Da Piccoli a Letta: 40 anni di finanziamento pubblico ai partiti

prendi i soldiNel 1974 il Parlamento approva la legge n. 195 che introduce il finanziamento pubblico ai partiti. Pochi colsero allora come oggi la natura incostituzionale e partitocratica della legge Piccoli che introduceva il finanziamento pubblico ai partiti. L’art. 3 prevedeva che il finanziamento andava ai gruppi parlamentari “per l’esercizio delle loro funzioni” e per “l’attività propedeutica dei relativi partiti” e obbligava il gruppo parlamentare a versare “una somma non inferiore al 95% del contributo riscosso” ai partiti; parallelamente, introduceva il finanziamento per l’attività “elettorale” dei partiti. Si configurava una evidente e palese violazione dell’art. 67 della Costituzione poiché il parlamentare è per Costituzione indipendente e senza vincolo di mandato. La legge 195/1974 instaura una commistione tra due identità giuridiche distinte:  il Gruppo parlamentare, che è parte della struttura legislativa dello Stato e quindi certamente figura di diritto pubblico, e il Partito, che invece è regolato dal diritto privato e si configura come un’associazione di fatto. In forza della legge il gruppo parlamentare si ritrovava ad avere una posizione debitoria verso il partito. Inoltre, la legge finanziando i partiti già presenti in Parlamento introduceva un elemento di vantaggio rispetto ai nuovi soggetti politici, cristallizzando i rapporti di forza e le posizioni acquisite in chiara violazione dell’art. 49 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini di associarsi in partiti si configura in un diritto di serie A per i cittadini che si associano a quelli già esistenti e in un diritto di serie B per coloro che si associano a partiti nuovi. Danno ulteriormente aggravato nel caso una nuova formazione non riuscisse a raggiungere il quorum per entrare in Parlamento: il finanziamento era riservato a chi raggiungeva almeno “un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi”. Ovviamente, anche chi non raggiungeva il quorum aveva sostenuto delle spese; il finanziamento pubblico, lungi dal favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, mirava a consolidare posizioni di potere cristallizzate in ParlamentoContinua a leggere

Francesco non va alla guerra!

francescoPapa Francesco lancia un appello “Mai più la guerra!”. Invita tutta la Chiesa a una giornata di preghiera per la pace in Siria, Medio Oriente e nel mondo intero. Ci ricorda che la violenza chiama violenza. Belle appassionate parole condivise da quasi tutti noi, compresi coloro che alla guerra pensano.

La Siria, dopo mezzo secolo di stato di emergenza, è in una situazione di crescente drammaticità da ormai 30 mesi. Cosa è stato fatto dalla comunità internazionale in tutto questo interminabile tempo? Quasi nulla. Le solite operazioni routinarie in attesa che le grandi potenze del mondo trovino un accordo a loro confacente o qualcuno si convinca di poter forzare la mano.

Non dimentichiamoci che la Siria, oltre a essere membro dell’ONU, è tra i firmatari della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e come  ogni Stato aderente è tenuto al rispetto dello Statuto ONU e degli obblighi che ne derivano.

Quanti, anche tra le autorità politiche, ascoltando papa Francesco hanno pensatosarebbe bello mai più guerra ma purtroppo bisogna andare in guerra per costruire la pace”?

A che servono le belle parole di papa Francesco se la Chiesa Cattolica è tra i maggiori ispiratori della dottrina della “guerra giusta, largamente abusata nei pochi anni di questo terzo millennio già così affollato di guerre. Questo dato culturale e dottrinale non può essere ignorato.

Vorrei che la dottrina della Chiesa sulla guerra, come sulla pena di morte, riflettesse le belle parole di papa Francesco per non offrire alibi etico a quanti pensano alla guerra come a una soluzione inevitabile, senza adoperarsi prima per rendere possibile la pace.

Riprendo quanto previsto dal Catechismo della Chiesa Cattolica al capitolo “La difesa della pace” (http://www.vatican.va/archive/ITA0014/_P80.HTM#5X) .

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Metodo Democratico

parlamentoL’art. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

La XII norma transitoria della Costituzione vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Con la legge Scelba n. 645 del 1952  è stata data attuazione alla citata norma transitoria. La legge Mancino n. 122 del 1993 punisce gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e l’incitazione alla violenza e alla discriminazione razziale.

Cosa si debba intendere per “metodo democratico” resta ancora oggi, da un punto di vista giuridico, misterioso. Nonostante un fitto e intenso dibattito, sviluppatosi dall’Assemblea Costituente sino alla prima Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali (1985, la cosiddetta  commissione Bozzi), non è stata superata la generica formulazione dell’art. 49. Genericità non di poco conto giacché l’espressione “metodo democratico” può intendersi riferita ai rapporti tra i partiti, più che alla vita interna ai partiti. Anche l’acceso dibattito in occasione della introduzione del finanziamento pubblico dei partiti (1974) è stata una occasione persa. Paradossalmente il tema scompare dal dibattito politico da Tangentopoli in poi.

Interessi convergenti tra i partiti hanno sempre bloccato l’attuazione di un principio fondamentale per il funzionamento della democrazia.

Come era evidente già nel 1946 (assemblea costituente, Calamandrei e progetto Mortati) non può esserci democrazia se i soggetti politici che detengono il monopolio istituzionale della politica non sono organizzati in modo democratico e trasparente nei processi decisionali interni e nei rapporti con l’esterno (bilanci, gestione economica e finanziaria, finanziamenti e finanziatori…).

Il rischio è la degenerazione del sistema verso “l’autoritarismo partitico che Giuseppe Maranini definì “partitocrazia”. Continua a leggere

Appropriazione indebita

I sostenitori del finanziamento pubblico ai partiti sostengono che senza il finanziamento solo i ricchi potrebbero fare politica e si rischierebbero fenomeni poco trasparenti di finanziamento della politica. Costoro sbagliano sul piano storico e logico, oltre a dimostrare di non avere onestà intellettuale (su quella morale non mi pronuncio).

Il finanziamento pubblico ai partiti fu introdotto nel 1974 sulla scia di una serie di scandali (l’ultimo quello del 1973, il cosiddetto scandalo dei petroli) che evidenziarono modalità di finanziamento dei partiti attraverso collusione e corruzione con aziende monopoliste di Stato e gruppi economici. La tesi era che dotando i Partiti di fondi  pubblici non ci sarebbe stata più la necessità di ricorrere a discutibili sistemi di finanziamento. I fenomeni corruttivi hanno in realtà caratterizzato tutto il periodo di vigenza del finanziamento pubblico sino all’esplosione di tangentopoli e all’abolizione del finanziamento con il referendum del 1993. Continua a leggere