L’ineleggibilità di Berlusconi

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Superando le tifoserie tra berlusconiani e anti-berlusconiani dovremmo riflettere sul significato della proposta finalizzata a dichiarare la ineleggibilità di Berlusconi. L’uomo è in Parlamento dal 1994 e la legge è del 1957. Il tema è stato affrontato e chi doveva decidere ha deciso per l’eleggibilità. Oggi il tema si ripropone e si afferma che ci sono più probabilità di spuntarla perché “sono cambiati gli equilibri politici” (Padellaro, 15 marzo 2013 alla trasmissione Zeta).

In effetti, che cosa è cambiato rispetto all’applicazione della legge? E’ cambiato il clima politico.

Ciò significa che LO STATO DI DIRITTO e IL SENSO DI LEGALITA’ dipendono da un equilibrio politico, vale a dire NON ESISTONO.

Il tema da porre, ben più importante di Berlusconi (prodotto dei problemi italiani che ha contribuito a rafforzare ma non causa degli stessi), è dunque CHI deve valutare la ELEGGIBILITA’ di un parlamentare poiché con evidenza la Giunta che se ne occupa risulta totalmente inadeguata perché opera non in forza di diritto ma in forza di equilibri politici. Ovvero, interessi di parte.

Se oggi il comitato chiamato a decidere sulla eleggibilità di Berlusconi dovesse prendere una decisione diversa rispetto al passato confermerebbe che non ci sono quegli elementi di certezza già dal 1972 richiesti dalla Corte Costituzionale. In più, confermerebbe l’inadeguatezza di un organo politico a DECIDERE su questioni di diritto.

In altre parole, andiamo oltre il caso in sé e interroghiamoci sulla necessità di cambiare la normativa per affidare a un organo terzo rispetto al Parlamento la valutazione di ineleggibilità. Detto ciò sono convinto che sia stata data sinora una interpretazione cavillosa e non sostanzialista della legge del 1957: Berlusconi non doveva essere dichiarato eleggibile.

Parlamento e Legalità

Parlamento e legalità: due termini che si elidono a vicenda.

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Il Parlamento deve in taluni casi discutere l’autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare o addirittura sulla richiesta di arresto di un parlamentare. Il Parlamento deve decidere sulla ineleggibilità dei parlamentari e tale giudizio è condizionato dagli equilibri politici e non da norme stringenti come impone la Costituzione e da tempo sancisce la Corte Costituzionale. Continua a leggere

Appello a Boldrini e Grasso

 

L’art. 122 della Costituzione al comma 2 recita: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.

La norma costituzionale è incredibilmente chiara, precisa, tassativa. Non prevede eccezioni, non rinvia a leggi ordinarie per regolare sospensioni o transizioni tra una carica elettiva regionale e una parlamentare.

Succede però regolarmente che consiglieri regionali siedano in Parlamento, discutano, votino in aperta violazione della Costituzione. Nessuna norma di legge o regolamentare può sospendere la Costituzione.

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Affinché i vostri discorsi d’insediamento, gentili Presidenti, non si traducano sin da subito in vuota retorica di circostanza, cosa avete intenzione di fare immediatamente perché cessi lo scempio della Costituzione? Continua a leggere