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C’era una volta il bicameralismo paritario

C’era una volta il bicameralismo paritario. Adesso con il DDL Boschi si passa al bicameralismo incasinato. Lo volete davvero?

Il tenore del nuovo bicameralismo si coglie dalla lettura del nuovo Art. 70 della Costituzione.

L’art. 70 OGGI
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

L’art. 70 DOMANI (forse)
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Chiaro e semplice, vero?

Sufficiente la lettura di questo articolo 70 per rendersi conto che la riforma non supera il bicameralismo.

E’ una inaccettabile semplificazione quella che tanti improvvisati costituenti renziani sbandierano ai quattro venti: “sarà solo la Camera a legiferare e il Senato parteciperà solo alle leggi costituzionali e a quelle che riguardano tutte le materie che coinvolgono le regioni“.

Non è cosi.

Non solo il Senato ha molteplici competenze legislative, ma non si può ignorare il primo comma dell’art 71: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Ogni senatore può proporre qualsiasi legge su qualsiasi argomento e se questa legge è approvata dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti, allora la Camera è tenuta a discuterla entro sei mesi ( vedi secondo comma dell’art 71).

Affermare che si supera il bicameralismo significa affermare il falso. Non va considerata come una opinione rispettabile ma non condivisa, è una menzogna.

La riforma costituzionale non supera il bicameralismo. Trasforma il bicameralismo paritario in bicameralismo incasinato.

Il Senato può intervenire su qualsiasi provvedimento; la Camera può ignorare le modifiche del Senato, ma intanto deve discuterle e deliberare nuovamente.

Il Senato deve intervenire su una serie di leggi bicamerali: leggi elettorali, leggi costituzionali, normativa europea, normativa relativa a comuni, città metropolitane e regioni, Trattati europei.

Il Senato ha un ruolo fondamentale nell’elezione del Presidente della Repubblica, dei membri del Consiglio Superiore della magistratura, di due giudici della Corte Costituzionale.

E non si può dimenticare che esiste la forte probabilità che in Senato si formi una maggioranza diversa da quella della Camera perché l’elezione dei senatori all’interno di ciascun Consiglio regionale non potrà che riflettere i rapporti di forza presenti in ogni Regione.

Il Senato ha tantissimi confusi poteri, conserva la totale iniziativa delle leggi e potrebbe essere in grado di bloccare la Camera dei deputati.

Leggete il testo di riforma costituzionale.

Solo leggendo il testo si comprende quanto sia arzigogolata, confusa, contraddittoria, inefficace.

Volete davvero passare al bicameralismo incasinato?

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