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Costituenti infingardi e frottolosi

Costituenti infingardi e frottolosi

Considerato quanto successo con il porcellum e le forti critiche sull’italicum, il nuovo porcus italicus, l’art. 73 della nuova Costituzione introduce la procedura speciale di giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

I sostenitori della Riforma presentano questa novità come un punto a favore; infatti, appena approvata la riforma costituzionale, consentirebbe il giudizio sull’italicum.

La riforma prevede che la legge elettorale per la Camera e quella per il Senato siano sospese per dieci giorni dalla loro approvazione (per l’italicum eccezionalmente i 10 giorni decorrono dalla approvazione della riforma), per dare la possibilità a un quarto dei deputati o un terzo dei senatori di presentare ricorso motivato presso la Corte Costituzionale per la valutazione sulla legittimità costituzionale. La Corte si esprime entro 30 giorni e in caso di giudizio di illegittimità costituzionale la legge stessa non può essere promulgata.

Però, se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata.

Vorrei dirvi che è una burla, ma a essere dei burloni sono questi infingardi e frottolosi costituenti.

In sostanza, la maggioranza che ha approvato l’italicum potrebbe in ogni caso promulgare la legge appellandosi all’urgenza; in futuro, alla Camera un solo partito avrà la maggioranza assoluta e potrà riscrivere la legge elettorale e promulgarla anche a fronte di un giudizio di illegittimità costituzionale.

In cosa consiste la garanzia democratica?  

Poiché ccà nisciuno è fesso, ci sono già dei ricorsi contro l’Italicum e diversi Tribunali hanno rinviato il tutto alla Corte costituzionale, scongiurando così che tutto sia nel caso affidato a una arbitraria valutazione di urgenza.

Detto ciò, è innegabile che la norma in sé, sebbene susciti perplessità, rappresenti una novità, ma non depone a favore di questi costituenti, che si contraddicono e si smentiscono mentre scrivono la Costituzione, e dei loro sostenitori che spacciano falsità per verità.

Sulle leggi di iniziativa popolare c’è la garanzia della discussione, affermano i sostenitori della riforma. NO, “La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (art. 71). Quel che si garantisce, e non si sa in che tempi, è che un regolamento stabilirà tempi, forme e limiti per la discussione e non che le proposte di iniziativa popolare  saranno discusse.

Ci sono i referendum propositivi, affermano i sostenitori della riforma. NO, c’è la previsione dei referendum propositivi la cui introduzione dipenderà da una legge bicamerale (art. 71). La legge sui referendum previsti dalla attuale Costituzione è arrivata solo nel 1970!

Le opposizioni sono tutelate da uno specifico Statuto, affermano i sostenitori della riforma. NO, si affida al regolamento della Camera la stesura dello Statuto delle opposizioni (art. 64) e il regolamento è deciso a maggioranza assoluta. Ergo, il partito che alla Camera avrà la maggioranza assoluta deciderà come tutelare i diritti delle opposizioni, senza che la Costituzione stabilisca nemmeno il “minimo sindacale”!

I senatori saranno eletti su indicazione degli elettori, affermano i sostenitori della riforma. NO, saranno eletti dai Consiglieri (art. 57) e solo per i consiglieri (e non per i sindaci) ci sarà una elezione in conformità di cui nessuno sa cosa significhi; in ogni caso per 21 su 95 non è prevista nemmeno questa pagliacciata della conformità.

I senatori non saranno remunerati, affermano i sostenitori della riforma. NO, il testo prevede che i deputati debbano ricevere una indennità (art. 69), non dice nulla a riguardo dei senatori; nulla impedisce che percepiscano una diaria, come attualmente succede per tutti i parlamentari, anche se la Costituzione nulla dice a proposito della diaria.

I senatori godono di prerogative come i deputati ma solo per le attività parlamentari, dicono i sostenitori della riforma. NO perché l’art. 68 non è stato modificato e il deputato non ha prerogative solo inerenti l’attività parlamentare: “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.

Per sostenere la riforma costituzionale gli infingardi e frottolosi costituenti ricorrono sistematicamente a mistificazioni e falsità.

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