Ancora su De Luca

De Luca è già stato eletto ed è già presidente della Campania perché la Costituzione e lo Statuto regionale prevedono la elezione diretta del Presidente di Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale, l’organo di governo regionale.

Perché allora non è stato già sospeso applicando quanto previsto dalla legge Severino?

C’è chi afferma che questo sarebbe l’univo esito possibile della applicazione della Legge Severino e ogni deviazione da ciò sarebbe una forzatura.

La questione è più complessa e apre un conflitto tra l’applicazione della legge e altre nome anche di ordine superiore fino a investire la Costituzione stessa.

Non si può invocare l’applicazione rigorosa della legge Severino e contemporaneamente alterarla dando alla sospensione un valore che non ha. Chi vuole approfondire, legga la cosiddetta legge Severino, vale a dire il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 in particolare l’articolo 8.

Sospensione significa che bisogna lasciare aperta la possibilità della riammissione all’incarico da cui si è sospesi; è una forma di impedimento temporaneo, che può avere l’esito del reintegro nell’incarico elettivo o la decadenza in caso di sentenza passata in giudicato. La sospensione non è equivalente a ineleggibilità, incandidabilità o decadenza. Basti pensare al paradosso che se si tornasse al voto De Luca potrebbe ricandidarsi

Il problema, dunque, è da un lato la scelta del PD di candidare una persona che se eletta avrebbe causato questo caos, dall’altro la legge Severino che lascia dei buchi enormi e non si raccorda con le altre norme, a partire dalla Costituzione, che prevede l’elezione diretta del presidente e la decadenza di giunta e consiglio in caso di rimozione o impedimento permanente del presidente (art 126 Costituzione).

La sospensione non è un impedimento permanente e non è una rimozione.

Quindi il ritorno al voto, invocato come fatale esito di questa pasticciata situazione, è escluso perché creerebbe una situazione irreversibile rispetto al sospeso e un danno a tutto l’organo istituzionale con la decadenza di tutto il consiglio.

L’applicazione di una legge non è mai o quasi mai con una sola strada obbligata.

Se si fa prevalere il dato che il presidente è un componente del Consiglio, prima ancora di essere il presidente, De Luca dovrebbe essere già sospeso con tutte le conseguenze assurde che derivano da questa inflessibile applicazione della legge.

Se invece si fa prevalere la funzione di presidente, che la Severino non prende in considerazione ma la Costituzione sì, allora bisogna attendere la formazione della Giunta per poi sospenderlo e nel caso in futuro riammetterlo, ipotesi che l’applicazione della legge deve contemplare.

Questo porta al problema della efficacia retroattiva della sospensione, questione residuale che sarà rimessa a un eventuale giudizio e che per opportunismo politico adesso il PD non si porrà come per motivi elettorali non si è fatto alcun problema a candidare alla carica di Presidente una persona che se eletta sarebbe stata sospesa.

Quindi, i problemi sono:

la legge Severino, scritta male

l’inerzia dei legislatori

l’incoerenza e l’inaffidabilità del sistema dei partiti.

Da questo ultimo punto occorre partire per evitare che si possa ripetere quanto avvenuto e avviene da anni, motivo per cui è imperdonabile la superficialità della legge Severino. Avevamo già avuto i casi di ricandidatura di condannati, ricordate il caso Cuffaro, per fare un esempio su tutti? Non si doveva fare esclusivo affidamento sul senso di responsabilità dei partiti.

Serve una rigorosa disciplina legale dei partiti: personalità giuridica, democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati.

Istituzioni eversive?

Istituzioni eversive? Interrogativo imbarazzante.

Comma 1 Art. 65 della Costituzione: “La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.”

La LEGGE!

Art. 66 della Costituzione: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.”

La Costituzione, quindi, contempla che le cause di ineleggibilità possano essere pre-esistenti alla elezione o sopraggiungere a elezione avvenuta.

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recita all’art. 1Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti…” .

Le parole “non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore” tolgono ogni dubbio: non è rilevante quando è stato commesso il reato ma lo “status” al momento della condanna. Retroattività? Ma neanche per sogno. La legge prevede che chi ha subito condanne per determinati reati non possa essere candidato al Parlamento; prevede anche che se la condanna definitiva sopraggiunge a elezione avvenuta il parlamentare decade dalla carica; questa legge era in vigore quando gli attuali componenti del Parlamento sono stati eletti e quindi “giocavano” con queste regole. Se si affermasse ai fini della retroattività che conta il momento in cui è stato commesso il reato allora anche coloro che sono stati esclusi dalle elezioni perché “condannati” dovevano essere ammessi poiché i reati erano stati commessi quando non esisteva il D. Lgs. 235/2012. Ma allora a chi si applicherebbe questa norma? Solo a coloro che sono stati raggiunti da sentenza definitiva per reati commessi dal 2013 in poi… Una legge voluta per arginare la corruzione e tutelare le Istituzioni che nella migliore delle ipotesi comincerebbe a dare qualche frutto intorno al 2020, ammesso che un reato sia immediatamente scoperto e perseguito e si giunga a sentenza definitiva nel giro di qualche anno. Un po’ di serietà e torniamo alla legge Severino. Continua a leggere

DECADENZA

berlusChiediamo di essere rispettati non solo per la imponente quantità di consensi che, sostanzialmente inalterata, noi abbiamo alle nostre spalle, ma anche e soprattutto perché, mentre è in atto una corrosione dei valori e delle strutture della società, una corrosione che dovrebbe fare riflettere seriamente quanti vanno al di là dell’immediato e guardano al domani, noi rappresentiamo non solo dei voti, ma idee, attese, speranze, valori, un patrimonio insieme di innovazioni, di ricchezza umana, di stabilità democratica, del quale il paese, secondo la nostra profonda convinzione, non potrebbe fare a meno.”

Intervento di Aldo Moro, 9 marzo 1977, nella discussione parlamentare, in seduta comune, per decidere sul rinvio a giudizio del senatore democristiano ed ex ministro Luigi Gui e del deputato socialdemocratico ed ex-ministro Mario Tanassi.

Il Parlamento decise per il rinvio a giudizio; nel 1979 la Corte Costituzionale assolve Luigi Gui, condanna per corruzione Mario Tanassi e “gli infligge la sanzione costituzionale della decadenza dall’ufficio di deputato. Tanassi fu il primo ministro della Repubblica ad andare in carcere da condannato.

Sono passati molti anni da allora, c’è stata tangentopoli, sono cambiate anche le leggi che tutelano il parlamentare ed è cambiato anche il percorso che conduce alla decadenza dalla carica parlamentare, ma era previsto allora ed è previsto anche adesso. Continua a leggere