L’elezione e la composizione del Senato previste dalla riforma costituzionale determinano la violazione dei princìpi di sovranità popolare e eguaglianza definiti “supremi” dalla Corte costituzionale in numerose sentenze. Vedasi le sentenze n. 18 del 1982, 609 del 1988, 390 del 1999 e 1 del 2014 per il principio di sovranità popolare; le sentenze n. 18 del 1982, 388 del 1991, 62 del 1992 e 15 del 1996 per il principio di eguaglianza.
Il suffragio popolare è parte del principio di sovranità popolare; lo chiarisce a chiare lettere un passaggio della sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale: “il voto (…) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost”.
Il principio supremo della sovranità popolare è violato nel momento in cui si nega il suffragio popolare diretto nella elezione del Senato, vale a dire di una Camera del Parlamento titolare della iniziativa legislativa, delle leggi costituzionali e del potere di revisione della Costituzione. Tutte funzioni che pongono il Senato al vertice dell’esercizio della sovranità dello Stato.
Ogni confronto, che tanti tentano, con altri Paesi è improponibile. In Germania non c’è alcuna elezione di secondo livello. Gli elettori eleggono i componenti dei Länder i quali mandano al Bundesrat un certo numero di propri rappresentanti con vincolo di mandato. I “senatori” tedeschi sono quindi dei delegati dai governi dei Länder, titolari, nell’ambito del Bundesrat, di diritti “propri” esercitati direttamente dai rispettivi governi dei Länder.
Elezione indiretta è quella che si verifica in Francia, quando i Grandi elettori, eletti dal popolo, scelgono i senatori. Ma in tal caso è l’art. 3 comma 3 della Costituzione francese a prevedere esplicitamente che “Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.” La legislazione attuativa prevede che circa 150 mila Grandi elettori, dai cittadini francesi eletti con suffragio popolare, eleggano con elezione di secondo grado 348 senatori scegliendoli tra tutti i cittadini con i requisiti previsti per legge.
Aldilà di ciò che ciascuno di noi può pensare del bicameralismo paritario (personalmente sono contrario), è evidente che l’attribuzione delle funzioni legislativa e di revisione costituzionale ad un organo non eletto dal popolo costituisce un vero e proprio vulnus dal punto di vista democratico e dei principi costituzionali.
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