De Luca governatore

Come previsto, De Luca ha fatto ricorso contro la sospensione, ha intanto vinto e può svolgere l’incarico per cui è stato eletto, in attesa dei prossimi sviluppi.

Abbiamo avuto una ulteriore conferma di quanto sia pessima la legge Severino: legge scritta male, confusa, contraddittoria e inapplicabile.

Applicare la legge al caso De Luca significa bloccare il funzionamento della Istituzione che la legge vorrebbe preservare; significa violare i diritti del soggetto sospeso al quale occorre riconoscere il diritto di essere reintegrato nella funzione, nel caso ne ricorrano le circostanze.

Conclusione.
I Iegislatori sono in maggioranza mediocri e incapaci, quelli di questo parlamento come quelli della precedente legislatura.

Il PD è stato irresponsabile nel sostenere una persona destinata alla sospensione, lasciando che il problema della pessima legge sia affrontato a livello giudiziario.

Ancora su De Luca

De Luca è già stato eletto ed è già presidente della Campania perché la Costituzione e lo Statuto regionale prevedono la elezione diretta del Presidente di Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale, l’organo di governo regionale.

Perché allora non è stato già sospeso applicando quanto previsto dalla legge Severino?

C’è chi afferma che questo sarebbe l’univo esito possibile della applicazione della Legge Severino e ogni deviazione da ciò sarebbe una forzatura.

La questione è più complessa e apre un conflitto tra l’applicazione della legge e altre nome anche di ordine superiore fino a investire la Costituzione stessa.

Non si può invocare l’applicazione rigorosa della legge Severino e contemporaneamente alterarla dando alla sospensione un valore che non ha. Chi vuole approfondire, legga la cosiddetta legge Severino, vale a dire il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 in particolare l’articolo 8.

Sospensione significa che bisogna lasciare aperta la possibilità della riammissione all’incarico da cui si è sospesi; è una forma di impedimento temporaneo, che può avere l’esito del reintegro nell’incarico elettivo o la decadenza in caso di sentenza passata in giudicato. La sospensione non è equivalente a ineleggibilità, incandidabilità o decadenza. Basti pensare al paradosso che se si tornasse al voto De Luca potrebbe ricandidarsi

Il problema, dunque, è da un lato la scelta del PD di candidare una persona che se eletta avrebbe causato questo caos, dall’altro la legge Severino che lascia dei buchi enormi e non si raccorda con le altre norme, a partire dalla Costituzione, che prevede l’elezione diretta del presidente e la decadenza di giunta e consiglio in caso di rimozione o impedimento permanente del presidente (art 126 Costituzione).

La sospensione non è un impedimento permanente e non è una rimozione.

Quindi il ritorno al voto, invocato come fatale esito di questa pasticciata situazione, è escluso perché creerebbe una situazione irreversibile rispetto al sospeso e un danno a tutto l’organo istituzionale con la decadenza di tutto il consiglio.

L’applicazione di una legge non è mai o quasi mai con una sola strada obbligata.

Se si fa prevalere il dato che il presidente è un componente del Consiglio, prima ancora di essere il presidente, De Luca dovrebbe essere già sospeso con tutte le conseguenze assurde che derivano da questa inflessibile applicazione della legge.

Se invece si fa prevalere la funzione di presidente, che la Severino non prende in considerazione ma la Costituzione sì, allora bisogna attendere la formazione della Giunta per poi sospenderlo e nel caso in futuro riammetterlo, ipotesi che l’applicazione della legge deve contemplare.

Questo porta al problema della efficacia retroattiva della sospensione, questione residuale che sarà rimessa a un eventuale giudizio e che per opportunismo politico adesso il PD non si porrà come per motivi elettorali non si è fatto alcun problema a candidare alla carica di Presidente una persona che se eletta sarebbe stata sospesa.

Quindi, i problemi sono:

la legge Severino, scritta male

l’inerzia dei legislatori

l’incoerenza e l’inaffidabilità del sistema dei partiti.

Da questo ultimo punto occorre partire per evitare che si possa ripetere quanto avvenuto e avviene da anni, motivo per cui è imperdonabile la superficialità della legge Severino. Avevamo già avuto i casi di ricandidatura di condannati, ricordate il caso Cuffaro, per fare un esempio su tutti? Non si doveva fare esclusivo affidamento sul senso di responsabilità dei partiti.

Serve una rigorosa disciplina legale dei partiti: personalità giuridica, democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati.

Il Pasticcio De Luca

Una condanna di primo grado non impedisce di essere candidato.

Se la condanna è per determinati reati (come l’abuso di ufficio), se eletto sei sospeso dall’incarico elettivo. Ciò vale per le cariche elettive in comuni, province e regioni. Per il Parlamento serve la condanna definitiva per nel caso essere dichiarati decaduti o ineleggibili.

De Luca poteva essere candidato alla regione ed è stato candidato; è stato anche eletto e sarà sospeso.

Quando scatta la sospensione?

La legge non dice nulla. La sospensione è un accidente che la Severino non aveva contemplato in fase di elezione poiché confidava sul buon senso di un partito che non avrebbe candidato chi poi sarebbe stato sospeso. Quindi, la legge ha preso in considerazione il caso della condanna di primo grado nei confronti di chi ricopre già una carica: e la legge decide che va sospeso. Logica vuole, quindi,  che la sospensione scatti non appena l’incarico viene assunto, ovvero con la proclamazione degli eletti.

La legge, infatti, riguarda ogni consigliere e si viene sospesi dall’incarico elettivo, senza distinzioni in base alle funzioni dell’eletto.

Ma se De Luca fosse sospeso alla convalida del risultato elettorale, non si costituirebbe la Giunta e bisognerebbe tornare al voto. In tal modo, però, la sospensione diventerebbe decadenza.

Sebbene questa situazione fosse ampiamente prevista, non solo il maggior partito d’Italia si è cacciato in questo cul de sac candidando De Luca e sostenendolo, ma il legislatore non ha approntato alcuna norma per individuare un criterio che consentisse di sciogliere la matassa nel caso il predestinato alla sospensione fosse il candidato vincente a Presidente della Regione.

Che fare?

Avanza la tesi secondo cui De Luca dovrebbe essere sospeso dopo la formazione della giunta; soluzione che suona come un classico cavillo da azzeccagarbugli.

Lasciare che De Luca inizi a svolgere l’incarico, fino alla formazione della giunta, per poi sospenderlo, appare a tanti come una violazione della legge che non può essere giustificata dal semplice evento che De Luca è stato votato. Se candidi qualcuno è chiaro che crei le condizioni per eleggerlo e per l’elettore la sola presenza in lista è motivo sufficiente per ritenere che quel candidato sia votabile ed eleggibile. Non spetta all’elettore svolgere sottili analisi giuridiche ma al legislatore scrivere leggi lineari e chiare, tanto più che le candidature sono vagliate dagli organi di Partito.

E’ vero che per sospendere qualcuno occorre che costui assuma l’incarico da cui deve essere sospeso. E’ pur vero che De Luca si è candidato per svolgere la funzione di Presidente, ma se non fosse arrivato primo sarebbe diventato semplice Consigliere. Ed è pur vero che il Presidente della Regione è anche e prima Consigliere Regionale.
E’ altrettanto vero che la legge Severino non distingue tra le funzioni degli eletti ma interviene con la sospensione o la decadenza a prescindere dalla funzione svolta.

Quindi, De Luca dovrebbe già essere sospeso perché è già stato proclamato eletto… a un incarico, quale che sia, che non può al momento ricoprire.

La tesi secondo cui si debba attendere l’effettiva assunzione dell’incarico per il quale è stato votato inevitabilmente sembra la solita toppa per rimediare alla inefficienza legislativa e alla inaffidabilità dei Partiti che non sanno assumere comportamenti rigorosi, coerenti e trasparenti. La paura di non vincere in Campania ha indotto il PD a questo imperdonabile passo falso che getterà molto discredito sulla volontà riformatrice della gestione Renzi. Infatti, De Luca non intendeva mollare e se il PD non lo avesse candidato, avrebbe costituito una Lista De Luca…

Il bello è che lo stesso Partito, che non ha voluto evitare la candidatura di De Luca, che non ha voluto trovare una soluzione che non fosse una ennesima legge ad personam, ha appena voluto una nuova legge elettorale con la quale concede ai Partiti il diritto di nominare una gran parte di parlamentari e di decidere in modo opaco sulla candidatura degli altri tra cui gli elettori potranno esercitare qualche scampolo di diritto costituzionale a eleggere i propri rappresentanti.

E’ così che il PD dimostra di saper selezionare la classe dirigente?

Corrotti, ingenui e paraculi

prescrizioneLa corruzione è una costante in Italia da molti decenni. Credo non ci sia opera pubblica o emergenza che non abbia avuto un risvolto giudiziario di tangenti, appalti comprati e truccati, infiltrazioni malavitose…

Così avveniva prima di “mani pulite”, la tangentopoli di inizio anni ’90 del secolo corso, coì succede anche dopo e sino ai nostri giorni, come ci testimoniano i casi Expo, Mose, ma potremmo parlare del terremoto dell’Abruzzo e degli scandali “Grandi Eventi”.

Cambiano le occasioni, ma il copione è sempre lo stesso: politici nazionali e locali, amministratori di società pubbliche, faccendieri scelti come consulenti da politici e amministratori pubblici, magistrati e altri “servitori dello Stato” al servizio di ben altri interessi… e la mazzetta non manca mai! Continua a leggere

L’uomo giusto

Sono indispensabili regole deontologiche e normative rigorose che sanzionino comportamenti opachi e rapporti collusivi, senza attendere le indagini giudiziarie; si tratta di un’esigenza ancora più impellente in un momento in cui l’autorevolezza della classe dirigente è determinante per imporre ai cittadini scelte di rigore sul piano economico e per mandare segnali di credibilità ai mercati internazionali.” (Raffaele Cantone)

cantoneIn Italia spesso si esulta perché l’uomo giusto è collocato al posto giusto.

Sufficiente avere la persona giusta al posto giusto per risolvere un problema?

La Storia ci dice che non è così.

Occorre che la persona giusta sia messa al posto giusto nel momento giusto, vale a dire in un clima politico e culturale caratterizzato dalla volontà e determinazione di risolvere un problema. Continua a leggere