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L’iter legislativo con la riforma costituzionale

L’attuale articolazione del procedimento legislativo prevede

  • il sistema ordinario (approvazione da parte di entrambe le camere)
  • il sistema delle leggi costituzionali che richiede la doppia approvazione in ogni camera.

Poi c’è la conversione in legge dei decreti, che è un sistema ordinario in tempi certi, pena la decadenza.

Grazie a questa riforma costituzionale entriamo nel fantasmagorico mondo delle innumerevoli giostre delle procedure.

Ecco uno schema sintetico, ma esaustivo, delle nuove procedure legislative:

  • Bicameralismo paritario per tutte le materie di cui al primo interminabile comma dell’art. 70 del nuovo testo costituzionale
  • Sistema monocamerale: la Camera approva e il Senato decide di non intervenire.
  • La Camera approva e il Senato decide di analizzare il testo facendone richiesta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo in senato. In tal caso potremmo avere che
  1. il Senato non modifica nulla
  2. il Senato entro 30 giorni emenda la legge arrivata dalla Camera; la Camera rimette in discussione la legge modificata dal Senato e decide come vuole procedendo alla approvazione definitiva.
  • Legge di iniziativa senatoriale. Già perché anche i senatori hanno l’iniziativa delle leggi (art. 71 comma primo). In tali ipotesi si possono verificare due situazioni:
  1. il Senato approva con maggioranza semplice e la Camera deciderà autonomamente cosa fare del lavoro del Senato
  2. il Senato approva a maggioranza assoluta dei propri componenti e in tal caso la Camera dovrà deliberare entro sei mesi.
  • Procedura speciale per provvedimenti sottoposti a “Clausola di supremazia” di cui all’art. 117: il senato ha 10 giorni per esaminarle e 30 per apportare modifiche. Se il Senato cambia la legge a maggioranza assoluta, anche la camera dovrà deliberare a maggioranza assoluta, diversamente la Camera fa quel che vuole.
  • Leggi di bilancio: la Camera approva e passa al Senato che entro 15 giorni si esprime.
  • Leggi di revisione costituzionale (art. 138): resta tutto come adesso, doppia approvazione da parte di ciascuna camera.
  • Procedimento abbreviato per urgenza: per saperne di più dovremo attendere i regolamenti parlamentari, che definiranno anche in quali casi e forme l’esame e l’approvazione sono deferiti a Commissioni.
  • Disegni di legge di iniziativa governativa definiti “essenziali” per l’attuazione del programma di Governo: altra procedura e tempistica dedicata.
  • Procedimento di conversione in legge dei decreti legge: varie procedure in base al tipo di normativa.
  • Proposte di legge di iniziativa popolare: i regolamenti parlamentari definiranno tempi, forme e limiti per la discussione e la deliberazione conclusiva (art. 71); quindi, non è affatto vero che ne è garantita la discussione, come affermano i frottolosi semplificatori del SI.
  • Procedura speciale di giudizio preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali (art. 73): la legge elettorale per la Camera e quella per il Senato è approvata e sospesa per dieci giorni; termine entro il quale un quarto dei deputati o un terzo dei senatori può presentare un ricorso motivato presso la Corte Costituzionale per la valutazione sulla legittimità costituzionale. La Corte si esprime entro 30 giorni e in caso di giudizio di illegittimità costituzionale la legge stessa non può essere promulgata. Ma se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata. Vorrei potervi dire che è una burla, ma purtroppo è proprio scritto così.

Diciamo che c’è qualche complessità che anche al nuovo costituente non è sfuggita. Infatti, all’art. 70 prevede che “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”.

E se non trovano una intesa? C’è la Corte Costituzionale, semplice no?

La scelta delle procedure da seguire dipende anche da come è classificato un provvedimento e, ovviamente, può esserci una legge che interviene su differenti materie.

Per esempio, Art. 77: “L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione”.

C’è qualcosa che non torna perché la Camera ha sessanta giorni per procedere alla conversione in legge dei decreti; quindi il Senato dovrebbe esprimersi prima di avere l’approvazione della Camera.

Direi che basta questa prima analisi per giungere alla conclusione che questi improvvisati costituzionalisti nominati dai partiti hanno una concezione molto discutibile di efficienza e poche idee ben confuse.

Risultato: il miraggio della semplificazione

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