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Eleggiamo il nuovo senato

Per l’elezione del nuovo Senato occorre fare riferimento all’art 57 della nuova Costituzione.

Dopo averci spiegato, all’art 55, che la Camera dei deputati rappresenta la Nazione e il Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, con l’art 57 si definisce la composizione del Senato.

Il primo comma recita dell’art 57:

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.”

Già qui non si comprende quale sia la funzione dei senatori di nomina presidenziale, in una assemblea che rappresenta le Istituzioni territoriali, giacché il Presidente procede alle nomine di “cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” (art 59).

Andiamo oltre.

Come sono eletti i 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali?

Sono eletti dai consigli regionali con metodo proporzionale (secondo comma art 57): “I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Quanti sindaci elegge alla carica di senatore ogni consiglio regionale o provincia autonoma?

Uno, uno per regione, uno per ciascuna provincia autonoma. Uno e solo uno. Nessuna incertezza su questo, checché dica qualche esperto del PD che auspica che siano eletti almeno i sindaci delle città metropolitane. Vogliono già fare una riforma costituzionale della riforma ancora da confermare?

Quanti consiglieri elegge alla carica di senatore ogni Consiglio regionale?

Un numero variabile in funzione del peso demografico di ciascuna regione; lo illustra il comma quarto dopo aver stabilito al comma terzo che nessuna regione può averne meno di 2 e che ciascuna provincia autonoma ne ha 2.

La proporzionalità va a farsi friggere.

La province autonome di Trento e Bolzano insieme alle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Friuli VG, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata eleggeranno un solo Consigliere e un Sindaco della propria regione o provincia autonoma. Che proporzione c’è tra le Marche con 1,5 milioni di abitanti e il Molise con 0,3 milioni di abitanti? La Lombardia vale quasi 30 volte il Molise, ma ha solo 7 volte i senatori del Molise.

Quanto durano in carica i senatori?

Il quinto comma dell’art 57 afferma che la durata dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali in cui sono stati eletti IN CONFORMITÀ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI PER I CANDIDATI CONSIGLIERI!

Ecco il testo:

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Al secondo comma si afferma che i consigli ELEGGONO con metodo proporzionale; al quinto comma si afferma che i Consigli eleggono in conformità alle scelte fatte da altri! In ogni caso, i sindaci\senatori sono esclusi dal criterio della “conformità”.

A chi compete l’elezione?

Ai consiglieri o agli elettori?

Sono gli elettori che designano e i consiglieri a convalidare?

No, non è questo che afferma il testo e se i legislatori intendono ciò allora sono dei pericolosi cialtroni ignoranti come le capre sgarbiane.

Che significa conformità e come si concilia con il metodo proporzionale?

Come può essere conforme alle scelte degli elettori se una parte dei consiglieri non è stata eletta dagli elettori ma entrano nel Consiglio con il candidato vincente per la carica di Presidente?

In base a quale principio giuridico imponiamo a qualcuno di votare in conformità alle scelte fatte da altri, mentre gli conferiamo il potere di eleggere?

Una bestialità senza alcun significato.

Il richiamato sesto comma non chiarisce alcuna modalità poiché rinvia alla legge che dovrà essere varata. Ecco cosa recita: “Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Quale Parlamento approverà la nuova legge per l’elezione del Senato?

La risposta arriva con l’art. 39 del DDL (norme transitorie). L’articolo stabilisce le norme per la prima elezione del nuovo Senato sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma sesto dell’art 57.

I consigli in carica procedono alle nomine dei senatori “entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il nuovo Parlamento così costituito procederà entro sei mesi all’approvazione della legge costituzionale. Ovviamente, se tale legge non dovesse essere approvata… questa norma transitoria potrebbe divenire definitiva. E’ espressamente escluso che ad approvare la legge per l’elezione del nuovo Senato possa essere il Parlamento in essere alla data di entrata in vigore di questa riforma costituzionale; lo si desume senza ombra di dubbio dalla combinazione delle disposizioni del comma 6 e 4 dell’art. 39 del DDL approvato.

Ecco le disposizioni dell’art 39 del DDL:

Comma 6: La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

Comma 4: Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Quali illusioni sta coltivando la minoranza DEM riguardo alla elezione dei senatori?

I senatori saranno eletti dai Consigli regionali secondo le norme transitorie.

Cosa prevede la norma transitoria?

Il primo comma dell’art. 39 del DDL stabilisce che ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Sulla formazione delle liste non si dice nulla. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti a ogni regione e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti.

Facciamo un esempio.

La Lombardia deve eleggere 14 senatori; i consiglieri sono 80. Immaginiamo che tutti votino, il quoziente è 5,715. Ipotizziamo che si presentino 3 liste, Cdx, Csx e M5S, e che ciascuno voti per la propria lista di appartenenza. Avremmo

  • il cdx con 49 voti, che divisi per il quoziente portano a 8 senatori con resto di 0,574;
  • il csx con 22 voti; 3 senatori e resto di 0,85
  • il M5S con 9 voti; 1 senatore e resto di 0,575

Conclusione: il cdx elegge 8 senatori; il csx 4; il M5S 2. Il Cdx avrà l’onore di scegliere il sindaco da mandare a Palazzo Madama.

Abbiamo ottenuto una rappresentanza delle istituzioni territoriali o abbiamo ricreato in piccolo i rapporti di forza esistenti in ogni regione?

Questo è il metodo proporzionale previsto dall’art 57 della nuova Costituzione e applicato dalle norme transitorie… che potrebbero diventare definitive e che ovviamente non fanno alcun riferimento alla “elezione in conformità alle scelte espresse dagli elettori”.

Ultima chicca.

Il nuovo Senato includerà anche gli attuali senatori a vita (comma 7 art. 39 DDL): “I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica”. Non è prevista la riconferma della volontà di restare in carica, quindi anche su questo punto gli esperti del PD stanno raccontando mezze frottole. Non saranno eletti nuovi senatori a vita, ma quelli esistenti se vorranno resteranno tali… e il presidente della Repubblica uscente diventa, salvo rinunzia, senatore a vita (art 59).

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