L’aborto e la Corte Suprema USA

L’ultima decisione della Corte Costituzionale USA sull’interruzione volontaria di gravidanza ci riporta a irragionevoli contrapposizioni, anche perché prevale una narrazione che non aiuta comprendere, ma è solo funzionale alla formazione di tifoserie.

Preferisco utilizzare l’espressione Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG) al termine “aborto” perché l’aborto è un evento naturale o indotto e le legislazioni si occupano solo dell’aborto indotto, vale a dire della scelta consapevole di interrompere la gravidanza.

La Corte Suprema USA ha affermato che l’IVG non trova giustificazione e protezione a livello costituzionale poiché attiene alle competenze di ogni Stato federato. Nell’assumere questa decisione la Corte ha ribaltato una sentenza del 1973 che assumeva la decisione di prevedere l’IVG a livello federale appoggiandosi su un passaggio del XIV Emendamento: “Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi.”

La Corte affermava il diritto alla libera scelta in tutto ciò che attiene alla sfera individuale, ma per la Corte questa libertà di scelta non era assoluta. La Corte pose dei limiti all’IVG: poteva essere effettuata solo fino a quando il feto non fosse in grado di vita autonoma, anche con l’ausilio di apparecchiature (solitamente 24-28 settimane), o in caso di pericolo di vita per la madre.

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