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Democrazia, quorum e matematica

Tra rappresentanza e quorum, qualche riflessione con i numeri.

Gli attuali 630 deputati sono stati eletti con i voti validi del 70% degli aventi diritto; se consideriamo anche le schede bianche e nulle, coloro che si sono recati a votare sono il 73,5% degli aventi diritto.

Come tutti sanno, i seggi in palio non sono assegnati nella proporzione dei voti validi espressi, ma la totalità dei seggi in rappresentanza del Popolo Italiano è assegnata sulla base dei voti validi espressi.

In fondo al 30% degli elettori non interessa avere un rappresentante in parlamento; pertanto, i seggi non assegnati per voto potrebbero essere assegnati con sorteggio tra tutti i cittadini eleggibili. Si terrebbe così conto della volontà espressa dai non votanti che non si sentono rappresentati da alcuna delle liste che partecipano alle elezioni.

E’ una provocazione, però riflettiamo.

Se tutti i seggi per i rappresentanti del “popolo sovrano” sono assegnati a prescindere dalla quantità di votanti, significa che chi vota “conta” per tutti, anche per chi non vota.

Questo concetto non vale per il referendum abrogativo, dove serve la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Invece, il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, prescinde dal quorum; si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente da quanti abbiano partecipato alla consultazione. Col referendum costituzionale l’astensione non svolge alcun ruolo.

Perché questa differenza di trattamento tra le due tipologie di referendum?

Col referendum abrogativo si decide se abrogare o confermare una legge; col referendum confermativo si decide se confermare o abrogare una legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il referendum costituzionale riguarda una legge costituzionale o di riforma costituzionale che non essendo stata approvata con maggioranza dei 2/3 resta “in sospeso” per tre mesi, in attesa che qualcuno dei soggetti previsti dall’art. 138 della Costituzione si avvalga del diritto di richiedere il referendum confermativo; in tal caso, può essere confermata o cancellata senza che vi sia una qualificante partecipazione elettorale.

La sospensione decade se nessuno nei tre mesi successivi alla pubblicazione della legge di riforma costituzionale procede con la richiesta di referendum; allo stesso modo, se esistesse il quorum di partecipazione, perderebbe ogni efficacia la sospensione se non votasse la maggioranza degli elettori. Invece, l’efficacia di una riforma costituzionale approvata con doppia deliberazione da entrambe le Camere può essere invalidata da una minoranza che vota e decide di bocciare la riforma.

La riforma del Titolo V fu confermata nel 2001 con il referendum costituzionale al quale partecipò appena il 34% degli elettori; si sarebbe potuto verificare l’esito opposto; vale a dire, una minoranza avrebbe potuto cancellare la volontà della maggioranza assoluta dei parlamentari.

Le diverse previsioni costituzionali per le due tipologie di referendum appaiono illogiche, però è così.

Alle elezioni politiche, amministrative e ai referendum confermativi decide chi vota; per il referendum abrogativo, può decidere chi non vota. Qualcuno mi sa spiegare questa diversa previsione costituzionale che appare come una delle tante incongruenze costituzionali?

Torniamo al Parlamento.

I deputati rappresentano solo il 70% degli elettori, ma anche questa è una falsità poiché 155 deputati siedono alla Camera per un premio e non rappresentano alcun elettore. Sorvoliamo su questo aspetto.

Per deliberare serve il numero legale, vale a dire il 50%+1 dei componenti della camera elettiva.

Sufficiente, quindi, che siano presenti 316 deputati.

Perché la Camera dei Deputati approvi una legge è sufficiente che la maggioranza assoluta dei presenti esprima parere favorevole. Possono bastare appena 159 voti per approvare una legge.

Su 630 deputati, 159 deputati rappresentano il 25,4% del totale.

Ne consegue che una legge può essere approvata con il voto favorevole dei rappresentanti del 17,78% degli elettori (il 25,4% del 70% che ha espresso un voto valido).

Se consideriamo che 155 deputati su 630 non hanno relazione tra voto in ingresso e seggi in uscita (i famosi deputati per premio incostituzionale), ovvero il 24,6% dei deputati siede in Parlamento per grazia ricevuta e non in effettiva rappresentanza degli elettori, ne consegue che una legge può essere approvata con appena 120 deputati effettivamente rappresentanti degli elettori; quindi, in rappresentanza di appena il 13,3% degli elettori.

Se infine consideriamo che questi deputati non sono stati scelti dagli elettori ma dai partiti… nessuna legge è promulgata nell’esercizio della rappresentanza del popolo italiano.

La matematica mi dice che questa non è democrazia e la dottrina politica conferma: si tratta di partitocrazia e più precisamente di oligarchia partitocratica perché la scelta dei candidati all’interno dei partiti è opaco affare di esclusiva competenza di ristrette cerchie di persone o in ogni caso non avviene con procedure certe e trasparenti.

Ci resta solo il referendum abrogativo per esprimere la nostra volontà e ci facciamo scippare anche questo da una combriccola di mestieranti che non ha nemmeno l’onestà di difendere e spiegare la bontà delle proprie scelte.

C’è qualcosa che non gira in questo andazzo.

Forse è il mancato investimento in formazione del cittadino.

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