Metodo Democratico

parlamentoL’art. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

La XII norma transitoria della Costituzione vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Con la legge Scelba n. 645 del 1952 è stata data attuazione alla citata norma transitoria. La legge Mancino n. 122 del 1993 punisce gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e l’incitazione alla violenza e alla discriminazione razziale.

Cosa si debba intendere per “metodo democratico” resta ancora oggi, da un punto di vista giuridico, misterioso. Nonostante un fitto e intenso dibattito, sviluppatosi dall’Assemblea Costituente sino alla prima Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali (1985, la cosiddetta commissione Bozzi), non è stata superata la generica formulazione dell’art. 49. Genericità non di poco conto giacché l’espressione “metodo democratico” può intendersi riferita ai rapporti tra i partiti, più che alla vita interna ai partiti. Anche l’acceso dibattito in occasione della introduzione del finanziamento pubblico dei partiti (1974) è stata una occasione persa. Paradossalmente il tema scompare dal dibattito politico da Tangentopoli in poi.

Interessi convergenti tra i partiti hanno sempre bloccato l’attuazione di un principio fondamentale per il funzionamento della democrazia.

Come era evidente già nel 1946 (assemblea costituente, Calamandrei e progetto Mortati) non può esserci democrazia se i soggetti politici che detengono il monopolio istituzionale della politica non sono organizzati in modo democratico e trasparente nei processi decisionali interni e nei rapporti con l’esterno (bilanci, gestione economica e finanziaria, finanziamenti e finanziatori…).

Il rischio è la degenerazione del sistema verso “l’autoritarismo partitico che Giuseppe Maranini definì “partitocrazia”. Continua a leggere