Appello a Boldrini e Grasso

 

L’art. 122 della Costituzione al comma 2 recita: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.

La norma costituzionale è incredibilmente chiara, precisa, tassativa. Non prevede eccezioni, non rinvia a leggi ordinarie per regolare sospensioni o transizioni tra una carica elettiva regionale e una parlamentare.

Succede però regolarmente che consiglieri regionali siedano in Parlamento, discutano, votino in aperta violazione della Costituzione. Nessuna norma di legge o regolamentare può sospendere la Costituzione.

Presidenti3

Affinché i vostri discorsi d’insediamento, gentili Presidenti, non si traducano sin da subito in vuota retorica di circostanza, cosa avete intenzione di fare immediatamente perché cessi lo scempio della Costituzione? Continua a leggere