All’approssimarsi di ogni consultazione referendaria in tanti si esercitano sulla distinzione tra voto per l’elezione degli organi elettivi e per il referendum: diritto-dovere il primo, facoltativa opzione il voto al referendum.
La Costituzione non fa alcuna differenza e definisce l’esercizio del voto un “dovere civico“ (art. 48 Costituzione).
Il concetto è ripreso all’art. 4 del Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati.
La legge costituzionale di attuazione del referendum (L. 352/1970) recita all’art. 50: “Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361“.
Il successivo art. 51 richiama anche per i referendum le sanzioni penali di cui al Titolo VII del citato Testo Unico, quindi anche l’art. 115 che, fino al 1993, sanzionava chi senza valido motivo non esercitava il diritto di voto.
Altra conferma della non differenza di valore “civico” tra le diverse tipologie di voto viene dal fatto che in sede di discussione della legge attuativa del referendum fu respinto un emendamento per equiparare il “non voto” al “voto contrario” all’abrogazione.
La mancanza del quorum di partecipazione determina la nullità del referendum abrogativo e non equivale a conferma popolare della legge.
D’altra parte, in Assemblea Costituente si giunse alla previsione del quorum di votanti per il referendum abrogativo per il timore che una legge potesse essere abrogata con scarsa partecipazione degli elettori. In origine la proposta di Mortati era di non prevedere alcun quorum di partecipazione elettorale. I Costituenti vollero evitare che una minoranza potesse abrogare una legge votata dalla maggioranza dei rappresentati parlamentari dei cittadini: il quorum serviva a contrastare l’astensione, non per legittimarla.
Il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, prescinde dal quorum; si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente da quanti abbiano partecipato alla consultazione, a differenza da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Perché questa differenza di trattamento tra le due tipologie di referendum? Continua a leggere