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Metodo Democratico

parlamentoL’art. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

La XII norma transitoria della Costituzione vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Con la legge Scelba n. 645 del 1952 è stata data attuazione alla citata norma transitoria. La legge Mancino n. 122 del 1993 punisce gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e l’incitazione alla violenza e alla discriminazione razziale.

Cosa si debba intendere per “metodo democratico” resta ancora oggi, da un punto di vista giuridico, misterioso. Nonostante un fitto e intenso dibattito, sviluppatosi dall’Assemblea Costituente sino alla prima Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali (1985, la cosiddetta commissione Bozzi), non è stata superata la generica formulazione dell’art. 49. Genericità non di poco conto giacché l’espressione “metodo democratico” può intendersi riferita ai rapporti tra i partiti, più che alla vita interna ai partiti. Anche l’acceso dibattito in occasione della introduzione del finanziamento pubblico dei partiti (1974) è stata una occasione persa. Paradossalmente il tema scompare dal dibattito politico da Tangentopoli in poi.

Interessi convergenti tra i partiti hanno sempre bloccato l’attuazione di un principio fondamentale per il funzionamento della democrazia.

Come era evidente già nel 1946 (assemblea costituente, Calamandrei e progetto Mortati) non può esserci democrazia se i soggetti politici che detengono il monopolio istituzionale della politica non sono organizzati in modo democratico e trasparente nei processi decisionali interni e nei rapporti con l’esterno (bilanci, gestione economica e finanziaria, finanziamenti e finanziatori…).

Il rischio è la degenerazione del sistema verso “l’autoritarismo partitico che Giuseppe Maranini definì “partitocrazia”.

Non c’è dubbio che da un punto di vista sostanziale, ma oserei dire anche formale e giuridico, il nostro sistema può a pieno titolo definirsi “oligarchia partitocratica, considerata anche l’attuale legge elettorale. La proliferazione dei “partiti personali” ha accentuato questa caratteristica oligarchica e partitocratica del nostro sistema istituzionale e politico.

In questo contesto è proprio il M5S, con la critica forte al sistema dei partiti, che indirettamente ha rimesso al centro del dibattito il tema della personalità giuridica dei partiti e della democrazia interna.

Paradossalmente, il M5S in questa proposta di legge per l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione vede una azione diretta a “far fuori il Movimento”.

Mi sembrano affermazioni gratuite al solo scopo di accendere gli animi delle tifoserie.

Il progetto di legge per l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione (già presentato nella scorsa legislatura) non ha l’obiettivo di far fuori proprio nessuno.

Lo strumento Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per il riconoscimento della personalità giuridica non è incompatibile con la natura del “movimento”. Nominalismi a parte, è ovvio che qualsiasi soggetto pubblico deve dare certezze rispetto agli organi decisionali e alla capacità di assumere impegni. Occorre separare il partito, il movimento, l’associazione, l’ente, la fondazione dalle persone. Il tema della “personalità giuridica” è ampio e complesso, senza alcuna pretesa di essere esaustivo, a che titolo Grillo ha vantato il diritto di partecipare alle consultazioni con Napolitano dopo il voto? Come singolo cittadino? Allora qualsiasi italiano ha il diritto di essere consultato dal Presidente della Repubblica? Come pensiamo di raggiungere l’idoneità a essere titolari di diritti e obblighi, a validamente assumere impegni rispetto a terzi, senza avere “personalità giuridica“? C’è una bella differenza dal parlare e agire per sé e per proprio conto e parlare, agire, rappresentare un partito, movimento, ente…

Il progetto di legge per l’attuazione dell’art. 49 fissa alcuni requisiti essenziali per definire il “metodo democratico”. Si potrà discutere sull’opportunità di alcuni di questi requisiti (e il Parlamento dovrebbe servire proprio a questo scopo) ma non sul principio che va definito il “metodo democratico.

Il dato che con insistenza da più parti si affermi la pericolosità del M5S per la democrazia, dimostra l’improrogabile necessità di fare chiarezza su cosa debba intendersi per metodo democratico. Personalmente non ritengo che il M5S costituisca un pericolo per la democrazia; innanzitutto perché il sistema Italia non può essere definito “democratico”; in secondo luogo perché il M5S è il prodotto della cattiva politica italiana, del consociativismo partitocratico elevato a sistema istituzionale; infine, perché il M5S non si distingue dagli altri partiti per la scarsa attenzione e analisi sul tema “forma” del partito o movimento e, conseguentemente, non indica una soluzione idonea a superare le cause che hanno prodotto la trasformazione di una promessa di democrazia in una oligarchia partitocratica.

L’attenzione al tema partito, in chiave moderna e democratica, storicamente la troviamo solo nel Partito Radicale che, già negli anni ’60, prevedeva il diritto di voto in congresso a ogni iscritto, la costituzione di associazioni territoriali e\o tematiche, la federazione delle associazioni radicali e non-radicali al partito nazionale… Un partito federalista e movimentista ante litteram.

Non c’è nulla, quindi, che a priori possa essere definito contro i “Movimenti” nella proposta presentata dal PD e mi auguro che su questo il PD vada avanti con determinazione e attivando un profondo dibattito.

Nella definizione prevista di “metodo democratico” non mi sembra ci sia nulla che contrasti con le posizioni del M5S, tranne considerare un ostacolo la previsione del riconoscimento delle minoranze interne. Questo è un tema importante da discutere: movimenti e partiti monolitici o movimenti e partiti che prevedano anche il diritto alla dialettica interna?

3 thoughts on “Metodo Democratico

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