De Luca è già stato eletto ed è già presidente della Campania perché la Costituzione e lo Statuto regionale prevedono la elezione diretta del Presidente di Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale, l’organo di governo regionale.
Perché allora non è stato già sospeso applicando quanto previsto dalla legge Severino?
C’è chi afferma che questo sarebbe l’univo esito possibile della applicazione della Legge Severino e ogni deviazione da ciò sarebbe una forzatura.
La questione è più complessa e apre un conflitto tra l’applicazione della legge e altre nome anche di ordine superiore fino a investire la Costituzione stessa.
Non si può invocare l’applicazione rigorosa della legge Severino e contemporaneamente alterarla dando alla sospensione un valore che non ha. Chi vuole approfondire, legga la cosiddetta legge Severino, vale a dire il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 in particolare l’articolo 8.
Sospensione significa che bisogna lasciare aperta la possibilità della riammissione all’incarico da cui si è sospesi; è una forma di impedimento temporaneo, che può avere l’esito del reintegro nell’incarico elettivo o la decadenza in caso di sentenza passata in giudicato. La sospensione non è equivalente a ineleggibilità, incandidabilità o decadenza. Basti pensare al paradosso che se si tornasse al voto De Luca potrebbe ricandidarsi…
Il problema, dunque, è da un lato la scelta del PD di candidare una persona che se eletta avrebbe causato questo caos, dall’altro la legge Severino che lascia dei buchi enormi e non si raccorda con le altre norme, a partire dalla Costituzione, che prevede l’elezione diretta del presidente e la decadenza di giunta e consiglio in caso di rimozione o impedimento permanente del presidente (art 126 Costituzione).
La sospensione non è un impedimento permanente e non è una rimozione.
Quindi il ritorno al voto, invocato come fatale esito di questa pasticciata situazione, è escluso perché creerebbe una situazione irreversibile rispetto al sospeso e un danno a tutto l’organo istituzionale con la decadenza di tutto il consiglio.
L’applicazione di una legge non è mai o quasi mai con una sola strada obbligata.
Se si fa prevalere il dato che il presidente è un componente del Consiglio, prima ancora di essere il presidente, De Luca dovrebbe essere già sospeso con tutte le conseguenze assurde che derivano da questa inflessibile applicazione della legge.
Se invece si fa prevalere la funzione di presidente, che la Severino non prende in considerazione ma la Costituzione sì, allora bisogna attendere la formazione della Giunta per poi sospenderlo e nel caso in futuro riammetterlo, ipotesi che l’applicazione della legge deve contemplare.
Questo porta al problema della efficacia retroattiva della sospensione, questione residuale che sarà rimessa a un eventuale giudizio e che per opportunismo politico adesso il PD non si porrà come per motivi elettorali non si è fatto alcun problema a candidare alla carica di Presidente una persona che se eletta sarebbe stata sospesa.
Quindi, i problemi sono:
– la legge Severino, scritta male
– l’inerzia dei legislatori
– l’incoerenza e l’inaffidabilità del sistema dei partiti.
Da questo ultimo punto occorre partire per evitare che si possa ripetere quanto avvenuto e avviene da anni, motivo per cui è imperdonabile la superficialità della legge Severino. Avevamo già avuto i casi di ricandidatura di condannati, ricordate il caso Cuffaro, per fare un esempio su tutti? Non si doveva fare esclusivo affidamento sul senso di responsabilità dei partiti.
Serve una rigorosa disciplina legale dei partiti: personalità giuridica, democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati.
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