I pinocchi del SI

Il prof. Carlo Fusaro tiene da tempo una rubrica su l’Unità dal significativo titolo “I PINOCCHI DEL NO”, dedicata “alle teorie del tutto infondate e fasulle”.

Nel suo articolo del 24 agosto 2016 commenta alcune “trovate strampalate” – a suo dire – del prof. Alessandro Pace, Presidente del Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale, nonché professore emerito di diritto costituzionale nell’Università “La Sapienza” di Roma.

Leggiamo Carlo Fusaro: “sostiene Pace che -addirittura- la riforma violerebbe il principio della sovranità popolare (sancito dall’art. 1 Cost.), perché grazie ad essa concorrerebbe a fare le leggi un organo, il nuovo Senato, non composto da «rappresentanti del popolo». Ora che il nuovo Senato sarà eletto in secondo grado (e non direttamente dai cittadini) è ben vero: ma in ogni caso sarà tutto composto da rappresentanti del popolo, visto che-salvo errore -lo sono sia i sindaci sia i consiglieri regionali. Ma al di Ià di questo non marginate dettaglio, Ia tesi di Pace è davvero spiazzante e non è mai stata sostenuta da alcuno né in Italia né all’estero: perché in tutti gli ordinamenti bicamerali (Svizzera ed Usa a parte: infatti non sono regimi parlamentari) le seconde camere non elettive e/o non interamente elettive concorrono serenamente, da sempre, al processo legislativo: dappertutto. Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Insomma la tesi del presidente del No, dal punto di vista del diritto costituzionale è una pura balla, una mera invenzione.

Prima di approfondire le affermazioni di Fusaro, occorre comprendere cosa sia la “rappresentanza del popolo”, perché da come scrive il prof. Fusaro sembrerebbe che qualsiasi persona eletta sia un “rappresentante del popolo”.

Non è così e Fusaro lo sa bene.

A Costituzione vigente spetta solo ai parlamentari il privilegio di rappresentare la Nazione.

La cosa non è insignificante giacché la riforma costituzionale priva i Senatori del titolo di rappresentanti della Nazione.

E’ la rappresentanza della Nazione concetto distinto da rappresentanza del popolo?

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Da Piccoli a Letta: 40 anni di finanziamento pubblico ai partiti

prendi i soldiNel 1974 il Parlamento approva la legge n. 195 che introduce il finanziamento pubblico ai partiti. Pochi colsero allora come oggi la natura incostituzionale e partitocratica della legge Piccoli che introduceva il finanziamento pubblico ai partiti. L’art. 3 prevedeva che il finanziamento andava ai gruppi parlamentari “per l’esercizio delle loro funzioni” e per “l’attività propedeutica dei relativi partiti” e obbligava il gruppo parlamentare a versare “una somma non inferiore al 95% del contributo riscosso” ai partiti; parallelamente, introduceva il finanziamento per l’attività “elettorale” dei partiti. Si configurava una evidente e palese violazione dell’art. 67 della Costituzione poiché il parlamentare è per Costituzione indipendente e senza vincolo di mandato. La legge 195/1974 instaura una commistione tra due identità giuridiche distinte: il Gruppo parlamentare, che è parte della struttura legislativa dello Stato e quindi certamente figura di diritto pubblico, e il Partito, che invece è regolato dal diritto privato e si configura come un’associazione di fatto. In forza della legge il gruppo parlamentare si ritrovava ad avere una posizione debitoria verso il partito. Inoltre, la legge finanziando i partiti già presenti in Parlamento introduceva un elemento di vantaggio rispetto ai nuovi soggetti politici, cristallizzando i rapporti di forza e le posizioni acquisite in chiara violazione dell’art. 49 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini di associarsi in partiti si configura in un diritto di serie A per i cittadini che si associano a quelli già esistenti e in un diritto di serie B per coloro che si associano a partiti nuovi. Danno ulteriormente aggravato nel caso una nuova formazione non riuscisse a raggiungere il quorum per entrare in Parlamento: il finanziamento era riservato a chi raggiungeva almeno “un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi”. Ovviamente, anche chi non raggiungeva il quorum aveva sostenuto delle spese; il finanziamento pubblico, lungi dal favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, mirava a consolidare posizioni di potere cristallizzate in Parlamento. Continua a leggere