Il Biotestamento è “eutanasia camuffata”?

Il Biotestamento è “eutanasia camuffata”?

NO!

Questa è la tesi di una parte del mondo “cattolico”.

In realtà il mondo cattolico “ufficiale” è perfettamente allineato con le posizioni espresse nel disegno di legge noto come biotestamento, il famoso DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Vediamo insieme.

Nella Carta degli Operatori Sanitari, approvata nel 1995 dal Pontificio Consiglio per la Pastorale per gli Operatori Sanitari, si afferma il principio della “proporzionalità nelle cure”: “Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi”. Si esprime, quindi, contro il cosiddetto “accanimento terapeutico”.

Per il Pontificio Consiglio “L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all’ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia”.

Anche da un punto di vista della dottrina cattolica stiamo quindi parlando di cure e di eutanasia solo quando c’è “indebita sospensione”.

Per il nostro ordinamento ogni cura deve essere autorizzata dal paziente. Questo principio è ben presente anche nella dottrina cattolica. Aggiunge, infatti, il Pontificio Consiglio che Per il medico e i suoi collaboratori non si tratta di decidere della vita o della morte di un individuo. Si tratta semplicemente di essere medico, ossia d’interrogarsi e decidere in scienza e coscienza, la cura rispettosa del vivere e morire dell’ammalato a lui affidato. Questa responsabilità non esige il ricorso sempre e comunque ad ogni mezzo. Può anche richiedere di rinunciare a dei mezzi, per una serena e cristiana accettazione della morte inerente alla vita. Può anche voler dire il rispetto della volontà dell’ammalato che rifiutasse l’impiego di taluni mezzi.

Tra il DAT e l’etica cattolica non esiste quindi alcun conflitto.

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Liberi di decidere

Eutanasia, 70 testimonial per chiedere la discussione in Parlamento

Mai più un caso Eluana, si disse all’inizio del 2009. Sono passati quasi sei anni e non è successo nulla.

Con il termine eutanasia si fa spesso riferimento a un insieme di situazioni profondamente diverse: testamento biologico, libertà terapeutica, terapia del dolore, suicidio assistito… La confusione è totale, nonostante sia ben definito l’ambito della legittimità medica.

Succede così che qualcuno viva un calvario inaudito e altri trovino un medico consenziente e risolvano il problema nel limbo del si fa ma non si dice.

Inviolabilità e indisponibilità della vita, che significa?

Molti assumono consapevolmente comportamenti con i quali dispongono della propria vita, mettendosi coscientemente a rischio di morte.

Senza dubbio è inviolabile la vita altrui, ma come si può affermare che la propria vita sia indisponibile e inviolabile?

Indisponibilità della vita è un concetto assolutamente lecito, ma

irrilevante sul piano giuridico perché assente nella nostra Costituzione, nel nostro ordinamento e nella dottrina giuridica che sul punto si è espressa con chiarezza già nel 1990 (Corte Costituzionale sentenza n. 471 del 1990);

valido per scelta individuale e non erga omnes;

discutibile sul piano culturale, etico e filosofico perché assume come assoluto un punto di vista relativo; dispone della vita lo Stato, quando applica la pena capitale o manda i cittadini in guerra;

astratto e impalpabile, bisognerebbe almeno aggiungere il termine “altrui”; indisponibilità della vita altrui, poiché ciascuno della vita ogni giorno dispone, consapevolmente e inconsapevolmente.

Comprendo le ragioni di chi afferma l’indisponibilità della vita, ma tale affermazione ha valore solo per chi la esprime, all’interno di quel sistema di valori al quale ha deciso di conformare la propria esistenza; non può valere per tutti perché ciascuno ha il diritto di vivere la propria esistenza con riferimento al sistema di valori che reputa più opportuno, con l’unico vincolo di non calpestare i diritti e le libertà altrui.

Se ripercorriamo l’iter giudiziario che condusse alle sentenze sui casi Eluana e Welby e sulla diagnosi pre-impianto restiamo interdetti per il puntuale e corposo riferimento a norme presenti nel nostro ordinamento (costituzionale, civile e penale), nel diritto comunitario e internazionale.

Un conto è il diritto già sancito dal nostro ordinamento (da quello comunitario e internazionale) alla scelta sui trattamenti sanitari, altra cosa è l’eutanasia.

C’è un bel sostenere che nel nostro ordinamento mancherebbe un quadro normativo di riferimento, o che la magistratura invade il campo proprio del legislatore quando, invece, il nostro ordinamento consente di dirimere i casi più complessi della vita, del nascere e del morire. Continua a leggere