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Sentenza clamorosa… urlano gli strilloni

Lo dice la Cassazione…

Come di consueto, a ogni sentenza si scatena la gazzarra dovuta a ignoranza, pessima abitudine di ripetere quel che altri dicono senza alcun approfondimento o verifica, malafede, ovvero disonestà intellettuale, pessimo sistema dell’informazione.

Questa volta a essere stravolta è la sentenza di Cassazione 8878\14 del 4 aprile 2014 le cui motivazioni sono state depositate il 16 aprile.

Scatena le danza il Blog di Beppe Grillo con La Cassazione: il Parlamento è incostituzionale #Napolitanoacasa e seguono gli eserciti dei discepoli fedeli che sui social network suonano la grancassa, senza ovviamente prendersi la briga di leggere la sentenza.

Grillo afferma trionfante “Il Parlamento e Napolitano sono anti costituzionali. La Cassazione dà ragione al M5S sull’incostituzionalità del Parlamento dopo la sentenza n.1/2014 ammazza Porcellum della Consulta, allo stesso tempo ci dà ragione sull’obbligo costituzionale, disatteso da Napolitano, di sciogliere le Camere in tempi brevi”.

Anche autorevoli siti riprendono la notizia e riportano ampi stralci di quanto gli avvocati, che hanno patrocinato la causa, avrebbero scritto al presidente Napolitano. Cito tra i tanti Affari Italiani: Altro che Italicum, la Cassazione a Napolitano: tornare subito al voto che non offre al lettore la possibilità di comprendere cosa effettivamente abbia deciso la Cassazione. Infatti, dalla lettura di quanto scrive affaritaliani.it e ripreso da altri siti, per esempio Micromega – temi Repubblica.it, non si comprende se i virgolettati sono stralci della sentenza o parti di quanto affermano gli Avvocati, che per quanto autorevoli non sono la Cassazione.

Nelle citazioni si mescolano stralci della sentenza con conclusioni dei legali. Dopo aver ripreso una parte di quanto scritto nella sentenza, aggiungono tra virgolette, anticipandoci che arriva la parte decisiva:

Il principio di continuità dello Stato non può legittimare fino alla fine della legislatura le Camere elette in violazione della libertà di voto

Ovviamente, nulla di tutto ciò è contenuto nella sentenza di Cassazione che svolge il ruolo che appartiene alla magistratura ordinaria proprio partendo dalla riconferma di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 1/2014 (inserite il n. 1 e l’anno 2014 oppure andate qui in versione pdf) sia riguardo alla violazione del diritto di voto personale, eguale, libero e diretto sia riguardo alla continuità dello Stato.

MicromegaPer inciso, leggendo quanto scritto da affaritaliani.it e da Micromega, che ripete quanto scritto da affaritaliani.it, mi chiedo se questo sia fare informazione, sia giornalismo, sia pluralismo…

Scrive la Corte CostituzionaleRileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

La Cassazione pone limiti a questo principio di continuità? Limiti di tempo o di campo d’azione?

NO!

La “Sentenza clamorosa di Cassazione”, come è stata definita dagli strilloni al mercato, non ha nulla di clamoroso: afferma con nettezza che il diritto costituzionale è stato ripristinato dal momento della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale. Scrive la Cassazione (pag 16):

La Corte… dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270/2005 e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto”.

Se non fosse chiaro, a pag. 15 la Cassazione precisa “la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai ricorrenti elettori … è quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali.”

Mettiamo un po’ di ordine. La Corte Costituzionale ha accertato che taluni aspetti del porcellum erano incostituzionali e lesivi del diritto di voto. L’accertamento di incostituzionalità non esaurisce però la tutela cui hanno diritto i ricorrenti e spetta al giudice ordinario accertare se effettivamente vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto.

La Cassazione, cassando la sentenza n. 1419/2012 della Corte d’Appello di Mlano, afferma inequivocabilmente che la lesione “v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzioanli, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto persoanle, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, … e a cuasa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Il diritto costituzionale di voto è quindi ripristinato ma, come scrisse la Corte Costituzionale e come ci ricorda la Corte Suprema di Cassazione, il Parlamento può approvare una nuova legge elettorale nel rispetto dei princìpi costituzionali!

Chiarito ciò, occorre distinguere tra legittimità politica, o per meglio dire opportunità politica, e legittimità giuridica.

Sul piano giuridico il Parlamento ha la libertà di agire con leggi ordinarie, e quindi anche sulla legge elettorale. Nel rispetto dell’art. 138 della Costituzione può anche procedere a revisione della Costituzione. E qui qualche limite oggettivo c’è. Ridurre il numero dei parlamentari, sarebbe un intervento accettabile perché non modificherebbe nella sostanza l’assetto costituzionale. Per inciso, portare il Senato a 150 componenti elettivi e la Camera a 450 deputati assicurerebbe un risparmio superiore a quello previsto dalla trasformazione inefficiente del Senato in discussione.

Altra cosa è stravolgere la Costituzione eliminando una camera elettiva: non si tratta di un intervento manutentivo della Costituzione o una modifica marginale. Eliminando il Senato elettivo viene anche eliminato il principio costituzionale che la fiducia al governo deve essere dato da entrambe le Camere; si modifica quindi il sistema parlamentare che da bicamerale diventa in sostanza monocamerale. Questa modifica, in combinazione con la incostituzionale legge elettorale in discussione in Parlamento, configura il passaggio surrettizio da una democrazia parlamentare a un sistema presidenziale ingannevole e mistificatorio: nei fatti si vota per il governo, ma nella forma si vota per i rappresentanti parlamentari.

Non ci sono dubbi che gli attuali deputati e senatori, come quelli che li hanno preceduti, e quelli prima ancora andando indietro sino alle elezioni del 2006, rappresentano solo ed esclusivamente i Partiti e nulla più. Come scrisse la Corte Costituzionale “è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”. E come scrive sempre la Corte Costituzionale le funzioni dei Partiti devonoessere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati“.

In punta di diritto le uniche cose urgenti sarebbero

- La modifica della legge elettorale come ci è stata consegnata dalla Corte Costituzionale per ripristinare il diritto di scegliere il proprio rappresentante

- la riforma dei partiti per attuare l’art. 49 della Costituzione, garantire democraticità e trasparenza nei processi decisionali, compresa la selezione dei candidati.

Considerato il grave precedente del Porcellum e l’inspiegabile comportamento del presidente della Repubblica allora in carica, Carlo Azeglio Ciampi, che firmò la legge 270/2005 senza battere ciglio, nonostante già allora autorevoli voci e larga parte dello schieramento politico evidenziarono con chiarezza tutte le lampanti violazioni della Costituzione e il grave vulnus che quella scellerata legge arrecava al nostro già fragile sistema democratico e istituzionale, tutte critiche che trovarono a distanza di anni conferma nella sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, ebbene, in considerazione di tutto ciò sarebbe auspicabile che questo politicamente delegittimato parlamento dimostrasse riguardo nei confronti del “popolo sovrano” limitando il proprio sconfinato potere prevedendo che su determinate materie – come quella elettorale – ci sia un controllo preventivo di costituzionalità.

Altro intervento nel caso necessario potrebbe essere introdurre il secondo turno per garantire oltre alla rappresentatività anche la governabilità. Il secondo turno, in ogni caso, dovrà essere previsto in ogni situazione in cui nessuno consegua la maggioranza assoluta dei voti e non come adesso è previsto solo nel caso in cui nessuno raggiunga il 37%. Il voto è per Costituzione rivolto a determinare la rappresentanza parlamentare e non il governo; sarebbe una violazione della Costituzione trasformare il voto per la rappresentanza in un voto per il governo coartando la volontà degli elettori che sarebbero in parte spinti a non votare la formazione politica in cui maggiormente si riconoscono sia per il timore di non superare le assurde soglie sia per il timore che possa vincere al primo turno l’avversario politico che più temono. Sarebbe con facilità un voto contro e non un voto per… e non è così che si rinsalda la democrazia. Senza dimenticare che le coalizioni si possono sciogliere il giorno dopo… e l’alterazione della rappresentatività invece rimane.

La riforma del Senato può tranquillamente attendere un Parlamento che rappresenti il Popolo Italiano.

Nel caso in cui la legge elettorale passasse come adesso è prevista, dovremo solo sperare che il Presidente della Repubblica non voglia replicare l’imperdonabile errore del predecessore Ciampi.

In tutto questo, oltre ad avere una conferma del nostro mediocre sistema informativo, la crisi di rappresentanza s’accompagna alla crisi di rappresentazione, fa riflettere che Beppe Grillo con il suo Blog e tanti suoi fedeli discepoli critichino tanto il sistema informativo, ma utilizzino gli stessi strumenti sensazionalisti, superficiali, ingannevoli propri del mondo dello spettacolo ma che non dovrebbero appartenere al mondo dell’informazione e della cultura politica.

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