Se gli storici perdono la memoria

Se gli storici perdono la memoria, e con essa anche la cultura della memoria, allora probabilmente è la storia che perde la propria funzione cessando ogni ragione di interesse come oggetto di studio e di riflessione. Cos’è infatti la storia senza memoria?

Sempre più spesso succede di leggere interventi di storici, politologi, commentatori politici… che propongono riflessioni e analisi storiche di eventi del tempo andato, ricostruzioni del decorso storico di determinati problemi o dell’evoluzione di un determinato tema ancora presente nel dibattito politico e culturale.

Succede in questi mesi, in cui si dibatte di riforma del Senato e di bicameralismo, che in tanti propongano ricostruzioni storiche sul tema, partendo proprio dal ricco dibattito sviluppatosi in Assemblea Costituente. Continua a leggere

I Partiti e la Costituzione

Girano da tempo fantasiose interpretazioni dell’art. 49 della Costituzione e in tanti gareggiano per attribuire ai Partiti funzioni costituzionali che non esistono. Ero già intervenuto sul tema con Metodo democratico e per sottolineare quanto il tema sia sempre stato caldo avevo rievocato le parole di Calamandrei in Assemblea Costituente

La Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014, quella che ha censurato in più punti il Porcellum, fa piazza pulita di tutte queste fantasie, chiarisce in modo inequivocabile quale sia il ruolo dei Partiti, conferma quanto lucide e lungimiranti fossero state le osservazioni di tanti acuti osservatori, purtroppo sempre messi in minoranza dagli interessi convergenti tra i partiti che hanno sempre bloccato l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, principio fondamentale per il funzionamento della democrazia.

Scrive la Consulta:
“…questa Corte ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.

Prosegue la Corte:
Sulla base di analoghi argomenti, questa Corte si è già espressa, sia pure con riferimento al sistema elettorale vigente nel 1975 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, contraddistinto anche esso dalla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale fra liste concorrenti di candidati. In quella occasione, la Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975).

E ancora:
Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).

In breve, il Parlamento non è l’assemblea dei rappresentanti del popolo sovrano ma dei rappresentanti dei partiti.
Partiti che non sono organizzati garantendo trasparenza e democrazia nei processi decisionali interni, compresa la scelta dei candidati.

Una democrazia non può esser tale se non sono democratici anche i partiti in cui si formano i programmi e in cui si scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti coi sistemi democratici.
L’organizzazione democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche fuori di essi vera democrazia” (Calamandrei in Assemblea Costituente)

La prima riforma urgente e non più rinviabile è attuare l’articolo 49 della Costituzione, approvare una disciplina legale per i partiti che stabilisca requisiti minimi per assumere cariche di partito e assicuri trasparenza e democraticità nella vita interna dei Partiti stessi.

In mancanza di ciò si rafforzerà la degenerazione del sistema verso “l’autoritarismo partitico” che Giuseppe Maranini definì “partitocrazia”.

Non ne abbiamo ancora abbastanza della oligarchia partitocratica che ha devastato e devasta l’Italia?

Metodo Democratico

parlamentoL’art. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

La XII norma transitoria della Costituzione vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Con la legge Scelba n. 645 del 1952 è stata data attuazione alla citata norma transitoria. La legge Mancino n. 122 del 1993 punisce gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e l’incitazione alla violenza e alla discriminazione razziale.

Cosa si debba intendere per “metodo democratico” resta ancora oggi, da un punto di vista giuridico, misterioso. Nonostante un fitto e intenso dibattito, sviluppatosi dall’Assemblea Costituente sino alla prima Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali (1985, la cosiddetta commissione Bozzi), non è stata superata la generica formulazione dell’art. 49. Genericità non di poco conto giacché l’espressione “metodo democratico” può intendersi riferita ai rapporti tra i partiti, più che alla vita interna ai partiti. Anche l’acceso dibattito in occasione della introduzione del finanziamento pubblico dei partiti (1974) è stata una occasione persa. Paradossalmente il tema scompare dal dibattito politico da Tangentopoli in poi.

Interessi convergenti tra i partiti hanno sempre bloccato l’attuazione di un principio fondamentale per il funzionamento della democrazia.

Come era evidente già nel 1946 (assemblea costituente, Calamandrei e progetto Mortati) non può esserci democrazia se i soggetti politici che detengono il monopolio istituzionale della politica non sono organizzati in modo democratico e trasparente nei processi decisionali interni e nei rapporti con l’esterno (bilanci, gestione economica e finanziaria, finanziamenti e finanziatori…).

Il rischio è la degenerazione del sistema verso “l’autoritarismo partitico che Giuseppe Maranini definì “partitocrazia”. Continua a leggere