Galeotto fu il libro

Infuriano le polemiche per la distribuzione insieme a Il Giornale del Mein Kampf di Adolf Hitler, mentre passa quasi sotto silenzio l’approvazione del reato di negazionismo.

Ebbene sì, anche l’Italia è entrata nel club dei Paesi che dispongono di una specifica norma penale per punire chi nega una evidenza storica.

Di che si tratta?

Il Parlamento ha apportato modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, aggiungendo il seguente art. 3-bis: “Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro”.

Per comprendere la portata di questa innovazione legislativa occorre fare riferimento all’art. 3 della legge 654/1975 come modificata dalla legge 205/1993, meglio nota come Legge Mancino, si proprio quella che non si riesce a modificare per introdurre il reato specifico per punire i comportamenti fondati su omofobia o transfobia; sì, proprio quella mancata modifica che il buon Scalfarotto attribuisce al perverso bicameralismo paritario che la riforma Boschi vorrebbe mandare in soffitta.

Vediamo allora l’articolo 3 che è inasprito dal nuovo art. 3-bis

Art.3 legge n. 654/1975 come modificato dalla legge n. 205/1993

Comma1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Comma 2: soppresso dalla legge 205/1993

Comma 3: È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

La nuova normativa inasprisce le pene se si nega la Shoah o altro genocidio accertato con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale. Perché il fatto sia punibile occorre che vi sia la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento.

Però l’art. 3 punisce la sola propaganda e partecipazione ad associazioni aventi “tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Se uno storico scrive un articolo con il quale sostiene che non è mai esistita una volontà di genocidio da parte di Hitler e che i numeri del cosiddetto genocidio vanno significativamente ridimensionati … è punibile? Parrebbe di no.

Una associazione che nel proprio programma sostiene che ciascuno deve stare a casa propria e le frontiere devono essere chiuse a chi non appartiene alla comunità nazionale, tranne i permessi per turismo o per lavoro … istiga all’odio razziale e alla violenza? Direi proprio di no.

Di cosa stiamo parlando, di grazia?

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