Mi dicono … che noi del NO abbiamo sbagliato

Qualche amico osserva che noi del NO, che bocciamo questa riforma nel merito e non per un giudizio negativo sul Governo, abbiamo sbagliato a fare campagna referendaria perché avremmo dovuto spiegare che riforma della Costituzione vorremmo.

Questa critica è illogica da diversi punti di vista.

 

Il momento del confronto sulle diverse opzioni possibili ci doveva essere prima di giungere alla approvazione parlamentare e purtroppo la discussione sulle diverse opzioni di revisione costituzionale è stata bloccata dall’accordo del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. E’ stato imposto al Parlamento un pacchetto sul quale, sotto continue minacce di dimissioni, si doveva in fretta procedere. Il 15 aprile 2014 il Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di riforma che è stato approvato, con modificazioni, nella seduta dell’8 agosto 2014: meno di 4 mesi per giungere alla prima votazione da parte del Senato su una riforma così corposa. Figuratevi lo spazio che è stato dato alle proposte alternative rispetto a quanto previsto dal famoso accordo Renzi-Berlusconi.

 

Il referendum non è il momento in cui discutere tra diverse opzioni di riforma, ma si decide su una precisa riforma approvata dal parlamento. Occorre un giudizio sintetico, SI o NO, per confermare o bocciare la proposta stessa. Già si fa fatica a smontare le falsità della propaganda avversaria figuriamoci se ci mettessimo a spiegare come vorremmo modificare la Costituzione. Abbiamo concentrato l’attenzione su un paio di punti essenziali: Continua a leggere

Il quesito referendario del  4 dicembre (forse)

Il referendum di ottobre del 4 dicembre 2016 ci chiede un SI o un NO alla riforma costituzionale Renzi – Boschi esemplificata dai 5 punti indicati nel quesito che  recita:

<<Approvate il testo della legge costituzionale concernentedisposizioni per  il  superamento  del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?>>

Il superamento del bicameralismo paritario

L’obiettivo non è raggiunto.

La riforma non conduce al superamento del bicameralismo paritario ma al suo ridimensionamento.

Il Senato non avrebbe più un rapporto fiduciario con il governo ma ciò non significa che scompare il bicameralismo paritario perché va analizzato cosa succede dell’altro aspetto del bicameralismo: la funzione legislativa.

Ebbene, diversi ambiti legislativi resterebbero BICAMERALI, vale a dire che le due camere avrebbero la stessa dignità e le leggi dovrebbero essere approvate da entrambe le camere.

Si tratta dei provvedimenti indicati al primo comma del nuovo art. 70: leggi costituzionali, leggi di attuazione della Costituzione, leggi elettorali, tutto ciò che riguarda i rapporti con l’UE e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee, tutto ciò che attiene funzioni, organizzazione e organi di governo di comuni e città metropolitane, compresa la definizione delle linee generali per la costituzione delle associazioni di comuni, passaggio fondamentale anche per il superamento effettivo delle province.

Quante sono le leggi che hanno implicazioni con le norme comunitarie? Tante, alla faccia di coloro che dicono che il residuo bicamerale è poca roba…

Resterebbe soggetta a bicameralismo paritario una parte qualificante dell’attività legislativa, da cui dipenderà la stessa attuazione della riforma costituzionale.

La prima affermazione del quesito (superamento del bicameralismo paritario) è FALSA: si confonde un traguardo con il percorso per raggiungere il traguardo, senza verificare che effettivamente il percorso conduca al traguardo.

La riforma genera un nuovo bicameralismo asimmetrico in cui si affidano importanti funzioni a persone con doppio incarico, con il rischio che facciano male entrambi. In più, si amplificano i rischi di inefficienza e instabilità perché in Senato avremmo con molta probabilità una maggioranza disomogenea con quella della Camera. Continua a leggere

Ceccanti e la rappresentazione grottesca della realtà

E’ deprimente che persone come il professor Ceccanti insistano a offrire una rappresentazione falsata della realtà e della storia. Lo spunto per questa riflessione è offerto dall’intervento di Ceccanti in cui indica le due scelte qualificanti della riforma costituzionale

Attribuire al bicameralismo perfetto “il rischio costante (dal ‘94 in 4 consultazioni elettorali su 6) di avere nei due rami del Parlamento maggioranze diverse” significa alterare capziosamente i fatti.

Questa circostanza, che non si è verificata nella misura indicata da Ceccanti, dipende da precise scelte dei legislatori responsabili della pessima legge nota come “Porcellum” con cui sono state effettuate 3 delle 6 elezioni ricordate da Ceccanti.

Le elezioni del 2006, 2008 e 2013 si sono svolte sotto la regia del Porcellum che è stato pensato per rendere più difficile la formazione di maggioranze omogenee introducendo un premio a livello regionale per il primo classificato.

Confondere un meccanismo elettorale con un tema istituzionale è una mistificazione.

Tutti sanno, compreso Ceccanti, che la Costituzione del 1947 presentava alcune differenziazioni tra Camera e Senato:

–             Diverso corpo elettorale, tutti i maggiorenni per la Camera, over 25 per il Senato

–             Durata differente della legislatura per ciascuna camera

–             Ripartizione dei seggi su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato

–             Assegnazione minima di 6 senatori per ciascuna regione, con esclusione della Valle d’Aosta che ne ha uno, stabilendo una relazione discorsiva nel rapporto tra popolazione e rappresentanti al Senato, rispetto a quella vigente alla Camera.

I parlamentari non hanno mai rispettato la differente durata delle camere, sciogliendo sempre anticipatamente il Senato fino a quando nel 1963 approvarono una modifica costituzionale con la quale uniformarono la durata delle camere.

 

Permangono nel nostro sistema degli elementi (corpo elettorale differente, metodo diverso di assegnazione dei seggi e sproporzione dei seggi rispetto alla popolazione) che rendono più marcate le differenze tra le due camere in termini di assegnazione dei seggi.

La Basilicata, per esempio, con una popolazione che è il doppio del Molise ha 7 senatori contro i 2 del Molise; Basilicata e Umbria hanno gli stessi senatori di Friuli e Abruzzo, pur avendo una popolazione nettamente inferiore.

Ciò comporta, per fare un esempio, che un partito forte in Basilicata con pochi voti può conquistare più seggi al Senato di un altro partito che prende più voti in Liguria o in altre regioni.

In conclusione, i parlamentari hanno nel tempo eliminato un elemento di differenziazione elettorale tra Camera e Senato, ma hanno peggiorato gli altri aspetti addirittura prevedendo un premio di maggioranza assegnato su base regionale (premio censurato dalla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale).

Gli studiosi, che attribuiscono tante responsabilità al bicameralismo paritario, fingono di ignorare questi fattori e omettono di dire che i cambiamenti di casacca potrebbero esserci anche in futuro con la nuova costituzione perché nulla cambia su questo fronte. Continua a leggere

Il Nuovo Bicameralismo

Ancora una volta con la riforma costituzionale targata Boschi – Renzi è stata persa l’occasione per superare il bicameralismo.

Se questa riforma costituzionale fosse approvata, passeremmo dall’attuale bicameralismo paritario al bicameralismo asimmetrico, che potrebbe essere fonte di nuovo caos, inefficienze, inciuci, malaffare e veti incrociati.

Avremo due camere legislative con potere differenziato.

Tutti i governi sono sempre stati sostenuti dalle stesse forze politiche in entrambe le camere; quindi, se il bicameralismo è la palude della politica, evidentemente sono i partiti che hanno utilizzato il passaggio da una camera all’altra per contrattare.

Ebbene, domani succederà la stessa cosa in tutti gli ambiti in cui il passaggio senatoriale è inevitabile.

Infatti, il Senato sarà eletto con metodo proporzionale (art. 57 comma 2° del testo della nuova Costituzione) e in base alle meticolose norme transitorie indicate dall’art 39 del DDL Boschi; rifletterà, dunque, i rapporti di forza esistenti nelle Regioni.

I senatori saranno espressione dei partiti da cui provengono e potranno rappresentare le nuove sabbie mobili in cui affondare l’azione della maggioranza che sostiene l’esecutivo.

In base alla composizione dei Consigli, da cui scaturirà il nuovo Senato, nessuno presumibilmente avrà la maggioranza e se il Senato si metterà di traverso, renderà dura la vita alla maggioranza della Camera e al Governo e potrebbe impedire l’attuazione della stessa nuova Costituzione. Per fare un solo esempio, perché il Senato possa svolgere la funzione di raccordo tra le Regioni e tra le Regioni e lo Stato occorre una legge bicamerale di attuazione della Costituzione perché la riforma non individua procedure e strumenti.

Ricordiamolo.

Il Senato conserva la pienezza dell’iniziativa delle leggi, art. 71 comma 1° della Costituzione; può approvare qualsiasi legge su qualsiasi materia e se lo fa con la maggioranza assoluta dei propri componenti, la Camera dovrà deliberare entro sei mesi.

La funzione legislativa del Senato è stata limitata, ma non si può affermare che non sarà una camera legislativa e non si può affermare che le due camere fanno cose differenti.

La realtà è che i dopolavoristi del Senato non saranno messi nelle stesse condizioni dei colleghi Deputati nell’espletamento delle proprie funzioni.

Il Senato avrà fin troppi poteri. Cosa che rende questa riforma contorta e arzigogolata.

Il Senato, oltre a esercitare le funzioni legislative con i nuovi limiti previsti, ha competenza piena su

  • leggi costituzionali (la riforma ne prevede diverse)
  • leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, i referendum propositivi,
  • leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane
  • disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni (indispensabili per superare le province),
  • norme generali, forme e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
  • leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea,
  • l’ordinamento di Roma capitale,
  • ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti l’organizzazione della giustizia di pace, le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, le politiche attive del lavoro e l’istruzione e formazione professionale, il commercio con l’estero, il governo del territorio

In tutti questi ambiti è ineludibile il passaggio al Senato.

Inoltre, il Senato

– valuterà l’attività delle pubbliche amministrazioni,

– verificherà l’attuazione delle leggi dello Stato,

– esprimerà pareri sulle nomine di competenza del Governo,

– parteciperà all’elezione del Presidente della Repubblica e ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura

– nominerà due giudici della Corte Costituzionale…

Importanti funzioni, dunque, ma allo stesso tempo la modifica dell’art 55 della Costituzione rende la sola Camera dei Deputati rappresentativa della Nazione, però i senatori godranno delle stesse tutele dei deputati.

Chissà cosa succederà il giorno in cui sarà arrestato un Consigliere regionale dopolavorista Senatore.

Se questo pasticciato sistema fosse in vigore già da qualche anno, Fiorito, Minetti, Bossi il Trota… sarebbero potuti essere Senatori.

Dal bicameralismo paritario a quello pasticciato: la riforma non risolve alcun problema.

Basta un NO

Le argomentazioni esposte dai firmatari del Manifesto del SI mi confortano nella mia ferma convinzione di votare NO.

Spiego perché rispondendo ai 7 punti (di cui riporto il testo) proposti “a titolo ricognitivo” dai firmatari e alle loro valutazioni conclusive. Vi invito a leggere il testo completo del Manifesto del SI

  1. “Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario” indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l’iter di approvazione delle leggi”.

Si passa da un bicameralismo paritario a un bicameralismo asimmetrico, mantenendo due camere con funzione legislativa, sebbene differenziata. Infatti, l’art. 71 comma primo prevede che ogni parlamentare è titolare dell’iniziativa legislativa. Il Senato può assumere qualsiasi autonoma iniziativa legislativa, ma solo se approverà un progetto con la maggioranza assoluta dei propri componenti impegnerà la Camera, che dovrà deliberare entro sei mesi (art. 70 nuovo testo costituzionale).

Molti provvedimenti restano BICAMERALI. Il Senato può modificare qualsiasi provvedimento approvato dalla Camera, la quale potrà respingere le modifiche, ma dovrà rimettere in discussione la legge e votare.

Non si supera il problema derivante da sistemi elettorali diversi perché il Senato sarà eletto con metodo proporzionale (art. 57) e potrebbe in Senato non esserci una maggioranza politica o averne una diversa da quella della Camera, per la quale non è costituzionalizzato il metodo elettorale.

Va inventato il modello di rappresentanza delle Istituzioni territoriali perché la Costituzione non solo non individua procedure e strumenti, ma delinea un sistema elettorale del Senato che ne farà in concreto la somma dei rapporti di forza esistenti nelle Regioni, senza alcun mandato politico, senza alcun programma… I senatori saranno portatori di interessi locali e particolari in una camera legislativa.

 

  1. “I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica”.

I procedimenti legislativi BICAMERALI abbracciano vasti ambiti: leggi costituzionali, leggi di attuazione della Costituzione, leggi elettorali, tutto ciò che riguarda i rapporti con l’UE e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee, tutto ciò che attiene funzioni, organizzazione e organi di governo di comuni e città metropolitane, compresa la definizione delle linee generali per la costituzione delle associazioni di comuni, passaggio fondamentale anche per il superamento effettivo delle province.

Se al Senato non ci sarà una maggioranza omogenea con quella della Camera, potrebbe patirne la governabilità e potremmo avere una Camera bloccata da veti e ricatti.

La funzione di raccordo legislativo tra le Regioni e tra le Regioni e lo Stato sarà tutta da inventare (con LEGGI BICAMERALI) perché la Costituzione non individua strumenti e procedure.  Singolare che la modifica dell’art. 121 privi le Regioni del potere di presentare proposte di legge in Senato.

 

  1. “La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali limitate alla fissazione di “disposizioni generali e comuni”. Per la prima volta, non si assiste ad un aumento dei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione a dinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrente serve razionalizzare in un’ottica duale il riparto delle materie e comporta di per sé una riallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare, rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno di essi. Inoltre, l’impianto autonomistico delineato dall’art. 5 della Costituzione non viene messo in discussione perché la riforma pone le premesse per un regionalismo collaborativo più maturo, di cui la Camera delle autonomie territoriali costituirà un tassello essenziale. Con la riforma, peraltro, non viene meno il principio di sussidiarietà e dunque la dimensione di una amministrazione più vicina al cittadino rimarrà uno dei principi ispiratori della Costituzione”.

La riforma del riformato Titolo V sarà fonte di nuovi contenziosi perché a fronte della eliminazione delle materie concorrenti c’è la dilatazione delle materie trasversali, vale a dire quelle che maggiormente hanno generato i conflitti negli ultimi anni. Le materie trasversali sono quelle in cui lo Stato enuncia una finalità, “le disposizioni generali e comuni”, “le disposizioni di principio”, le “norme tese (…) ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale”… Queste materie non circoscrivono un ambito della legislazione, ma si intrecciano con competenze affidate alla potestà legislativa delle regioni. Proprio perché “trasversali”, si muovono e agiscono orizzontalmente nell’ordinamento, coinvolgendo interessi e ambiti molto diversi tra loro.

La nuova riforma non individua come stabilire i confini tra competenze statali e regionali e non realizza alcun centro istituzionale in cui i conflitti possano trovare la soluzione. Il Senato non potrà essere la Camera delle Istituzioni territoriali, sia per la modalità di elezione dei senatori (diversamente a quanto avviene in Germania, i nostri senatori non avranno un mandato politico, non saranno delegati dal governo regionale, non avranno vincolo di mandato), sia per la varietà e vastità delle funzioni che non costituiscono un raccordo con le competenze statali trasversali.

La nuova “clausola di supremazia” (art 117: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”), poiché rende illimitata la potestà dello Stato, comprime ulteriormente la potestà legislativa delle Regioni e sarà causa di conflittualità. La Clausola di supremazia è in grado di scardinare l’impianto autonomistico affermato nella prima parte della Costituzione. Interesse nazionale, unità economica, unità giuridica… non sono contenitori definiti; chi deciderà cosa sta dentro questi contenitori?

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C’era una volta il bicameralismo paritario

C’era una volta il bicameralismo paritario. Adesso con il DDL Boschi si passa al bicameralismo incasinato. Lo volete davvero?

Il tenore del nuovo bicameralismo si coglie dalla lettura del nuovo Art. 70 della Costituzione.

L’art. 70 OGGI
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

L’art. 70 DOMANI (forse)
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Chiaro e semplice, vero?

Sufficiente la lettura di questo articolo 70 per rendersi conto che la riforma non supera il bicameralismo.

E’ una inaccettabile semplificazione quella che tanti improvvisati costituenti renziani sbandierano ai quattro venti: “sarà solo la Camera a legiferare e il Senato parteciperà solo alle leggi costituzionali e a quelle che riguardano tutte le materie che coinvolgono le regioni“.

Non è cosi.

Non solo il Senato ha molteplici competenze legislative, ma non si può ignorare il primo comma dell’art 71: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Ogni senatore può proporre qualsiasi legge su qualsiasi argomento e se questa legge è approvata dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti, allora la Camera è tenuta a discuterla entro sei mesi ( vedi secondo comma dell’art 71).

Affermare che si supera il bicameralismo significa affermare il falso. Non va considerata come una opinione rispettabile ma non condivisa, è una menzogna.

La riforma costituzionale non supera il bicameralismo. Trasforma il bicameralismo paritario in bicameralismo incasinato.

Il Senato può intervenire su qualsiasi provvedimento; la Camera può ignorare le modifiche del Senato, ma intanto deve discuterle e deliberare nuovamente.

Il Senato deve intervenire su una serie di leggi bicamerali: leggi elettorali, leggi costituzionali, normativa europea, normativa relativa a comuni, città metropolitane e regioni, Trattati europei.

Il Senato ha un ruolo fondamentale nell’elezione del Presidente della Repubblica, dei membri del Consiglio Superiore della magistratura, di due giudici della Corte Costituzionale.

E non si può dimenticare che esiste la forte probabilità che in Senato si formi una maggioranza diversa da quella della Camera perché l’elezione dei senatori all’interno di ciascun Consiglio regionale non potrà che riflettere i rapporti di forza presenti in ogni Regione.

Il Senato ha tantissimi confusi poteri, conserva la totale iniziativa delle leggi e potrebbe essere in grado di bloccare la Camera dei deputati.

Leggete il testo di riforma costituzionale.

Solo leggendo il testo si comprende quanto sia arzigogolata, confusa, contraddittoria, inefficace.

Volete davvero passare al bicameralismo incasinato?

La democrazia decidente

La nuova riforma costituzionale riconferma la centralità del Parlamento; a una prima lettura, non si vede il motivo di tanta ostilità verso questa riforma.

In fondo, si tratta solo di una Costituzione scritta in modo confuso, che lascia troppi poteri al Senato, rischiando di creare nuove situazioni di ingovernabilità; nulla a cui non siamo già abituati. Ciò è riconosciuto anche da alcuni sostenitori della riforma.

Con la nuova riforma del Titolo V si ritorna al passato conflittuale tra Stato e Regioni?

Certamente sì, perché sono state abolite le materie concorrenti, ma l’ampliamento delle materie trasversali e la Clausola di supremazia (art 117 della nuova Costituzione) porteranno a una stagione di intensa conflittualità. Peccato, perché la conflittualità era avviata a soluzione, grazie alla intensa attività giurisprudenziale di questi ultimi quindici anni, ma anche su questo si può soprassedere.

Di positivo, per tanti, c’è la fine del bicameralismo paritario: il Senato non dovrà più dare la fiducia al Governo.

Non si supera il bicameralismo, perché il Senato conserva tanti e confusi poteri. Potrebbe costituire un elemento di ingovernabilità perché può legiferare su ogni materia (1° comma, art. 71) e, in ogni caso, deve obbligatoriamente esprimersi su leggi costituzionali, leggi elettorali, tutto ciò che riguarda le istituzioni elettorali, tutto ciò che riguarda l’Unione europea e la ratifica dei Trattati europei… e tanto altro ancora.

Pessimo il metodo di nomina dei senatori, demandato a ciascun Consiglio regionale che manderà in Senato, scegliendo con metodo proporzionale, qualche consigliere e un sindaco tra quelli della regione. Se avessimo già da tempo questo tipo di elezione, Minetti, Fiorito o il Trota… sarebbero potuti divenire senatori.

Un Senato che formalmente rappresenta le istituzioni territoriali, ma in realtà rappresenta le forze politiche di origine, senza un mandato politico e con il rischio che non ci sia una maggioranza politica. Un Senato che non potrà svolgere un raccordo tra l’attività legislativa delle regioni e tra le regioni e lo Stato, perché la riforma non individua strumenti concreti per realizzare questa funzione.

L’elezione del Senato rappresenta un vulnus per la democrazia: non si comprende perché una assemblea non eletta dai cittadini debba avere competenze differenziate che vanno dalla elezione del presidente della repubblica alla approvazione delle leggi costituzionali.

Una riforma monca, confusa che solleva un gran polverone quando per superare l’aspetto più condiviso bastava modificare due parole dell’art 94: il governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati (e non “delle due camere“).

Vista così, c’è già motivo di misurata preoccupazione.

Per comprendere appieno la portata della riforma, occorre leggerla insieme alla legge elettorale. Continua a leggere

L’Italia diventerà più efficiente?

Con questa riforma costituzionale l’Italia non guadagnerà proprio nulla sul piano dell’efficienza istituzionale.

Avremo differenti iter legislativi (secondo autorevoli analisti dei sistemi politici ne avremo ben 7), tutti potenzialmente portatori di conflitti. Potrà nascere un contenzioso infinito tra le due camere, tra parlamento e governo, tra questi e le regioni.

Anche questa riforma è una occasione persa per riformare i partiti al fine di introdurre democrazia e trasparenza nei processi decisionali, nella selezione dei candidati, nell’affidamento degli incarichi.

Inutile girarci intorno: i Partiti sono il primo motore del sistema di corruzione e di favoreggiamento della criminalità organizzata, ormai infiltrata in tutte le Istituzioni. Sono i partiti che selezionano i candidati e spesso li impongono nelle assemblee elettive, da anni rappresentative dei partiti e non degli elettori. I cittadini sono prima esclusi dalla selezione dei candidati, privati del diritto di scelta tra i candidati e quando possono scegliere sono limitati da un menù imposto che non concorrono a determinare.

Si afferma che l’attuale Senato rappresenta le sabbie mobili dell’attività legislativa. Si tenga presente che ogni governo repubblicano è sempre stato sostenuto dalle stesse formazioni politiche in entrambe le camere. Quindi, se una legge passa alla Camera e poi si insabbia in Senato significa che le forze politiche che sostengono il governo utilizzano il bicameralismo per contrattare tra loro. Il problema non sta quindi nell’obbligato passaggio da una camera all’altra, ma nel sistema e nella cultura dei partiti, nella qualità dei parlamentari e nei meccanismi di selezione dei parlamentari. Il bicameralismo esiste anche in Francia e, nonostante sia frequente avere tra le due camere maggioranze di diverso orientamento politico, non esiste il problema sabbie mobili. Il rischio è stato risolto con una Commissione paritetica bicamerale che interviene quando emerge un conflitto tra le attività legislative delle due camere.

In ogni caso, il Senato conserverà la pienezza della funzione legislativa e l’assenza di un mandato politico e di una maggioranza politica potranno portare il Senato in rotta di collisione con la Camera dei deputati nell’esercizio della funzione legislativa.

L’elezione indiretta nel nostro sistema potrebbe anche essere una cosa interessante, se non fosse realizzata in modo illogico e irresponsabile affidando una camera parlamentare alla più squalificata categoria di politici, a un corpo elettorale numericamente misero e con vincoli di scelta assurdi.  Il rischio è avere un organo costituzionale che rappresenterà solo interessi locali o, peggio, comitati d’affari. Un Senato in cui si rafforzerà il potere dei partiti e il rischio di infiltrazioni malavitose. Un regalo alla partitocrazia, un raccordo perfetto tra comitati d’affari locali e centri di potere nazionali.

Questa riforma è priva di coraggio, conservatrice, criminogena perché oggettivamente favorisce i potentati locali, i comitati d’affari, le oligarchie partitocratiche e le conventicole di ogni genere. Il risultato sarà nuova inefficienza e caos istituzionale.

 

Si veda anche

Il nuovo Senato in 5 mosse

La riforma del Titolo V della Costituzione

I costituenti fregnoni

I rappresentanti dei Partiti che occupano il Senato hanno approvato una modifica al famigerato art. 2 del testo di riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Sono tutti contenti, in particolare la gran parte dei dissidenti interni al PD, perché, dicono, è stato affermato un punto fondamentale e qualificante: saranno gli elettori a indicare coloro che tra i Consiglieri regionali andranno al Senato… a fare i dopolavoristi!

Ciarlatani.

Ecco cosa recita l’emendamento della ritrovata concordia: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge“.

Complimenti. In italiano significa poco e sul piano giuridico vale meno di zero.

In conformità alle scelte espresse dagli elettori” non ha alcun valore vincolante tenuto conto che la riforma costituzionale prevede che i consiglieri regionali eleggono CON METODO PROPORZIONALE i senatori tra i propri membri e tra i sindaci della Regione.

Da un lato si afferma che sono i consiglieri a eleggere tra loro i senatori, dall’altro lato si dice che lo fanno in conformità al voto degli elettori.

L’art. 2 appena approvato recita “I Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ELEGGONO, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori”.

I sindaci sono tutti eletti dagli elettori e i consiglieri sceglieranno un sindaco per regione: che significa scegliere in conformità?

Quindi, i Sindaci mandati a fare i dopolavoristi a Palazzo Madama non sono scelti in conformità alle scelte degli elettori perché tutti i sindaci sono conformi alle scelte degli elettori.

Delle due l’una: o la maggioranza dei senatori è costituita da imbecilli o si tratta di disonestà intellettuale.

Le scelte dei consiglieri\elettori saranno autonome; e non può, nel nostro sistema, essere diversamente. Sono invitati a fare delle scelte che somiglino e corrispondano a quelle effettuate degli elettori, ma come possono essere “conformi” alle scelte degli elettori?

Considerate le nostre disposizioni, nessuno può essere vincolato a votare “in conformità” al voto espresso da altri.

Sono forse tenuti a eleggere i più votati? NO

E più votati in assoluto o in rapporto ai voti raccolti da ciascun partito? BOH

Sono forse tenuti a rispettare le proporzioni tra i diversi gruppi consiliari? NO

E come potrebbero farlo? Non potrebbero, considerato l’esiguo numero di senatori che ogni regione dovrà eleggere. E poi, non tutti i Consiglieri sono eletti direttamente: ci sono quelli che entrano in Consiglio con il Listino del candidato alla Presidenza della Regione. Sono questi ultimi esclusi dal computo dei Consiglieri che devono eleggere i senatori? NO, al momento no!

Rifletteteci. Fate delle simulazioni sui diversi scenari che si potrebbero verificare… e vi renderete conto che è stata scritta una autentica fregnaccia!

Cosa autorizza certi senatori a raccontare che saranno gli elettori a scegliere i Senatori? Risposta: l’imbecillità o la malafede, o un mix di entrambe le cose.

Se sono scelti o indicati dagli elettori a che serve che i Consiglieri Regionali li eleggano? Boh!

Devono convalidare l’elezione fatta dagli elettori?

Siamo al delirio!

Poi, cosa c’entra con il Senato rappresentativo delle Istituzioni Territoriali la nomina, facoltativa, da parte del Presidente della Repubblica di cinque Senatori per meriti analoghi a quelli degli attuali Senatori a vita?

E i Senatori a vita attuali, che fine fanno? Tranquilli, sono confermati, al momento. Quindi, il numero dei Senatori è mobile: 95 + gli ipotetici magnifici 5 del PdR + gli attuali Senatori a Vita.

Che si tratti di una epidemia di demenza senile?

Cambio sesso: il verso del cambiamento

renziTWBisogna cambiare, non si può restare fermi. A ogni costo occorre cambiare.
Credo che ci resti solo di cambiare… sesso.
Quasi quasi, cambio sesso!

Tutto il resto è già cambiato in questi decenni, il mondo è cambiato. La nostra Costituzione, il mondo del lavoro, la legge elettorale, i partiti politici… tutto è cambiato.
Ma non ho ancora cambiato sesso.

Sempre più spesso alle critiche che esprimo sulla proposta di legge elettorale in discussione e sulla riforma della Costituzione e sul sistema politico nel suo insieme… ricevo come risposta “bisogna cambiare“, “non si può stare fermi” persino rafforzando questa ferma convinzione anche con la consapevolezza che il cambiamento possa essere in peggio. Continua a leggere