Riaprire le case chiuse?

La Corte costituzionale, nell’udienza pubblica del 5 marzo 2019, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d’appello di Bari.

Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin, sono state dichiarate non fondate.

Le questioni erano state sollevate nell’ambito del caso escort – Tarantini dai giudici baresi secondo i quali la prostituzione è un’espressione della libertà sessuale; pertanto, punire chi svolge un’attività di intermediazione tra prostituta e cliente comprometterebbe l’esercizio della libertà sessuale e della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico.

La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta operata con la legge Merlin, vale a dire configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita pur punendo tutte le condotte di terzi che agevolino o sfruttino la prostituzione.

Tale sentenza arriva in un momento delicato perché da tempo si discute dell’ipotesi di riapertura delle case chiuse.

Salvini è uno dei più fieri sostenitori di tale proposta al fine di regolamentare e tassare la prostituzione.

Sorvoliamo sul tema tasse perché già adesso le prostitute dovrebbero pagare le tasse, anche in Italia: le prostitute sono tenute a pagare le imposte sui redditi sui proventi della loro attività e se si tratta di attività abituale devono pagare anche l’IVA.

La configurabilità della prostituzione quale “prestazione di servizi retribuita” è stata avallata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza n. 268 del 20.11.2001, causa C-268/99. La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10578/2011 ha concluso per l’assoggettabilità dei redditi derivanti da prostituzione non solo ai fini Irpef, ma anche Irap e Iva, in quanto costituisce “una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1.

Abbiamo pertanto già adesso tutti gli strumenti per far pagare le tasse a chi esercita il meretricio!

Detto ciò, facciamo un passo avanti. Continua a leggere