compromesso?

parlamento9Percepisco poca soddisfazione per Italicum, la nuova proposta di riforma della legge elettorale, molti di coloro che manifestano moderata soddisfazione affermano che in ogni caso si tratta del miglior compromesso possibile. E’ veramente così?

Raggiungere un compromesso significa che ciascuno rinuncia a qualcosa in nome d un obiettivo apprezzabile, un interesse superiore.
Vediamo cosa prevede Italicum per comprendere quali sarebbero nel caso gli obiettivi raggiunti.

Italicum è una proposta di legge elettorale di tipo proporzionale con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza. Continua a leggere