Home » Diritti & Società » Adozioni , Unioni civili e Family Day

Adozioni , Unioni civili e Family Day

Il ddl Cirinnà intende disciplinare e dare riconoscimento giuridico alle formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione in base anche a quanto indicato nella sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale.

Scrive la Corte:  “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Il ddl è diviso in due parti: la prima dedicata alle unioni civili, intese come unioni tra persone dello stesso sesso; la seconda dedicata alle convivenze di fatto, vale a dire alle convivenze tra persone che coabitano seconda quanto già da tempo riconosciuto a livello anagrafico.

Su più punti di questo ddl ho sentito e letto molte critiche, ma nessun argomento convincente.

Il punto è più criticato è la cosiddetta stepchild adoption, ovvero l’adozione del figliastro.

La legge sulle adozioni (la  n. 184/1983 modificata nel 2001) prevede la possibilità a determinate condizioni di chiedere l’adozione di un minore che non ha legami biologici con gli adottanti. Tale facoltà è e rimane riservata alle coppie coniugate.

La domanda si presenta al Tribunale dei minori e può riguardare esclusivamente bambini dichiarati dal Tribunale adottabili. Chi è adottabile?

Un bambino è adottabile quando:

– non è riconosciuto alla nascita

– è accertata dal Tribunale una situazione di continuativa privazione di assistenza da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

Acconto a questa facoltà sono previste altre forma di adozione particolare; tra cui quella all’art. 44 della legge sulle adozioni che prevede la facoltà di chiedere l’adozione del figlio dell’altro coniuge. Il presupposto di questa adottabilità è la mancanza del secondo genitore o il suo assenso. Esempio. Un uomo sposato con prole perde la moglie. Si risposa e la seconda moglie può presentare domanda di adozione del figlio del coniuge. Il ddl Cirinnà modifica questo articolo di legge allargando la facoltà riconosciuta a un coniuge anche a un componente dell’unione civile. Quindi, l’attuale norma diventerebbe che un minore è adottabile “dal coniuge «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso»”.

L’adozione di un bambino non dichiarato adottabile dal Tribunale può intervenire in particolari casi come quello citato all’art. 44 se c’è l’assenza del secondo genitore o il suo assenso. Non esiste un automatismo, non esiste l’ipotesi che arrivi uno e decide di adottare qualcuno. No, non funziona così. E’ necessario l’assenso dei genitori che hanno la responsabilità genitoriale e del coniuge, se convivente, dell’adottante.

L’adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni. Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero, sentire le persone interessate, acquisire i consensi previsti dalla legge. Deve verificare l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante; la possibilità di adeguata convivenza. Il Giudice dispone l’esecuzione di indagini a cura degli Assistenti sociali e degli organi di pubblica sicurezza sull’adottante, sul minore e sulle rispettive famiglie.

Cosa c’è di così “facile” in tutto ciò? Proprio nulla, ma Passera non sa di cosa parla e quindi afferma: “non si può farla così facile”!

Con questa previsione si offre la possibilità di dare una tutela in più al minore; questa adozione sarà valutata e nel caso autorizzata dal Tribunale dei minori. Deve esserci un legame biologico tra il bambino e uno dei componenti della coppia, quindi non si tratta di una apertura al “diritto alla adozione” per i gay; primo perché l’adozione non è un diritto, come i figli non  sono un diritto; secondo perché l’adozione di un soggetto non legato biologicamente agli adottanti continua a essere riservata esclusivamente alle coppie coniugate .

Si tratta dunque di un modo civile e tutelante per dare sostanza alle obbligazioni morali e materiali. Altamente probabile, infatti, che quel bambino viva sotto lo stesso tetto del genitore e del partner del genitore.

Piuttosto si può muovere a questa proposta di legge la critica che non affronta lo stesso problema per le coppie eterosessuali non coniugate (pensate all’esempio di cui sopra, ma dove il vedovo non contrae nuovo matrimonio, situazione molto frequente) .

Poiché la legge affida a un organo indipendente, il Tribunale dei minori, di valutare le domande di adozione, perché dovremmo escludere a priori che una coppia non coniugata non sia meritevole di adottare nemmeno il figlio biologico del partner?

Fintantoché le coppie di fatto etero e omo non avevano alcun riconoscimento giuridico era ovvio che non potessero essere destinatarie di un istituto giuridico (l’adozione); ma se oggi diamo riconoscimento a queste formazioni sociali è doveroso interrogarsi su quali istituti giuridici possano essere estesi a queste nuove formazioni. E’ stato previsto per le coppie omosessuali, appunto, l’adozione del figlio del partner. Mentre gli eterosessuali poiché possono sposarsi, lo facciano se vogliono anche adottare… ratio debole che rivela la volontà di compromesso politico.

La stepchild adoption “introduce il rischio di incentivare la pratica dell’utero in affitto” (Fioroni).

Un legislatore serio non afferma che una proposta di legge aumenta il rischio di incentivare il ricorso a una pratica illegale senza offrire elementi oggettivi di valutazione. Se un rischio si aggrava, devono esserci elementi oggettivi e tangibili di aggravamento, che ovviamente nessuno fornisce.

Il ddl Cirinnà, riduce le pene per chi ricorre alla pratica vietata della gravidanza surrogata, detta anche utero in affitto?

NO! Non interviene su questa materia.  Ricordo l’art 12 legge 40/2004: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro“. Non si tratta di bruscandoli!

Il ddl Cirinnà introduce un nuovo iter di adozione più facile, immediato, automatico e celere per le coppie omosessuali?

NO! Non modifica l’iter previsto dalla attuale normativa; non interviene sulle tutele e sulle garanzie.

In cosa consiste, allora, l’aggravamento del rischio?

Nel nulla. Non c’è alcun argomento concreto a sostegno di questa tesi.

Il ragionamento che tanti insinuano è probabilmente il seguente.

Una persona va all’estero si fa “fabbricare” un bambino, lo riconosce con la legge dello Stato straniero e rientra in Italia registrando il figlio all’anagrafe come figlio proprio (e commette un altro reato: attestazioni false). A questo punto il partner chiede l’adozione. Subentra un Tribunale con il rischio che la magagna salti fuori.

Se non riconoscessimo la possibilità di presentare una domanda di adozione, tutto ciò che avviene prima della domanda potrebbe avvenire ugualmente, e infatti si verifica. Ma, si afferma, la previsione di adozione costituisce un incentivo.

Analizziamo.

Quel che potremmo fare adesso a livello sanzionatorio è esattamente quel che potremmo fare se esistesse la norma prevista dal ddl Cirinnà: i rischi penali e sanzionatori restano identici.

Se una persona ha fatto ricorso alla gravidanza surrogata e sinora gli è andata liscia, sarà incentivato a rivolgersi al Tribunale?

Questa coppia che ha un figlio nato con una tecnica illegale, ha l’interesse a mettersi sotto l’occhialuta verifica di un Tribunale?

Sappiamo che ci sono state già sentenze contrastanti, in ogni caso si rischia un lungo incerto e costoso processo.

Dov’è l’incentivo?

Chi si sentisse incentivato dovrebbe prima superare lo scoglio della registrazione in Italia di un figlio nato con una pratica vietata e poi superare il giudizio di un Tribunale che indagherà sul bambino e sulla sua nascita.

Infatti, l’atto di nascita validamente formato all’estero non può essere trascritto in Italia; per registrare il figlio all’anagrafe occorre rilasciare dichiarazioni false. Reato che si somma a quello di ricorrere a una pratica non consentita.

Una donna è avvantaggiata, ma in questo caso si tratta quasi sempre di fecondazione eterologa e non di utero in affitto. Il divieto assoluto di eterologa è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2014). Se su questo fronte siamo nel pieno dell’incertezza, la responsabilità è esclusivamente dei legislatori che si divertono con slogan vuoti e non prendono l’iniziativa di proporre modifiche alle leggi che dichiarano andrebbero modificate.

A questo punto possiamo serenamente concludere che non c’è alcun incentivo oggettivo perché i rischi restano gli stessi e sono amplificati se si presenta domanda di adozione.

Cosa succederebbe se non passasse la norma sulla stepchild adoption?

Non riconoscendo a una persona la possibilità di adottare il figlio del partner le cose resterebbero come sono; vale a dire, che quel bambino vivrebbe in quella casa, con quella coppia composta da un genitore e dal suo partner o altrove come vive adesso. Tranne il caso non intervenga l’autorità a sentenziare che quel genitore non è più idoneo al ruolo. Ma questo può avvenire anche se contempliamo la possibilità dell’adozione. Quindi, prevedere la possibilità dell’adozione del figlio del partner è una tutela in più, che si verificherebbe solo se la richiesta fosse accolta dal Tribunale; non prevedere la possibilità dell’adozione del figlio del partner è certamente una tutela in meno.

Comunque si guardi la cosa non c’è sul piano logico, culturale e giuridico alcun argomento a favore per non prevedere la possibilità dell’adozione.

La stepchlid è la prima forma di adozione, un cavallo di Troia per aprire alla adozione generalizzata da parte dei gay.

Poiché escludo che i giudici sarebbero più magnanimi nei confronti delle adozioni richieste da gay, considerati i problemi che incontrano le coppie coniugate eterosessuali nel portare a compimento una adozione, francamente non vedo dove sarebbe il problema.

In realtà lo vedo. E risiede esclusivamente in una ansia immotivata, in un diffuso pregiudizio che vuole ritenere una coppia gay meno idonea di una coppia etero nella funzione di crescere un figlio.

Le ricerche sinora disponibili sui figli cresciuti da coppie gay dimostrano che non sussistono problemi.

Le ansie, le paure e i pregiudizi vanno affrontati e non assecondati.

In ogni caso, la domanda sarebbe valutata da un Tribunale. Forse qualcuno teme la concorrenza degli omosessuali.

Il ddl Cirinnà apre alle convivenze incestuose e tra consanguinei

Il testo di legge recita che costituisce impedimento alla unione civile “la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87“.

Non devono sussistere rapporti di parentela tra i componenti dell’unione civile.

Anche le coppie eterosessuali che non vogliono regolarizzare il loro rapporto finiscono per essere “regolamentate d’ufficio”

Il ddl Cirinnà si raccorda con la normativa esistente. Nel caso specifico delle convivenze si raccorda con la nozione di “famiglia anagrafica”.

Per famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. n. 223/1989) si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

Da oltre tre decenni le famiglie di fatto sono riconosciute ai fini anagrafici se le persone che convivono confluiscono in unico Stato di famiglia, ovvero se non dichiarano di voler costituire nuclei familiari separati. In sostanza, chi effettua dichiarazioni anagrafiche indica le persone coabitanti e se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli indicati. Ovviamente, non entra nello stato di famiglia la persona coabitante con la quale si intrattiene un rapporto lavorativo, tranne il caso in cui ciò la persona ricopra la doppia funzione di convivente e segretaria. Chi non volesse regolamentare la convivenza deve dichiarare di voler costituire nuclei familiari separati.

Ma non è questa la priorità!

A tuonare con tanta veemenza è il presidente della CEI, Angelo Bagnasco.

Diabolico il suo non ragionamento! Dopo decenni che si attende un provvedimento che dia riconoscimento giuridico alle “formazioni sociali”, dopo sentenze persino della Corte Costituzionale che invitano il Parlamento a dare attuazione all’art 2 della Costituzione scritto qualche annetto fa… finalmente il Parlamento decide di occuparsene ma i massimi vertici del clero italiano decidono che non è una priorità.

Vogliono decidere loro cosa sia prioritario per lo Stato italiano?

Mi sembra un comportamento che denota miseria culturale, civile e giuridica.

Becero qualunquismo demagogico soprattutto se detto da chi utilizza in modo opaco un miliardo di euro delle nostre tasse grazie a una legge che andrebbe rivista, ma non si può rivedere perché per farlo serve che entrambe le parti siano disposte a discuterne. Così da vent’anni non si discute di 8permille. E nessun governo e parlamento solleva il problema per timore di perdere appoggi clericali.

Persino la Corte dei Conti si è occupata della opacità del sistema di finanziamento alla Chiesa cattolica italiana… ma si tace anche su questo.

Trovo profondamente incivile la posizione espressa dal Presidente della Cei.

In conclusione, ho sentito solo obiezioni strumentali e capziose da parte di tanti politicazzi e tromboni del clero. Obiezioni che hanno avuto l’unico effetto di sollevare e alimentare ansie e paure, non certo di prendersi cura della famiglia, comunque intesa, e dei minori.

Le ansie e le paure necessitano di risposte oneste e soluzioni efficienti, non di essere cavalcate da demagoghi fancazzisti.

2 thoughts on “Adozioni , Unioni civili e Family Day

  1. E’ logicamente sostenibile legittimare, tutelare, difendere un effetto e continuare a condannare la sua necessaria causa?
    E’ ragionevole affermare il supremo interesse del bambino, e poi limitare ad un ristrettissimo numero di casi (la coppia dello stesso sesso), l’applicazione pratica di questo interesse, lasciando fuori tante altre situazioni in cui i legami affettivi che il bambino ha creato non meritano la stessa tutela giuridica che viene date alle relazioni di cui all’art. 5 del ddl Cirinnà?

    "Mi piace"

  2. Se con la prima domanda intendi dire che la causa è il ricorso all’utero in affitto, alla GPA, alla gravidanza surrogata, scegli la definizione che preferisci, rispondo che non si legittima proprio nulla perché nulla cambia nell’impianto sanzionatorio relativo alle pratiche indicate. E la causa indicata è una possibile causa dell’effetto indicato; non il solo. Conosco ben due coppie che hanno avuto figli da un loro precedente matrimonio per poi scoprire una “vocazione” omosessuale.

    Alla seconda domanda, mi chiedo quali sarebbero le altre situazioni lasciate fuori?
    Certo, si potrebbe estendere la possibilità dell’accesso all’adozione anche alle coppie eterosessuali non coniugate; sarei favorevole perché non esiste alcuna ragione oggettiva per escludere a priori le coppie non coniugate dalla possibilità di adottare.
    Era stato presentato un emendamento in tal senso, ma non è passato.
    Se ho interpretato male, prova a essere più esplicito con i quesiti.

    "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...