Fa discutere la proposta di legge n. 3343, primo firmatario Fiano, attualmente in discussione al Parlamento, relativa al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
La proposta Fiano aggiunge nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 il seguente art. 293-bis:
“Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.
I fatti di cronaca ci testimoniano che comportamenti riconducibili alla propaganda o apologia del fascismo sono talvolta puniti e talaltra sono ritenuti non punibili.
Per esempio, la sentenza n. 37577 emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione il 12 settembre 2014 ha confermato la sentenza di condanna per gli imputati ritenuti responsabili del reato previsto e punito dalla Legge 30 giugno 1952, n. 645, articolo 5, “per avere – durante un incontro pubblico tenutosi in memoria delle vittime delle Foibe – compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, consistenti nell’urlare in coro presente e nel fare il saluto romano”. La Cassazione motiva così la decisione: “E’ stata infatti dai giudici del merito correttamente ricostruita la vicenda, con evidente rilievo non del gesto e delle grida compiuti “in quanto tali” ma in un particolare contesto, ossia durante una pubblica manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe, il che costituisce condotta rispondente non solo al modello legale di riferimento ma alla stessa interpretazione adeguatrice testé ricordata. Il fatto che gli altri partecipanti alla manifestazione condividessero – come prospettato – l’ideologia fascista ed il ricorso agli atti simbolici nulla toglie alla pericolosità concreta della condotta, anzi ne rappresenta una conferma, trattandosi di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione tra più soggetti, nè rileva il mancato compimento – durante la manifestazione – di atti di violenza che avrebbero dato luogo ad incriminazioni diverse ed ulteriori”.