La FLAT TAX

Berlusconi propone la flat tax al 23% con impegno a ridurla; Salvini addirittura rilancia con una flat tax al 15%. Entrambi prevedono un’area di NO Tax e detrazioni per i redditi inferiori.

Afferma Berlusconi: “Abbiamo calcolato che con la flat tax il primo anno ci saranno entrate minori dell’erario per 30 o 40 miliardi, ma andiamo a recuperare tra gli 87 e i 130 miliardi, quindi calcoliamo che entreranno almeno 40 miliardi di tasse in più derivanti dalla non evasione e dalla non elusione”.

Sono cifre al vento, prive di qualsiasi fondamento.

Se analizziamo i dati correnti (fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarazioni 2016 su redditi 2015, http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/index.php?tree=2016) scopriamo che circa 10 milioni di contribuenti hanno un’imposta pari a zero: sono contribuenti con livelli reddituali talmente bassi da essere esonerati o che godono di detrazioni che azzerano l’imposta lorda. Questi contribuenti non sarebbero toccati dall’introduzione della flat tax che invece riguarderebbe 30,9 milioni, il 76% dei contribuenti.

La flat tax al 23%, pari all’aliquota più bassa oggi in vigore, avrebbe però un impatto solo su 22,2 milioni di contribuenti su questi 30,9 milioni, vale a dire su coloro che presentano un reddito superiore a 15 mila euro perché già adesso fino a questo importo si applica l’aliquota del 23% di Irpef.

Quindi, nel 2015 i contribuenti con un reddito superiore a 15 mila euro erano 22,2 milioni e 2,1 milioni di questi dichiaravano più di 50 mila euro. I contribuenti che superano la prima aliquota pagano il 27% sui redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro, il 38% sui redditi tra i 28.001 e i 55.000 euro, il 41% sui redditi tra i 55.001 e i 75.000 euro e del 43% sui redditi oltre i 75 mila euro.

E’ su questi contribuenti con un reddito Irpef superiore a 15 mila euro che grava l’87% dell’Irpef, pari a 187 miliardi su un totale di 214 miliardi di imposta lorda.

Se questi contribuenti pagassero il 23% avremmo una perdita di gettito fiscale pari indicativamente a 40-45 miliardi.

Come potremmo recuperare queste somme dall’elusione e dall’evasione fiscale? Continua a leggere

Il trasformismo

Con il termine trasformismo indichiamo il passaggio da una forza politica all’altra, persino dalla opposizione alla maggioranza. Il trasformismo inquina il confronto politico soprattutto in un sistema in cui gli eletti non sono direttamente votati dagli elettori, ma siedono in Parlamento per la collocazione in lista decisa dai vertici di partito.

Questo trasformismo assume il sapore della compravendita e attiene più alle logiche del potere personale che alle scelte politiche nell’interesse della Nazione. Il passaggio da una squadra all’altra è spesso accompagnata da compromessi, clientelismo, concessioni a comitati d’affari locali … senza attinenza alcuna con le scelte programmatiche e\o ideologiche originarie.

Il trasformismo è duramente criticato da tutti e alcune forze politiche ne hanno fatto oggetto metodico di denuncia e censura senza tuttavia sviluppare adeguate misure di contrasto, senza elaborare proposte di legge per contrastare il trasformismo e senza dotarsi di strumenti idonei all’interno della propria forza politica per non alimentare il trasformismo. Continua a leggere

Grasso e la rivoluzione silenziosa del Senato

In tanti dibattiti sulla revisione costituzionale Boschi-Renzi ho sostenuto la tesi che molti problemi e oserei dire perversioni del nostro Parlamento dipendono soprattutto dal sistema dei partiti.

Certo, ai Costituenti possiamo attribuire la responsabilità di non aver recepito la lucida proposta di Calamandrei che in Assemblea Costituente affermò con riferimento ai Partiti “E allora si sarebbe desiderato che nella nostra Costituzione si fosse cercato di disciplinarli, di regolare la loro vita interna, di dare ad essi precise funzioni costituzionali”, invece, tutto è stato affidato a una legge ordinaria e sappiamo come negli anni è stato sempre di più compresso il diritto di elettorato passivo e negato agli elettori il diritto di scelta dei candidati e tra i candidati.

Sostenevo, in quei dibattiti, che molti dei nostri problemi di efficienza parlamentare dipendono dai regolamenti e dalla cultura partitica.

Il primo di questi problemi si chiama trasformismo, che in questa legislatura ha raggiunto vette incredibili: a ottobre 2017 abbiamo assistito a 535 cambi di casacca che hanno interessato 343 parlamentari; il 36% dei nominati ha cambiato collocazione politica e molti di questi anche più volte.

Qualcuno ritiene che questo problema si risolve introducendo il vincolo di mandato, cosa che richiede una modifica costituzionale. Non ritengo sia la soluzione perché nella realtà il nostro sistema elettorale, le leggi che regolano i partiti e i regolamenti parlamentari creano il più subdolo e potente vincolo di mandato che la perversione partitocratica potesse immaginare.

Tutto inizia con il potere totalitario degli organismi di partito di decidere CHI candidare.

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Berlusconi o Di Maio?

Berlusconi o Di Maio?

Domanda imbarazzante? No, fuorviante e ingannevole.

Nel nostro sistema parlamentare non ci troviamo nella condizione di dover scegliere tra A e B; può piacere o non piacere ma è così. Mai ci siamo trovati in questa situazione perché nessun governo della Repubblica è stato eletto dai cittadini e mai i cittadini hanno votato il candidato premier disgiuntamente dalle liste di partito (vedi modello elettivo per i sindaci).

Porre, quindi, queste alternative equivale a rafforzare una percezione distorta della realtà politica e istituzionale: si offre una lettura politica in cui l’immaginazione e la messinscena prevalgono sulla realtà.

Continuare a proporre una contrapposizione tra due soggetti, come fossimo allo showdown, non aiuta a comprendere la realtà e a favorire il corretto confronto tra le forze politiche.

Il nostro sistema di governo è di tipo parlamentare: gli elettori scelgono i propri rappresentanti politici e questi dovranno trovare il comun denominatore per costituire una maggioranza e sostenere un governo, che nasce in Parlamento. Continua a leggere

Misfatti elettorali

Misfatti Elettorali

Da Acerbo a Rosato

Viaggio tra i sistemi elettorali

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/369398/misfatti-elettorali/

Un intenso viaggio tra i sistemi elettorali dalla famigerata legge Acerbo alla nuovissima legge Rosato, battezzata rosatellum-bis …già evidenziando con il nomignolo che siamo sulla nefasta scia che ci accompagna da decenni: mattarelum, porcellum, italicum e infine rosatellum-bis ma sappiamo che è una legge di transizione e già dalla prossima legislatura si parlerà ancora di legge elettorale.

Dagli inizi degli anni novanta del secolo scorso il sistema politico non riesce a dare al Paese lo strumento necessario e irrinunciabile per il funzionamento delle istituzioni rappresentative: una legge elettorale ragionevole e compatibile con il nostro sistema costituzionale.

Dopo tanti giochi di prestigio il Parlamento ha partorito a pochi mesi dal voto una nuova legge che ha subito suscitato polemiche per come è stata approvata e per quanto in essa previsto.

Tutti dovremmo avvertire la necessità di capire e saperne di più di una legge che è alla base del sistema democratico, perché i problemi reali dei cittadini sono senza dubbio altri ma il luogo in cui si dovrebbero affrontare questi problemi è proprio quel Parlamento che prende forma sulla base della legge elettorale. Essenziale, allora, comprendere il funzionamento dei sistemi elettorali e come vanno interpretati in funzione del sistema costituzionale.

Perché il voto torni a essere un dovere civico e non un rito.

Gesti simbolici e istituzionali

La decisione del Presidente del Senato, Pietro Grasso, di lasciare il PD e confluire nel Gruppo Misto ha suscitato prevedibili polemiche.

Qualcuno aveva invitato Grasso a dimettersi dalla carica di presidente; “Dimettiti se hai la schiena dritta”, disse qualcuno. E giustamente Grasso ha replicato che “può essere più duro resistere che abbandonare con una fuga vigliacca”.

Personalmente apprezzo la scelta, dal forte valore simbolico e politico, di Grasso e trovo preoccupante la sordità di Renzi … e di tanta mediocre politica.

Osservo però che tutto il dibattito è avvitato sulla fittizia contrapposizione su dimissioni o restare nella carica di presidente.

Mi chiedo perché ci limitiamo fino al punto di rendere impossibile la soluzione dei problemi.

Infatti, le dimissioni da Presidente del Senato non avrebbero risolto proprio nulla, come nulla risolve l’uscita dal PD. Entrambi sono gesti dal forte valore simbolico che lasciano esclusivamente al destinatario del messaggio simbolico trarre le conclusioni … se vorrà trarle; oppure ignorare anche questo messaggio, come ha fatto sinora.

Esiste invece un gesto molto semplice, perché ISTITUZIONALE, che avrebbe posto le condizioni per RISOLVERE il problema: negare la fiducia e aprire presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato perché un organo (l’Esecutivo) usa un potere che gli è legittimamente riconosciuto, ma in modo tale da impedire o menomare l’uso di un altro potere spettante a diverso organo (il Senato, potere legislativo).

Il voto di fiducia su una legge o parte di essa poggia sul rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, nel presupposto che la legge in questione sia essenziale o necessaria per la realizzazione del programma di Governo.

Tale presupposto è con evidenza inesistente quando parliamo di legge elettorale che per definizione serve a eleggere il nuovo Parlamento che darà vita a un nuovo Governo. Quindi, negare la fiducia e aprire un conflitto nella unica sede istituzionale che è in grado di dare una risposta certa e risolutiva … sarebbe stato un comportamento istituzionale risolutivo a tutela della dignità del Parlamento e delle funzioni dei parlamentari, che subiscono l’imposizione della fiducia per evitare conseguenze imprevedibili.

Il ricorso alla fiducia, in questa situazione, si presenta come un vero e proprio abuso di potere che fa leva sul ricatto dell’esercizio provvisorio come unico sbocco possibile se non si poneva il voto di fiducia, come ha affermato lo stesso Gentiloni … Peccato che è ponendo la fiducia che Gentiloni ha esposto il Paese al rischio dell’esercizio provvisorio.

Ergo, ha ricattato i parlamentari abusando di una facoltà.

Allora, al di là dei gesti simbolici, è chiedere troppo che chi rappresenta una Istituzione abbia la responsabilità della propria funzione?

Lo so, sono esigente … e credo che dobbiamo imparare a esserlo con chi rappresenta le Istituzioni repubblicane perché non è possibile che ci trasciniamo in eterno qualsiasi problema senza mai risolverne uno.

Nei prossimi anni parleremo ancora di legge elettorale o, in ogni caso, se ne occuperanno i Tribunali e quindi anche il Parlamento.

Non esiste alcun Paese che in 24 anni ha approvato 4 leggi elettorali nazionali senza nemmeno applicare la terza.

Per la cronaca, non è vero che si tratti di un record avere cancellato una legge elettorale senza nemmeno applicarla. C’è un precedente, proprio in Italia: la riforma elettorale approvata con legge 15 febbraio 1925, n. 122, poi recepita nel Testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, che reintrodusse il collegio uninominale … non fu mai applicata! Si passò alle elezioni plebiscitarie con cui nel 1929 e 1934 si procedette alla semplice approvazione dei candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo.

Dopo tanti anni siamo approdati a un pluripartitismo in cui scegliamo il Partito “approvando” la lista che ciascun partito in modo opaco decide di presentare: dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

C’è qualcosa che non torna!

Perché ci vuole la preferenza

Il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione specifica che il voto deve essere “DIRETTO”, tanto per la Camera quanto per il Senato.

Che significa “diretto”?

Significa che gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.).

Con il voto, per Costituzione, l’elettore sceglie i propri rappresentanti e non concede una delega a una associazione, a un movimento, patronato o sindacato … Se succedesse ciò non saremmo in un regime democratico ma in un regime partitocratico realizzando il passaggio dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

Il referendum del 1991, spesso impropriamente e semplicisticamente ricordato, non ha abolito la preferenza ma ridotto il numero delle preferenze a UNA soltanto.

Non è mai esistita una proposta referendaria per abolire tout court la preferenza anche perché già nel 1975 la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 aveva sancito che i Partiti nel decidere autonomamente l’ordine di presentazione dei candidati nelle liste “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Guarda caso, questa sentenza è stata richiamata dalla Corte anche nella sentenza n. 1/2014 relativa al porcellum, ma il dato sfugge alla gran parte dei distratti commentatori che citano questa sentenza (chissà se l’hanno letta!).

Le condizioni stabilite dalla nuova legge elettorale sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”.

In sostanza, ancora una volta le norme di questa nuova legge “escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014).

Non dimentichiamo che ancora una volta la Corte ha sollecitato le forze politiche alla attuazione dell’art. 49 della Costituzione. Infatti, scrivono i Giudici che le funzioni dei partiti devono, “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.” Mentre “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”.

Non solo l’elettore non può scegliere tra i candidati ma non può nemmeno contribuire alla selezione di chi candidare.

Il fatto che le liste siano corte e quindi con pochi candidati, non risolve minimamente il problema perché il voto avrà sempre degli effetti diversi da quelli espressi dall’elettore: se vota il candidato uninominale vota anche le liste collegate e se vota una lista il voto è valido anche per l’elezione del candidato uninominale; inoltre, il voto ovunque dato può determinare l’elezione di altri candidati in altri collegi perché il voto non esaurisce i propri effetti nel collegio in cui è stato espresso: entra in un totalizzatore nazionale e poi i seggi saranno assegnati in base alla classifica nazionale dei candidati di ciascuna lista.

Il numero ridotto dei candidati di ogni lista presentata in ciascun collegio favorisce la conoscibilità degli stessi ma questo non è sufficiente a rendere la normativa conforme alla Costituzione perché il voto deve espressamente essere DIRETTO e, come minimo, occorre che con il voto l’elettore contribuisca a eleggere esclusivamente quel gruppo ridotto di candidati che ha espressamente votato. Invece, ciò non succede sia perché c’è sempre lo slittamento del voto dalla lista al candidato uninominale e viceversa, sia perché il voto entra in un totalizzatore nazionale e può determinare l’elezione di altri candidati di altri collegi.

Il porcellum rosatellum non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito o un candidato uninominale con effetto strascico sulle liste collegate, la cui composizione è rimessa ai partiti, rende il voto sostanzialmente “indiretto, ma i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e l’art. 67 della Costituzione presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

I partiti non possono sostituirsi agli elettori

Vitalizi: tra equità e demagogia

Si discute di vitalizi parlamentari e si inciampa nella classica fallacia logica.

L’assunto è che i parlamentari vadano in pensione come tutti gli altri.

Ma a quale “tutti gli altri” vanno assimilati i parlamentari?

Non esiste, infatti, un gruppo omogeneo in cui rientrino “tutti gli altri” che non siano parlamentari.

Se per “tutti gli altri” intendiamo i cittadini che non sono parlamentari è evidente che costoro schematicamente rientrano in uno dei seguenti gruppi:

  • Retributivo: sono coloro che avevano maturato 18 anni di contributi con la legge Dini (1995) e sono andati in pensione entro il 2011
  • Misto: sono coloro che non avevano maturato 18 anni di contributi al 1995 e quindi conservano il calcolo retributivo pro-rata, quindi limitatamente agli anni maturati sino alla legge Dini, e passano al contributivo per gli anni successivi. In questo sistema misto rientrano anche coloro che avevano maturato 18 anni di contributi nel 1995 ma sono andati in pensione dal 2012 in poi (legge Fornero dicembre 2011). Ovviamente, l’importo della pensione diminuirà con l’aumentare degli anni calcolati con il contributivo
  • Contributivo: sono coloro che, essendo entrati nel mondo del lavoro dopo la riforma Dini, avranno un trattamento pensionistico puramente contributivo.

A oggi, quindi, la quasi totalità dei pensionati da lavoro gode di un sistema retributivo; pochi hanno un sistema minimamente misto, si tratta di coloro che sono andati in pensione dal 2012 a oggi. Nei prossimi anni assisteremo all’aumento dei “misti” e poi arriveranno i puri contributivi.

A quale gruppo di “non parlamentari” vogliamo adeguare i parlamentari?

Anche i parlamentari possono essere distinti in più gruppi:

  • Gli eletti per la prima volta nel 2013 sono assoggettati al trattamento previdenziale della pensione del parlamentare che matura dopo 4 anni e 6 mesi di mandato parlamentare e al compimento di 65 anni; età che può scendere sino a 60 anni in ragione degli anni di mandato elettivo aggiuntivi ai primi cinque. L’assegno è calcolato con metodo contributivo.
  • I parlamentari già in carica al 1º gennaio 2012 ai quali si applica il sistema misto pro-rata: la loro pensione risulterà dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal 2012 in poi e calcolata con il sistema contributivo. Il trattamento pensionistico matura al conseguimento del duplice requisito anagrafico e contributivo: l’ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni e di aver compiuto 65 anni di età. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni.
  • Gli ex parlamentari che hanno maturato il diritto al vitalizio prima del 2012 e percepiscono un assegno particolarmente generoso rapportato al numero di anni di legislatura.

Quindi, quando si afferma “i parlamentari vadano in pensione come tutti gli altri” cosa si intende affermare?

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Il reato di propaganda del regime fascista

Fa discutere la proposta di legge n. 3343, primo firmatario Fiano, attualmente in discussione al Parlamento, relativa al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

La proposta Fiano aggiunge nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 il seguente art. 293-bis:

“Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

I fatti di cronaca ci testimoniano che comportamenti riconducibili alla propaganda o apologia del fascismo sono talvolta puniti e talaltra sono ritenuti non punibili.

Per esempio, la sentenza n. 37577 emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione il 12 settembre 2014 ha confermato la sentenza di condanna per gli imputati ritenuti responsabili del reato previsto e punito dalla Legge 30 giugno 1952, n. 645, articolo 5, “per avere – durante un incontro pubblico tenutosi in memoria delle vittime delle Foibe – compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, consistenti nell’urlare in coro presente e nel fare il saluto romano”. La Cassazione motiva così la decisione: “E’ stata infatti dai giudici del merito correttamente ricostruita la vicenda, con evidente rilievo non del gesto e delle grida compiuti “in quanto tali” ma in un particolare contesto, ossia durante una pubblica manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe, il che costituisce condotta rispondente non solo al modello legale di riferimento ma alla stessa interpretazione adeguatrice testé ricordata. Il fatto che gli altri partecipanti alla manifestazione condividessero – come prospettato – l’ideologia fascista ed il ricorso agli atti simbolici nulla toglie alla pericolosità concreta della condotta, anzi ne rappresenta una conferma, trattandosi di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione tra più soggetti, nè rileva il mancato compimento – durante la manifestazione – di atti di violenza che avrebbero dato luogo ad incriminazioni diverse ed ulteriori”.

Non è, pertanto, il gesto in sé a essere incriminato e punito ma il contesto pubblico in cui tale gesto si compie e la finalità che assume.

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Lo straniero

Lo straniero: ospite o nemico.

Da sempre così è percepito il “forestiero” e ancora oggi siamo invischiati in questo dualismo, appena appena aggiornato.

Da tempo, infatti, il confronto è tra accoglienza e respingimento.

Da questo conflitto non riusciamo a venirne fuori perché diamo molta importanza all’aspetto dello scontro, che esiste in ogni conflitto, e poca alle opportunità che ogni conflitto ci offre.

Opportunità di riconsiderare priorità, bisogni, aspettative, diritti, doveri, equilibri …

La storia dell’umanità è storia di migrazioni, spesso ostili. Così cadde l’impero romano sotto la pressione dei “barbari” … e la storia prese un nuovo corso.

Allo stesso modo, le esplorazioni hanno portato a nuovi rapporti con civiltà sconosciute, ma non era solo il desiderio di scoperta che muoveva gli esploratori. Dietro c’erano interessi economici, avventurieri, popoli e territori da colonizzare … E questo andazzo è proseguito sino a ieri e, sotto forme più economiche e meno militari, prosegue tuttora in tante parti della palla terrestre.

Oggi, dovremmo chiederci cosa porta così tante persone a rischiare la vita pur di approdare nel vecchio continente europeo.

Possiamo impedire l’approdo delle imbarcazioni, non consentire alle navi di soccorso delle ONG di entrare nelle acque territoriali dei paesi da cui partono gli immigrati o persino di raggiungere i nostri porti … ma sarebbero palliativi inadeguati a risolvere il problema.

Probabilmente fermeremmo temporaneamente il flusso provocando poi un’onda anomala che ci investirebbe inesorabilmente.

Quel che sta succedendo è, in fondo, la conseguenza del successo del nostro modello consumistico-produttivo che abbiamo esportato in tutto il mondo.

Esportazione che si è sempre accompagnata con politiche predatorie, violenze e sopraffazioni …

Va quindi trovato un nuovo equilibrio, che non ignori i tanti errori del passato lontano e recente, rispettoso dei diritti umani e della assoluta necessità di pacifica convivenza. Continua a leggere