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Italicum, ovvero uccidere il Parlamento nella generale indifferenza

Tanto può la cattiva politica che un parlamenticidio può passare inosservato e persino suscitare compiacimento.

La valutazione di un sistema elettorale non si fa a suon di mi piace o in base a quel che ciascuno di noi gradirebbe, ma con riguardo al sistema istituzionale nel quale si inserisce la legge elettorale e al quadro costituzionale che deve essere rispettato. La legge elettorale è necessaria per il funzionamento degli organi costituzionali, ma non è e non disegna il sistema istituzionale, si inserisce in un sistema istituzionale con il quale deve essere coerente. La Costituzione si rispetta o si cambia. Tertium non datur.

Molti dicono che il Parlamento è polveroso, lento e inefficiente. Probabilmente hanno ragione, ma a renderlo tale sono i suoi occupanti, scelti esclusivamente dai Partiti, spesso e volentieri pescando tra il peggiore bestiario offerto dal popolo italico. Si tratta di critiche antiche, cardine del pensiero proto-fascista. L’instabilità degli esecutivi era attribuita agli eccessi del parlamentarismo e soprattutto al sistema proporzionale, introdotto in Italia appena dal 1919… è già divenuto causa di tutti i mali.   Significativo quanto già nel 1921 scriveva Antonio Casertano, in seguito relatore per la maggioranza all’interno della commissione di revisione della legge elettorale che sarà approvata nel 1923: “Il doppio esperimento della proporzionale fatto in Italia, ha rivelato un male organico assai più grave di quello sin qui esaminato, ed è la legalizzazione della lotta immorale tra i candidati dalla stessa lista (…) Il rimedio a questo meccanismo per se stesso immorale non può trovarsi se non nella lista limitata, il cui successo sia successo per tutti”.

E’ corretto dire, checché se ne dica, che il Parlamento è da anni una assemblea dei rappresentanti dei Partiti. E i Partiti sono associazioni private gestite, calpestando i diritti degli associati, in modo privatistico da un manipolo di persone per fini personali, non sempre leciti. I Partiti non rispecchiano il dettato costituzionale dell’art. 49 e non sono organizzati democraticamente. Non esiste democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai Partiti, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati.

I Partiti operano al di fuori delle previsioni costituzionali poiché le loro funzioni devono  “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati” (Corte Costituzionale, sentenza 1/2014), ma non è così che avviene.

Con queste premesse, uccidere il Parlamento dovrebbe risultare cosa gradita.

Invece NO, perché la risposta corretta non è uccidere il Parlamento, ma ricondurlo alle previsioni costituzionali e nel caso cambiarne le funzioni nel rispetto delle regole previste dalla Costituzione.

Questo Parlamento, con il determinante concorso del conservatore governo Renzi, si appresta a varare una nuova disciplina elettorale che rafforza il potere dei Partiti, senza curarsi minimamente di ricondurli alle previsioni costituzionali. Evidente il ruolo partitocratico del Governo Renzi con i servizievoli soldatini collocati in Parlamento, che usurpano il ruolo dei rappresentanti del popolo sovrano.

Stanno istituzionalizzando il regime partitocratico, vale a dire il passaggio dal Partito Stato allo Stato dei Partiti.

L’Italicum prevede capilista bloccati; saranno i primi eletti di ciascun Partito. Gli elettori potranno esprimere due preferenze, per candidati di genere differente. I collegi saranno 100, ne consegue che i primi 100 eletti di ciascun partito saranno scelti unicamente dai Partiti, senza alcuna democrazia e trasparenza nei metodi di selezione. La determinazione della cifra elettorale di ciascun partito sarà calcolata su base nazionale, non c’è quindi un diretto collegamento tra voto nel collegio ed eletto nel collegio.

Il primo partito si assicurerà 340 seggi su 617 (gli altri 13 per arrivare a 630 sono riservati a Valle d’Aosta e circoscrizione estero), i restanti 277 potrebbero essere tutti occupati dai capilista degli altri partiti, se nessun partito dopo il primo supera la soglia del 21% (la soglia precisa sarà in dipendenza di quanti non supereranno la soglia di sbarramento). Dei 340 eletti dai Partito Vincente, 100 saranno certamente i capilista e quindi scelti dalla segreteria di Partito, gli altri saranno indirettamente scelti dagli elettori in base alle preferenze espresse. Poiché sono previste le candidature multiple, un capolista potrebbe risultare eletto in 10 collegi e dovrà optare per un collegio; saranno quindi eletti i 240 più votati con esclusione di coloro che pur essendo più votati non entrano in Parlamento in conseguenza della scelta effettuata dal capolista. Quindi altri eletti saranno condizionati dalle scelte fatte dai capilista.

L’Italicum prevede la preferenza multipla, con l’obbligo della varietà di genere. Proprio quella preferenza che è stata bocciata con referendum perché si presta a facili condizionamenti malavitosi e l’imposizione della varietà di genere è oggettivamente un criterio che favorisce i condizionamenti mafiosi.

Evidente che a essere eletti in Parlamento con la preferenza non saranno i più votati in un collegio in una competizione alla pari tra candidati di più Partiti, ma i più votati dagli elettori di un solo Partito che per meccanismo elettorale è trasformato da minoranza in maggioranza assoluta e quindi senza effettiva relazione con i voti raccolti. In un collegio potrebbero esserci candidati di un partito che raccolgono più consensi di quello premiato ma che restano fuori dal Parlamento

Il Partito A con il 40%+1 dei voti avrà 340 eletti.

Il Partito B che prende il 40%-1 dei voti avrà circa 180 eletti.

Due Partiti con lo stesso sostanziale consenso elettorale, ma irragionevolmente con peso politico profondamente diverso. Che ne è del principio costituzionale di eguaglianza del voto?  Tale principio esige che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi. Ciò non significa che non è ammesso alcun sistema diverso dal proporzionale, ma che se il legislatore opta per il sistema proporzionale non devono esserci squilibri inattesi e smisurati nella trasformazione dei voti in seggi. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto che “qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto” (Corte Cost. sentenza 1/2014).

Si determina così “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961)”.

Irragionevole che l’Italicum preveda il ricorso al secondo turno solo nel caso in cui nessuna formazione elettorale superi il 40% dei voti. Il ballottaggio ha un senso se nessuno ottiene la maggioranza assoluta dei voti, risultando arbitrario e privo di ragionevolezza prevederlo perché una minoranza prevalga su un’altra minoranza, magari dello stesso peso elettorale. Per quale ragione non è previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga il 50%+1 dei voti? La risposta sembra di poterla rinvenire nell’interesse di una parte politica che reputa di poter vincere al primo turno.

Al secondo turno sono ammessi i primi due partiti senza alcun quorum da superare e vincerà il più votato dei due, senza alcun quorum di votanti. In linea teorica potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi parlamentari, e quindi esprimere il Governo, un Partito con appena il 10% dei voti raccolti al primo turno.

Sebbene il legislatore disponga di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi per raggiungere un obiettivo costituzionalmente rilevante, sin dal 1988 con sentenza n. 1130 la Corte Costituzionale ha affermato che occorre procedere  “attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”. In altri termini, occorreverificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale”.

Le disposizioni dell’Italicum non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza.

Le disposizioni dell’Italicumnon si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”(Corte Cost. sentenza n. 1/2014). Sostituite 2005 con 2015 e la sentenza di incostituzionalità dell’Italicum è già scritta. Vi sembra cosa da poco due partiti con analogo peso elettorale, in un sistema proporzionale, in cui uno ha 340 eletti e l’altro 180?

In relazione al ballottaggio, le disposizioni dell’italicumsono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo è perseguito mediante un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta la votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi . Se dunque si verifica tale eventualità, il meccanismo premiale garantisce l’attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla soglia dei 340 seggi) a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, e ciò pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi”.

In altri termini, le disposizioni dell’Italicum  al secondo turno non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista e ad essa assegnano  “automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali”. Le citazioni sono tratte dalla sentenza 1/2014 che ha censurato il premio previsto dal Porcellum: queste censure sono perfettamente valide per il premio previsto dall’Italicum nel caso si arrivi al ballottaggio.

L’Italicum, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto, si rileva inidoneo al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, la formazione di più stabili maggioranze di Governo.

Infatti, un simile sistema spingerà le forze politiche a fondersi per tentare di vincere al primo turno o essere ammessi al ballottaggio. Restano inalterate però tutte le norme che regolano il passaggio dalla elezione alla formazione dei gruppi parlamentari e, soprattutto, resta inalterato il principio costituzionale che prevede l’assenza di vincolo di mandato per l’eletto. La conseguenza è che il Partito vincente, magari nato dalla fusione di più Partiti, si possa scindere in più gruppi parlamentari o addirittura dare vita a più partiti o semplicemente gli eletti potrebbero entrare in gruppi diversi da quelli in cui sono stati eletti. In altre parole, le nuove norme non incidono minimamente su quanto già avvenuto, che quindi potrebbe ripetersi. L’attuale Governo, come quello precedente, si regge su un partito che non è mai stato votato perché nato dalla scissione da un altro partito in cui i parlamentari sono stati eletti: il NCD di Alfano. Il PdL in poco più di due anni ha subito tre scissioni. Se con l’Italicum si ripetessero eventi simili avremmo la garanzia di aver compresso la rappresentatività senza alcuna certezza di stabilità di Governo; perché anche con l’Italicum la stabilità di governo poggia interamente sulla coesione del partito che da minoranza diviene maggioranza assoluta.

L’Italicum è incoerente rispetto agli obiettivi enunciati e alla Costituzione.

La funzione della nuova legge elettorale è identica a quella delle precedenti: rinnovare  l’assemblea parlamentare, sede esclusiva della “rappresentanza politica nazionale” (art. 67 Cost.).

Con il voto gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti; votano con metodo proporzionale e si attendono che la propria formazione politica preferita riesca a inserirsi nel dibattito politico e promuovere le istanze a loro care.  In questa dialettica ogni gioco è aperto poiché un piccolo partito sa di potersi conquistare un ruolo nella legislatura o in specifiche iniziative legislative. Questo è il senso di una democrazia rappresentativa di tipo parlamentare in cui il governo nasce dal Parlamento e in cui ogni parlamentare è titolare della attività legislativa e rappresenta la Nazione. Questo è il quadro disegnato dalla nostra Costituzione.

La funzione vera della nuova legge elettorale è invece assicurare che comunque si voti, al primo o al secondo turno, una minoranza sia trasformata in maggioranza assoluta ed esprima il Governo. Il voto non ha più la funzione di scegliere il rappresentante politico, ma surrettiziamente quella di scegliere il partito di Governo o votare per evitare che una determinata formazione possa conquistare il governo del Paese.

E’ a priori esclusa la necessità di dialettica parlamentare poiché una sola parte avrà con certezza la maggioranza assoluta: non esiste un sistema simile in nessun Paese democratico. E non esiste da nessuna parte che il voto per la rappresentanza politica si trasformi in voto per l’esecutivo senza che questa sia l’esplicita funzione del voto e addirittura in un sistema costituzionale che non consente ciò.

In altre parole, con una legge elettorale si realizza il sovvertimento del vigente sistema istituzionale fondato sulla centralità del Parlamento e sulla rappresentanza parlamentare.

Si arriva a una elezione diretta dell’esecutivo a insaputa dell’elettore e senza alcun contrappeso e organo di garanzia.

Si realizza la fusione di potere esecutivo e legislativo poiché il primo sarà espressione di quella minoranza trasformata in maggioranza assoluta.

L’incoerenza è ancora maggiore al doppio turno dove si vota con evidenza perché uno dei due abbia la maggioranza assoluta e quindi esprima il governo, ma sono arrivati al secondo turno non confrontandosi sui programmi di governo ma raccogliendo consensi per mandare in parlamento alcuni dei loro rappresentanti. Ovunque esista il ballottaggio questo ha la stessa finalità del primo turno: eleggere il candidato di quel collegio in cui nessuno ha raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti, scegliere il Presidente tra due candidati perché al primo turno nessuno ha vinto…

Nel nostro caso si arriva al ballottaggio per scegliere a chi dare il Governo del paese tra due Partiti in competizione per avere dei rappresentanti in Parlamento.

Un completo sovvertimento del sistema istituzionale che nemmeno la legge Acerbo del 1923 aveva osato attuare.

Con la legge Acerbo, infatti, se nessuno superava il 25% dei voti si andava alla ripartizione dei seggi in modo proporzionale. In ogni caso in quel sistema esisteva il potere del Re, che sul punto non è paragonabile al potere di moral suasion del Presidente della Repubblica.
Non garantiva, la legge Acerbo, la nascita ad ogni costo di una maggioranza assoluta.

La legge Scelba del 1953, la cosiddetta legge truffa, assegnava un premio a chi raggiungeva la maggioranza assoluta dei voti. Il premio non scattò perché nessuno raggiunse quella soglia e la DC ripristinò il sistema precedente.

In sostanza, con l’Italicum avremo: un Parlamento composto in gran parte da nominati delle segreterie di partito, la fusione di potere esecutivo e legislativo nelle mani dello stesso partito, nessun sistema di garanzia o contrappeso, lo svuotamento totale del Parlamento ridotto a un ruolo notarile della volontà dell’esecutivo… sotto minaccia del solito tutti a casa.

Sin dal 1975 (sentenza n. 203) la Corte Costituzionale ha affermato che il Partito non lede alcun diritto nel decidere l’ordine di presentazione dei candidati  a condizione che l’elettore sia “pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Con l’Italicum tale libertà risulta compromessa, posto che l’elettore volendo votare un determinato candidato di quella lista in ogni caso favorisce l’elezione del primo e poi si vedrà se sarà eletto anche il suo preferito.

Se con il Porcellum “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”, con l’Italicum sarà così nominata la stragrande maggioranza di coloro che dovrebbero rappresentare il popolo sovrano. Circostanza “che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”.

Se con il Porcellum le norme erano “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti” con l’Italicum ciò avverrà per la maggioranza degli eletti e per gli altri ci sarà in ogni caso una forte alterazione nel rapporto tra i voti espressi nel collegio e il parlamentare eletto.

I Partiti, impedendo il diretto rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti,  “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”.

Le disposizioni dell’Italicum, “dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”.

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