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Storace, il Presidente e il vilipendio

Francesco Storace rischia cinque anni per vilipendio del Presidente della Repubblica

A distanza di quasi sette anni si discute ancora, in verità tra pochi, sulle affermazioni di Storace sui senatori a vita, l’intervento del Presidente della Repubblica di allora, Giorgio Napolitano, e la replica di Storace.

All’epoca, 2007, con insolita solerzia, il ministro di giustizia, Clemente Mastella, autorizzò il procedimento a carico di Storace per vilipendio del Presidente della Repubblica (art. 278 cp).

Negli ultimi tempi il Presidente della Repubblica è stato oggetto di numerosi attacchi e sorprende l’estrema discrezionalità con cui si muovono i ministri della giustizia. Anche per questo sarebbe opportuno che il nuovo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, solleciti il ministro Orlando e il Parlamento per giungere quanto prima all’eliminazione del reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Una opinione, un giudizio, per quanto sgradevole, può costituire motivo di condanna penale?

Ciò mi appare assurdo sul piano della civiltà giuridica. Non è un caso che la nostra previsione dei reati d’opinione sia ancora un retaggio del codice fascista.
Il vilipendio altro non è che una pubblica affermazione di disprezzo verso persone, istituzioni e cose tutelate dalla legge. Rientra quindi a buon titolo nella categoria dei “reati d’opinione”, dal contenuto indeterminato poiché non è certo agevole stabilire quanto grave debba essere una offesa verbale alle Istituzioni per ritenere commesso il reato.

Le norme sui reati d’opinione sono ben presenti nel nostro ordinamento penale e mentre recentemente sono state depenalizzate o ridotte le pene per alcune previsioni di reato – vilipendio della religione, vilipendio della bandiera… – con altri provvedimenti sono stati inseriti o si intende inserire nuovi reati: opinioni antisemite, negazioniste, naziste, fasciste, xenofobe, razziste, sessiste… per il nostro ordinamento sono o si apprestano a divenire reato.

Se da un lato è positivo che determinate idee o concezioni della vita siano ritenute deleterie, dall’altro m’interrogo sull’opportunità che i legislatori ritengano di combatterle varando leggi punitive e inserendo nuove previsioni di reato, mentre si continua a fare ben poco sul piano più idoneo della cultura e della formazione per combattere idee funeste e raccapriccianti.

E’ possibile, ovviamente, che una calunnia possa causare danno morale e patrimoniale a una persona; nel caso, questa eventualità va dimostrata.

Nel caso specifico, Storace scrisse o si afferma che abbia scritto che i senatori a vita erano una stampella del governo Prodi e per facilitare il loro compito avrebbe consegnato direttamente al domicilio dei senatori a vita un bel paio di stampelle, iniziando proprio dalla Levi Montalcini.

Il Presidente della Repubblica intervenne definendo indegne quelle affermazioni e Storace replicò affermando che il Presidente ha “una disdicevole storia personale”, si comporta con “evidente faziosità istituzionale”, è “indegno di una carica usurpata a maggioranza”… certamente non si risparmiò nella rissa verbale. Dubito che Napolitano possa essersi sentito offeso dalle espressioni di Storace e credo che nella sua vita, anche in epoca recente, abbia sentito affermazioni molto più pesanti e gravi.

Che cosa è meritevole di speciale tutela, l’istituzione Presidenza della Repubblica o la persona del Presidente? O entrambe?

Ritengo che Storace abbia espresso valutazioni prive di senso e di valore sia nei riguardi dei senatori a vita sia rispetto a Napolitano, ma è compito del Presidente della Repubblica intervenire in difesa di un senatore definendo “indegno” quanto affermato da un altro senatore?

Chi rappresenta la Presidenza della Repubblica, in forza della speciale tutela cui è sottoposto, dovrebbe ponderare ogni intervento; dovrebbe utilizzare i canali formali e istituzionali e limitare gli interventi “in libertà”.
Il contraddittorio con il Presidente della Repubblica non è previsto e quindi il Presidente dovrebbe astenersi dall’esprimere valutazioni personali. Un messaggio alle Camere sarebbe forse stato più opportuno.

Ciascuno può trarre le conclusioni politiche che preferisce dalla circostanza che un governo si salvi in corner grazie al voto dei senatori a vita; ma si tratta di irrilevanti valutazioni politiche perché ogni parlamentare ha gli stessi diritti, senza distinzione tra eletti e nominati… se poi consideriamo che da molti anni tutti i parlamentari sono nominati e neanche uno ha il conforto del voto diretto e popolare… e così era anche nel 2007… c’è poco da ironizzare e distinguere tra deputati e senatori eletti e nominati poiché tutti erano e sono tuttora nominati, con la differenza che deputati e senatori dovrebbero per Costituzione essere i rappresentanti della volontà popolare e rappresentare la Nazione e invece rappresentano i partiti che li hanno candidati, mentre i senatori a vita sono per previsione costituzionale scelti e nominati dal Presidente della Repubblica.

La cosa può piacere o non piacere ma mentre i parlamentari hanno usurpato la volontà popolare e sono espressione di una legge palesemente incostituzionale che ha deliberatamente attentato ai diritti costituzionali del cittadino, il Presidente della Repubblica scegliendo e nominando dei senatori a vita esercita le sue prerogative costituzionali.

Tornando al reato di vilipendio, quanto avvenuto dovrebbe costituire un’occasione di riflessione su diversi aspetti della nostra realtà istituzionale.

E’ opportuno che il Presidente della Repubblica esprima giudizi su affermazioni espresse da un parlamentare?

Se lo fa deve poi attendersi una risposta. Ciò non ha senso perché il Presidente ha una speciale tutela e quindi deve astenersi da giudizi che incitano alla polemica e al contraddittorio, che non sarebbe comunque alla pari.

Ritengo che il Presidente, per tutelare l’istituzione Presidenza della Repubblica, farebbe meglio ad astenersi dall’esprimere valutazioni sulle parole espresse da un parlamentare o da un qualsiasi cittadino.

Il Presidente della Repubblica non deve trascinare l’istituzione presidenziale sul ring delle polemiche.

E’ conforme alla legalità costituzionale il potere discrezionale assegnato al ministro di giustizia di autorizzare o non autorizzare il procedimento previsto dall’art. 278 del codice penale?

L’art. 313 del cp prevede che non si può procedere per i delitti previsti dall’art 278 (e tanti altri) senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia. Si tratta di un vero e proprio potere discrezionale, affidato a un componente del potere esecutivo, esercitabile nei confronti di chiunque, compreso ovviamente un esponente dell’opposizione. Assurdo che per procedere non sia richiesta almeno l’autorizzazione della persona offesa, il Presidente della Repubblica, in questo caso.

In ogni potere discrezionale si annida un rischio di discriminazione. Infatti, in tanti altri casi di espressioni pesanti e oltraggiose nei confronti del Presidente della Repubblica altri ministri non hanno ritenuto opportuno procedere.

Infine, appare singolare che anche in questo caso, come recentemente nel caso di Sallusti, molti esponenti politici e giornalisti debbano essere toccati personalmente per rendersi conto di quante norme assurde e illiberali siano tuttora in vigore nel nostro ordinamento.

La circostanza rende evidente che la sensibilità per i diritti e la libertà è merce rara tanto tra i giornalisti quanto tra i politici.

Eppure il problema è antico.

Negli anni ’60 del secolo scorso Pier Paolo Pasolini, Marco Pannella e pochi altri assunsero la direzione di periodici – dei quali non condividevano nulla – solo per consentire a quei periodici di poter pubblicare. Senza un direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti un periodico non può essere diffuso. E’ evidente a chiunque che non costituisce una garanzia per il pubblico il fatto che a dirigere un periodico sia un giornalista iscritto all’ordine… infatti tantissimi giornalisti scrivono e firmano ogni giorno solenni bestialità.

In un Paese civile dovrebbe essere sufficiente che una persona si assuma la responsabilità dell’impresa che dirige.

Per assumere la rappresentanza legale di una impresa di costruzioni non è necessario essere ingegnere, architetto o… muratore.

Strano Paese quello in cui per svolgere l’attività di Agente di Commercio servono requisiti superiori a quelli richiesti per fare il parlamentare o il ministro della Repubblica italiana

Storace e i parlamentari di ciò sono consapevoli?

E non si può certo affermare che diventano parlamentari per volontà popolare giacché le norme elettorali sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.

E’ una bella comica lotta quella rappresentata tra nominati rappresentanti dei partiti usurpatori della sovranità popolare e nominati presidenziali per previsione costituzionale.

Quel che colpisce è che nonostante tutto è a oggi molto probabile che continuerà a essere così.

Aldilà delle ragioni politiche che hanno scatenato una piccola polemica, alquanto misera sul piano politico e culturale, resta il dato che il reato previsto dall’art. 278 del cp, e tutta la procedura a esso connesso, è illiberale e indegno di un Paese civile.

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