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Il canone Rai: l’imposta più amata dagli italiani

TV_BNA giorni scadrà l’appuntamento annuale con il pagamento del Canone Rai. Per il 2014 il canone ordinario è confermato in euro 113,50.
Si tratta di una imposta (occhio: imposta, no tassa) dovuta per il semplice fatto di possedere uno o più apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Tutto origina da quanto disposto dal regio decreto legge 21 febbraio 1938 n.246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, lasciato espressamente in vita dal semplicemente complicato ministro Calderoli.

Non è rilevante come si utilizza l’apparecchio e quali canali si seguano: sufficiente il possesso dell’apparecchio per essere tenuti al pagamento.

All’epoca del monopolio Rai c’era piena coincidenza tra canone e destinatario dell’imposta; poi arrivarono le TV private e sarebbe stato facile contestare il pagamento Rai con la motivazione che non si seguono le trasmissioni Rai.
Così l’imposta fu confermata sul semplice possesso dell’apparecchio ricevente anche nel caso in cui non si seguano o non si ricevano le trasmissioni Rai; in ogni caso, il percettore del canone è sempre la Rai, che eroga un servizio pubblico in convenzione con il Ministero per le Comunicazioni.

In definitiva si assume il semplice possesso della TV come dimostrazione della capacità contributiva di una imposta a prezzo unico.

Il canone infatti non varia in base al reddito e ai componenti del nucleo familiare.
Sono esentati gli over 75 a condizione che l’intestatario
- non conviva con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possegga un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

Così una famiglia che vive con il reddito di un operaio paga come il contribuente con reddito di svariati milioni.

È coerente tutto ciò con il principio della progressività impositiva (art. 53 Cost.)?

dirittoOvviamente no checché ne dica la Cassazione e la Corte Costituzionale (in particolare Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284, Corte costituzionale e Sentenza del 20 novembre 2007 n. 24010, Corte di Cassazione).

Chiarisce la Cassazione nella citata sentenza che l’obbligo di pagamento del canone “non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente - la Rai, appunto - che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio”.

In buona sostanza anche se non si riceve il segnale televisivo il canone è dovuto purché si possieda l’apparecchio ricevente.

L’abbonamento è soggetto a tacito rinnovo: alla scadenza si è tenuti al pagamento della nuova annualità salvo aver dato disdetta prima della scadenza ovvero entro il 31 dicembre o entro il 30 giugno se il canone è stato pagato solo per il primo semestre. Chi ha pagato l’intera annualità non ha diritto ad alcun rimborso in caso di decesso o perdita del possesso dell’apparecchio nel primo semestre dell’anno.

In altri termini, la disdetta del canone è possibile solo se si cedono tutti gli apparecchi in proprio possesso oppure si richiede il suggellamento di tutti gli apparecchi in proprio possesso o in caso di decesso ma se l’erede non è intestatario di un canone Rai (http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/IlCanoneOrdinari.aspx#DisdAbb)

Dunque, l’espediente legislativo sposta sulla detenzione della TV il requisito oggettivo per l’imposizione, ma resta la sostanza di un pagamento dovuto per finanziare un servizio pubblico.

Oggi, con l’equivalente del canone o poco più è possibile acquistare un apparecchio.
Assolutamente insensato affermare, pertanto, che il possesso di un apparecchio televisivo sia manifestazione sufficiente della capacità contributiva.

Inconciliabili, se non con spregiudicate e formalistiche interpretazioni giuridiche, il diritto all’informazione e il principio della progressività impositiva con una imposta a prezzo unico e indistinto.

Il diritto all’informazione non è espressamente citato nella nostra Costituzione, ma per consolidata giurisprudenza lo si fa discendere dall’art. 21 della Costituzione; la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 420 del 7 dicembre 1994 dichiarò che è necessario “garantire il massimo di pluralismo esterno, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione“. D’altra parte sarebbe illogico un servizio pubblico radiotelevisivo che deve assicurare pluralismo e imparzialità senza contemplare un diritto all’informazione.

Si verifica così la singolare situazione che per fruire di un diritto (l’accesso alle informazioni) occorre pagare senza considerare la capacità contributiva: semplicemente ingiusto e incostituzionale.

Si potrebbe affermare che se qualcuno si permette di mettere al mondo un figlio allora ha la capacità di mantenerlo e quindi prevedere che la scuola dell’obbligo sia pagata da coloro che hanno figli con una imposta fissa per ciascun figlio. Perché, infatti, chi non ha figli dovrebbe con le proprie tasse contribuire al mantenimento del sistema scolastico di cui non usufruisce? Quanti rinunciano a un figlio per le difficoltà economiche… ma detengono un TV?

Ovviamente, è una provocazione ma vale la pena rifletterci.

Davvero possiamo con argomentazioni logiche e giuridicamente fondate affermare che sia giusto e lecito finanziare un servizio pubblico con una imposta uguale per tutti a prescindere dalla capacità reddituale, patrimoniale e contributiva?

Mi piacerebbe conoscerle queste argomentazioni, perché quelle sinora fornite da Cassazione e Corte Costituzionale sono francamente fragili.

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