Home » Diritti & Società » L’aborto e la Corte Suprema USA

L’aborto e la Corte Suprema USA

L’ultima decisione della Corte Costituzionale USA sull’interruzione volontaria di gravidanza ci riporta a irragionevoli contrapposizioni, anche perché prevale una narrazione che non aiuta comprendere, ma è solo funzionale alla formazione di tifoserie.

Preferisco utilizzare l’espressione Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG) al termine “aborto” perché l’aborto è un evento naturale o indotto e le legislazioni si occupano solo dell’aborto indotto, vale a dire della scelta consapevole di interrompere la gravidanza.

La Corte Suprema USA ha affermato che l’IVG non trova giustificazione e protezione a livello costituzionale poiché attiene alle competenze di ogni Stato federato. Nell’assumere questa decisione la Corte ha ribaltato una sentenza del 1973 che assumeva la decisione di prevedere l’IVG a livello federale appoggiandosi su un passaggio del XIV Emendamento: “Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi.”

La Corte affermava il diritto alla libera scelta in tutto ciò che attiene alla sfera individuale, ma per la Corte questa libertà di scelta non era assoluta. La Corte pose dei limiti all’IVG: poteva essere effettuata solo fino a quando il feto non fosse in grado di vita autonoma, anche con l’ausilio di apparecchiature (solitamente 24-28 settimane), o in caso di pericolo di vita per la madre.

La sentenza del 1973 elevava la disciplina sull’IVG, allora regolamentata da legge di ogni Stato, a un diritto costituzionale. Uno di meriti di quella sentenza era indubbiamente evitare il “turismo abortivo” (considerato che in alcuni Stati era consentita l’IVG) e le discriminazioni tra le donne di stati diversi, oltre a proteggere la salute delle donne evitando il ricorso all’aborto clandestino, spesso in condizioni igieniche e sanitarie molto precarie.

Da allora si parla di “diritto all’aborto”, ma l’uso del termine “diritto” induce spesso a semplificazioni. Ci sono diritti assoluti e diritti condizionati. L’IVG è un diritto condizionato all’esistenza di determinate condizioni: solitamente c’è un limite temporale entro cui può essere effettuata, spesso deve esserci una condizione di pericolo per la salute della donna, salute intesa non solo in senso fisico ma anche in senso psichico. In Italia vigono entrambe le condizioni.

L’IVG è un trattamento sanitario cui ogni donna, a determinate condizioni, può ricorrere.

La nostra Costituzione prevede il diritto alla tutela della salute: art. 32 Cost “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La Costituzione USA non prevede il diritto alla tutela della salute, come non prevede il diritto all’istruzione; queste materie sono prevalentemente competenze di ogni Stato federato.

La nuova sentenza della Corte Suprema suscita indignazione perché ci riporta indietro di mezzo secolo, ma bisogna anche dire che la politica statunitense non ha saputo risolvere le contraddizioni e i limiti della sentenza del 1973.

La sentenza del 1973 riconosceva il diritto condizionato ad avere una prestazione sanitaria, ma negli USA non esiste un livello federale di prestazioni sanitarie riconosciute e garantite. L’IVG è pur sempre una prestazione sanitaria ed è oggettivamente gracile il diritto a una prestazione in assenza di una legge federale che stabilisca le prestazioni che ogni Stato è tenuto a riconoscere. Il potere federale non ha mai colmato questo vuoto.

Allo stesso modo, la libertà di scelta individuale ha sempre dei limiti oggettivi e spetta al legislatore federale stabilire i limiti che nessun potere statale può superare.

La predominante elaborazione giuridica arriva alla conclusione che la libertà di scelta della donna deve essere tutelata, ma anche il feto deve trovare una qualche forma di protezione. La sentenza del 1973 non affermava il diritto potestativo della donna sul concepito; vale a dire, non riconosceva il diritto incondizionato di aborto, ma la facoltà a determinate condizioni di poter ricorrere all’IVG. In altre, parole, siamo in presenza di diritti concorrenti e contrapposti che devono trovare un bilanciamento e spetta al potere legislativo trovarlo. Se non ci pensa il potere federale, sarà il potere di ogni singolo Stato a decidere.

L’aver pensato che la sentenza del 1973 fosse inattaccabile è stato un grave errore politico.

Oggi, dovrebbe essere impugnata ogni legge statale che non preveda l’IVG in caso di pericolo per la salute della donna perché questo sarebbe in contrasto col XIV Emendamento. Questo è il limite inaccettabile della nuova sentenza: mentre cancellava il diritto federale all’IVG, doveva prevedere che ogni Stato legiferi in materia di IVG perché l’obbligo di portare a termine la gravidanza è in contrasto con la Costituzione USA.

Se non si considerasse ammissibile l’aborto in caso di pericolo di vita per la madre, ne conseguirebbe che la vita della madre non è sullo stesso piano di quella del nascituro. S’imporrebbe l’idea che la vita di chi è già persona è sacrificabile in nome della tutela di colui che forse sarà persona. Ma questa non può che essere una scelta autonoma della donna: arrivare a sacrificare se stessa per mettere al mondo un’altra vita.

I diritti dei due soggetti richiedono livelli diversi di tutele. Serve un bilanciamento tra i due diritti meritevoli di tutela, ma certamente la tutela del nascituro non può giungere all’imposizione che la vita della donna e la sua salute siano sacrificabili. Nessuna donna deve essere obbligata a portare a termine la gravidanza se questa può pregiudicare la propria salute e vita.

Il potere federale USA ha da sempre tutti gli strumenti per risolvere una questione che attiene alla libertà di scelta di ogni donna. Deve solo decidere di agire invece di fare proclami.

Pubblicità
Impostazioni sulla privacy

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...