Infuriano le polemiche per la distribuzione insieme a Il Giornale del Mein Kampf di Adolf Hitler, mentre passa quasi sotto silenzio l’approvazione del reato di negazionismo.
Ebbene sì, anche l’Italia è entrata nel club dei Paesi che dispongono di una specifica norma penale per punire chi nega una evidenza storica.
Di che si tratta?
Il Parlamento ha apportato modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, aggiungendo il seguente art. 3-bis: “Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro”.
Per comprendere la portata di questa innovazione legislativa occorre fare riferimento all’art. 3 della legge 654/1975 come modificata dalla legge 205/1993, meglio nota come Legge Mancino, si proprio quella che non si riesce a modificare per introdurre il reato specifico per punire i comportamenti fondati su omofobia o transfobia; sì, proprio quella mancata modifica che il buon Scalfarotto attribuisce al perverso bicameralismo paritario che la riforma Boschi vorrebbe mandare in soffitta.
Vediamo allora l’articolo 3 che è inasprito dal nuovo art. 3-bis
Art.3 legge n. 654/1975 come modificato dalla legge n. 205/1993
“Comma1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Comma 2: soppresso dalla legge 205/1993
Comma 3: È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”
La nuova normativa inasprisce le pene se si nega la Shoah o altro genocidio accertato con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale. Perché il fatto sia punibile occorre che vi sia la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento.
Però l’art. 3 punisce la sola propaganda e partecipazione ad associazioni aventi “tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Se uno storico scrive un articolo con il quale sostiene che non è mai esistita una volontà di genocidio da parte di Hitler e che i numeri del cosiddetto genocidio vanno significativamente ridimensionati … è punibile? Parrebbe di no.
Una associazione che nel proprio programma sostiene che ciascuno deve stare a casa propria e le frontiere devono essere chiuse a chi non appartiene alla comunità nazionale, tranne i permessi per turismo o per lavoro … istiga all’odio razziale e alla violenza? Direi proprio di no.
Di cosa stiamo parlando, di grazia?
Non vedo proprio la necessità di questa nuova normativa anche perché chi la sostiene afferma che non si vuole punire una idea, per quanto raccapricciante, ma l’istigazione all’odio e alla violenza. Santo cielo, la propaganda e l’istigazione all’odio e alla violenza è già punita.
La legge Mancino punisce “il solo fatto della partecipazione” a associazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Già mi suscitano perplessità le elencazioni quando discutiamo di reati; se un comportamento (l’istigazione) è un reato, le motivazioni sono delle aggravanti.
Incitare a lanciare sassi da un cavalcavia o sparare sulla folla per “vedere l’effetto che fa”, ma senza alcuna finalità razziale è meno grave della istigazione alla violenza per motivi razziali?
Non amo i reati d’opinione e non mi piace l’idea che il rispetto della persona umana necessiti per essere affermata che siano trasformati in reato i pregiudizi e le becere convinzioni razziste, antisemite, sessiste…
Ciascuno ha diritto alla stupidità; i pregiudizi esistono e non sarà una legge a farli sparire.
Trovo poco interessante una legge che punisce il cretinismo storico ma non impedisce – e come potrebbe – ai cretini di segnare la storia.
Ogni Movimento politico può dire quel che vuole, purché non istighi.
Quando subentra l’istigazione?
Quando si esprime una valutazione storica su un fatto del passato, fu giusto eliminare Giulio Cesare, o se si afferma che oggi andrebbe fatta la stessa cosa? E basta affermare un giudizio perché sussista l’istigazione?
Stando a tante sentenze, non ultima quella che ha assolto – giustamente – Erri De Luca, non basta affermare che in certe circostanze è “giusto sabotare” perché sussista il reato di istigazione.
Per il giudice affinché il reato sussista “deve esserci il requisito dell’idoneità della condotta a turbare l’ordine pubblico, elemento che costituisce il vero e proprio punto di confine tra la libertà di manifestazione di pensiero e l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico”. È giusto condannare solo “in caso di condotte che presentano una forza di persuasione tale da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere”. Nel caso delle affermazioni di De Luca mancherebbe proprio “l’elemento della concretezza del pericolo”che “è la linea di demarcazione tra libertà di pensiero e istigazione”.
Galeotto fu il libro.
Paolo e Francesca caddero nella lussuria perché travolti dalla lettura della storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto. Il romanzo cavalleresco ha dunque “istigato” al peccato. E chissà quanti sono gli emuli di Romeo e Giulietta. Vogliamo proibire la tragedia di Shakespeare? Vogliamo censurare “Romeo e Giulietta” per istigazione al suicidio?
D’altra parte, è anche vero che determinate tesi hanno in sé il portato di discriminazione e violenza.
Se si afferma che gli omosessuali devono essere tenuti lontani dall’insegnamento è difficile non considerare ciò una istigazione se un genitore protesta per chiedere l’allontanamento del “docente frocio”!
Come si farà a contrastare il diffondersi di determinate tesi razziste, sessiste, antisemite, discriminatorie se è legittimo sostenere determinate tesi perché attengono alla “libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee”, purché non istighino all’odio o alla violenza?
Come stabilire con ragionevole certezza quando una opinione cessa di essere tale e diviene istigazione alla violenza e all’odio?
La sentenza di assoluzione di Erri De Luca ci fornisce la spiegazione.
Continuo a credere che il miglior antidoto al razzismo e a ogni forma di discriminazione sia l’educazione e la cultura.
Mi convince poco anche l’uso improprio che si fa di determinati termini: pedofilia, xenofobia, omofobia…
Chi violenta una donna è forse un “ginecofilo”?
Perché allora chi abusa di un minore deve essere chiamato pedofilo? No, è un criminale che usa violenza nei confronti di un minore.
Omofobia significa paura per il simile, non c’è alcun riferimento al dato sessuale. Non c’è dubbio però che il termine è prevalentemente utilizzato nel senso di “avversione per gli omosessuali e per l’omosessualità”.
Omofobia è anche la paura di essere considerati omosessuali e questa paura può condurre non solo a comportamenti violenti per dimostrare di non essere “una checca” ma anche a negare a se stessi la propria omosessualità. Paura di essere o sembrare omosessuale. Il “normale eterosessuale” è terrorizzato dall’idea di essere considerato omosessuale. Questa paura è una componente tipica dell’omofobia: il maschio sessista o il bianco razzista non vivono il “pericolo” di essere scambiati per una donna o un non-bianco.
Già nel 1993, quando si discusse la legge Mancino, nella originaria formulazione era prevista la punibilità per gli atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale ma tale riferimento fu poi espulso dal testo definitivo.
Nel 1999 si tornò a discutere del tema ma l’espressione “orientamento sessuale” fu ritenuta dal Parlamento “incostituzionale”.
La cosa appare molto singolare se consideriamo che l’articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità Europea usa l’espressione “orientamento sessuale” che il nostro Parlamento ha cassato per una pregiudiziale di costituzionalità!
Non basta. L’art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 recita:
“Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro …”.
Quindi, l’espressione “orientamento sessuale” è già presente nel nostro ordinamento da oltre dieci anni!
Se la legge non è stata ancora approvata, la responsabilità non è del bicameralismo, ma per i pregiudizi “omofobici” di una parte politica, quella parte politica che non accetta la nozione di “identità sessuale” inserita nella legge ferma al Senato, per non utilizzare la già cassata definizione “orientamento sessuale”.
Chiaro come il sole che ci sono leggi che hanno una pura valenza propagandistica, ma non c’è nessun reale impegno a “adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni basate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale e di promuovere il principio dell’uguaglianza” (art. 13 Trattato Comunità Europea) . Queste misure non consistono solo in misure repressive e penali, ma dovrebbero soprattutto basarsi su educazione e formazione del cittadino.
Mi aspetto dal legislatore provvedimenti adeguati, chiari, precisi; la posta in gioco è alta e la linea di demarcazione tra un’idea bislacca e offensiva per un popolo o un individuo e l’istigazione alla discriminazione e all’odio può risultare sottile.
Ma non era vietata la ricostituzione del partito fascista ? Quanto volte fu applicata questa norma ? Fu scritto in quella maniera proprio per non essere applicato ?
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Io nella Nuova Costituzione avrei anche scritto : “La Repubblica ripudia il razzismo ed ogni altra discriminazione di natura religiosa, etnica, sociale ,politica , nazionalistica, sessuale e promuove la cultura , l’educazione civica, la tolleranza tra le persone, lo sviluppo del confronto delle idee, anche al fine di evitare l’emergere di manifestazioni , di singoli o di gruppi , di tipo discriminatorio come sopra indicato. “
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Nell’intestazione ci sono 12 foto : l’espressione piu’ seria è quella di Razzi , un mito !!
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