Matrimoni gay e sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale

Periodicamente si discute intorno al matrimonio tra persone dello stesso sesso o ad altre forme di tutela per le coppie omosessuali. Si discute e non succede nulla. Da marzo 2013 si muove con molta fatica in Parlamento il disegno di legge Cirinnà sulla disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Afferma il senatore Tonini (PD): «La sentenza 138 del 2010 della Corte costituzionale fu chiara: i concetti di famiglia e di matrimonio “non si possono ritenere cristallizzati all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore” ma questa interpretazione “non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma”, ovvero sull’inserimento delle coppie omosessuali nella normativa sul matrimonio. Per questa ragione noi, nel disegno di legge, non abbiamo come riferimento l’articolo 29 della Costituzione, che parla di matrimonio, ma l’articolo 2, il garante dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Quindi anche nelle unioni tra persone dello stesso sesso. E la sentenza del 2010 prevede, proprio legandosi all’articolo 2, “la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”. Siamo come si vede, su un crinale molto difficile. Però dobbiamo trovare il giusto equilibrio. E lo dico, anche qui, da cattolico perché la buona coscienza credo sia la mediazione avendo come criterio la ricerca del bene possibile». Continua a leggere

Ossimoro costituzionale

moroQuando si dice che la famiglia è una società naturale, non ci si deve riferire immediatamente al vincolo sacramentale; si vuole riconoscere che la famiglia nelle sue fasi iniziali è una società naturale.
Pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare anche una famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e di funzionalità umana, possa inserirsi nella vita sociale. Mettendo da parte il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, ma soprattutto dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone.” Aldo Moro, I Sottocommissione per la Costituente, discussione dell’art. 29 (5 novembre 1946).

Come si giunse da una posizione così avanzata alla formulazione finale dell’art. 29 che considera la famiglia “come società naturale fondata sul matrimonio”?

Come spesso avvenne in quella fase storica (e non solo allora) si trattò di un compromesso tra la sinistra e il mondo cattolico e conservatore. Continua a leggere