Costituenti infingardi e frottolosi

Costituenti infingardi e frottolosi

Considerato quanto successo con il porcellum e le forti critiche sull’italicum, il nuovo porcus italicus, l’art. 73 della nuova Costituzione introduce la procedura speciale di giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

I sostenitori della Riforma presentano questa novità come un punto a favore; infatti, appena approvata la riforma costituzionale, consentirebbe il giudizio sull’italicum.

La riforma prevede che la legge elettorale per la Camera e quella per il Senato siano sospese per dieci giorni dalla loro approvazione (per l’italicum eccezionalmente i 10 giorni decorrono dalla approvazione della riforma), per dare la possibilità a un quarto dei deputati o un terzo dei senatori di presentare ricorso motivato presso la Corte Costituzionale per la valutazione sulla legittimità costituzionale. La Corte si esprime entro 30 giorni e in caso di giudizio di illegittimità costituzionale la legge stessa non può essere promulgata.

Però, se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata.

Vorrei dirvi che è una burla, ma a essere dei burloni sono questi infingardi e frottolosi costituenti.

In sostanza, la maggioranza che ha approvato l’italicum potrebbe in ogni caso promulgare la legge appellandosi all’urgenza; in futuro, alla Camera un solo partito avrà la maggioranza assoluta e potrà riscrivere la legge elettorale e promulgarla anche a fronte di un giudizio di illegittimità costituzionale.

In cosa consiste la garanzia democratica?

Poiché ccà nisciuno è fesso, ci sono già dei ricorsi contro l’Italicum e diversi Tribunali hanno rinviato il tutto alla Corte costituzionale, scongiurando così che tutto sia nel caso affidato a una arbitraria valutazione di urgenza. Continua a leggere

Eleggiamo il nuovo senato

Per l’elezione del nuovo Senato occorre fare riferimento all’art 57 della nuova Costituzione.

Dopo averci spiegato, all’art 55, che la Camera dei deputati rappresenta la Nazione e il Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, con l’art 57 si definisce la composizione del Senato.

Il primo comma recita dell’art 57:

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.”

Già qui non si comprende quale sia la funzione dei senatori di nomina presidenziale, in una assemblea che rappresenta le Istituzioni territoriali, giacché il Presidente procede alle nomine di “cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” (art 59).

Andiamo oltre.

Come sono eletti i 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali?

Sono eletti dai consigli regionali con metodo proporzionale (secondo comma art 57): “I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.Continua a leggere