Sarà la Suprema Corte a giudicare la costituzionalità del Porcellum. Mai è esistito Porcellum di così sana e robusta costituzione. Paradossale ma è così. Analizziamo le varie ipotesi.
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso. Aldilà delle motivazioni che potrà addurre, emergerebbe che la legge elettorale sarebbe sottratta al giudizio di costituzionalità. La legge elettorale non è una legge qualsiasi: è una legge costituzionalmente necessaria, obbligatoria. Possiamo accettare che una legge così fondamentale per la formazione del Parlamento possa essere non conforme ai principi costituzionali? Tutti i robusti dubbi sulla costituzionalità della legge elettorale resterebbero vivi più che mai. Davvero qualcuno può essere così riduttivo da ritenere che la conformità alla Costituzione si limiti al rispetto dei pochi requisiti richiesti? Età per l’accesso alle cariche elettive, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici? Tutto qui? Certamente no. Il voto deve essere personale, eguale, libero e segreto. Sono eleggibili tutti gli elettori, recita la Costituzione; ma è davvero così? O la legge elettorale limita e condiziona il diritto alla eleggibilità? Davvero tutti i cittadini sono uguali nell’esercizio del diritto alla eleggibilità? Bene! Se la Corte Costituzionale deciderà per l’inammissibilità del ricorso sulla costituzionalità della legge elettorale sapremo che il rischio di eversione per volontà del Parlamento è assolutamente possibile e incombente.
Se la Corte Costituzionale deciderà per l’ammissibilità del ricorso avremo due possibili scenari. O il porcellum è conforme alla Costituzione o è fuori dalla Costituzione. Tertium non datur .
Se il porcellum fosse ritenuto costituzionale significherebbe che la nostra democrazia è per costituzione una oligarchia partitocratica. OK, tanti dubbi, rilievi già espressi anche dalla Suprema Corte, tante irragionevolezze… ma in definitiva tutto rientrerebbe nel potere discrezionale del legislatore. Come dire, parola di legislatore parola di re!
Se il porcellum fosse ritenuto non costituzionale significherebbe che la democrazia italiana è priva di difese poiché negli ultimi 8 anni ben 3 parlamenti sarebbero stati eletti sulla base di una legge incostituzionale che ha fatto macelleria dei principi della rappresentanza parlamentare.
La strada quasi obbligata per la Corte sarebbe un intervento manipolativo della legge elettorale o riportare in vita il Mattarellum. Il Parlamento dovrebbe essere immediatamente sciolto e si svolgeranno nuove elezioni.
Ci potranno essere molte possibili variazioni sul tema ma la sostanza dovrebbe essere il film che ho descritto: un bel pasticcio che con qualsiasi esito confermerebbe l’inadeguatezza della nostra Costituzione.
Può una Costituzione non avere difese contro il rischio di manovre eversive che provengono “senza violenza” dall’interno delle istituzioni? Sì ma solo a una condizione: si tratta di una Costituzione inadeguata. Provo a tratteggiare alcuni elementi di inadeguatezza.
La Costituzione mentre afferma il diritto alla eleggibilità non prevede alcun paletto per l’esercizio di tale diritto rinviando tutto a leggi ordinarie; ne consegue che il singolo non può candidarsi se non fondando un partito o intruppandosi in un partito. Se entra in un partito dipenderà dai vertici del partito la sua eventuale candidatura perché i partiti non sono tenuti a dotarsi di meccanismi decisionali democratici. Nei fatti è una ristretta cerchia di persone che decide chi debba essere candidato. Il singolo può fondare un Partito, come sancisce l’art. 49 della Costituzione, ma poiché la Costituzione nulla dice su quali debbano essere i requisiti minimi per essere “partito” e per partecipare alle competizioni elettorali sono i partiti già esistenti e presenti in parlamento che scrivono le regole per partecipare alla gara. Se analizziamo le leggi esistenti scopriamo che un nuovo partito non è uguale ai partiti già esistenti, quindi per legge non tutti i candidati partono con le stesse possibilità. Pensate per esempio al tema degli spazi informativi, delle firme per le liste o ancora ai rimborsi elettorali che vanno solo a coloro che entrano in Parlamento ma sono coloro che sono in Parlamento che hanno deciso le soglie per entrarvi. Strano modo d’intendere i rimborsi e l’esercizio del diritto di partecipazione alle scelte politiche.
La Costituzione non prevede la partecipazione dei cittadini alla selezione dei candidati e non pone tutele affinché il diritto associativo non sia compresso. Attenzione: selezione dei candidati, ovvero selezione di coloro che devono essere proposti al voto di tutti. Se il porcellum è costituzionale ne conseguirebbe per esempio che per “costituzione” il cittadino può essere privato del diritto di eleggibilità, del diritto di selezionare i candidati, del diritto di scegliere tra i candidati. Infatti col porcellum l’elettore non vota il candidato ma il partito.
La degenerazione della nostra promettente democrazia in una oligarchia partitocratica risiede anche nella vaghezza di tante norme costituzionali.
Persino il compito a cui si accinge la Corte Costituzionale è conseguenza dei limiti della Costituzione che mentre ha limitato in modo ferreo il ricorso al giudizio di costituzionalità ha anche limitato il campo di azione della Suprema Corte: il potere legislativo non ha freni e può sconfinare in ogni abuso non esistendo nel nostro ordinamento l’abuso di potere legislativo. D’altra parte è ormai storia la resistenza di tanta parte della “politica” per impedire la nascita della Corte Costituzionale e limitarne l’ambito d’azione: la Corte si insedia solo a dicembre 1955 e la prima sentenza del giugno 1956 afferma la competenza della Corte a sindacare anche le norme anteriori alla Costituzione; può sembrare assurdo ma è proprio così. La fiducia nel Parlamento quale assemblea in grado di rappresentare l’effettiva sovranità popolare era tale da indurre molte brillanti menti a considerare una bizzarria una Corte “in cui illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici” (Palmiro Togliatti, 1947). O semplicemente l’idea di “partito guida” era così forte e trasversale in tutto lo schieramento politico da non gradire limitazioni all’azione salvifica dei partiti…
In questi giorni la Corte dei Conti ha ritenuto incostituzionali le leggi in materia di finanziamento ai partiti dal momento che violano la volontà chiara e inequivocabile espressa dall’elettorato in occasione del voto referendario. L’evento deve farci riflettere. L’intervento della Corte dei Conti – pienamente condivisibile nei contenuti – appare infatti come la classica pisciata fuori dal vaso, una indebita e tardiva invasione di campo. Dove starebbe scritto, infatti, che il Parlamento facendo ricorso a sotterfugi e trucchi semantici non può legiferare su una materia censurata dagli elettori? Dove sta scritto che il Parlamento non può fottersene della sovranità popolare? Dove sta scritto che il parlamento non può usurpare la sovranità popolare dal momento che la stessa si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione? Quali sono queste forme e questi limiti?
I partiti politici sono per Costituzione associazioni private che possono comprimere i diritti fondamentali dei cittadini alla determinazione del proprio corpo legislativo.
I diritti di partecipazione possono essere compressi e il Parlamento può ignorare le proposte di legge di iniziativa popolare e l’esito del voto referendario.
La democrazia rappresentativa basata sul divieto di scegliere i rappresentanti uccide la sovranità popolare: i parlamentari sono di diritto e di fatto i rappresentanti dei partiti e non del popolo; rappresentano di fatto e di diritto il partito che vogliono rappresentare ma mai la Nazione.
La sovranità è basata su un voto che non è uguale e non ha lo stesso peso: analizzate i meccanismi di voto al senato, per esempio, e capirete che il voto non è uguale; ma questo vulnus è già presente nella Costituzione.
In cosa consiste la sovranità che appartiene al popolo?
Anche l’annoso problema della governabilità è diretta conseguenza di una Costituzione inadeguata. Se ne parla da sempre, infatti nel 1953 fu varata una legge elettorale, la famosa legge truffa, per risolvere il problema. Da sempre esiste il problema della governabilità ma la mediocre classe politica ha cercato le scorciatoie invece di affrontare i problemi. Vale a dire, ha agito sempre sulla legge elettorale mantenendo inalterato il quadro istituzionale. Così da sessanta anni si discute sempre delle stesse cose.
La difficile governabilità discende direttamente dall’architettura costituzionale.
I costituenti individuarono e discussero i problemi della rappresentanza e della governabilità ma preferirono trovare un accomodamento al ribasso lasciando che fossero i legislatori in seguito a trovare soluzioni più adeguate: le stiamo ancora aspettando e quasi ogni intervento sulla Costituzione ha peggiorato la situazione.
La Costituzione ha sacrificato la governabilità per favorire la rappresentanza e non avendo posto paletti adeguati alla rappresentanza alla fine anche questa è andata a farsi fottere.
In breve. La Costituzione prevede: due corpi elettorali differenti per Camera e Senato; sistemi di ripartizione differente dei seggi tra Camera e Senato; esecutivo eletto dal parlamento con fiducia da entrambe le camere; mancata corrispondenza tra numero di voti e numero di eletti; mancanza di vincolo di mandato. Inizialmente era previsto persino una durata differente per Camera e Senato. Gli elettori votano i partiti ma in Parlamento non esistono i Partiti ma i Gruppi Parlamentari, che sono altra cosa. Verificate in ogni legislatura quanti gruppi parlamentari esistono che non si sono presentati agli elettori.
Inutile attendersi che con questo sistema dal voto possa scaturire un esecutivo: non è compito degli elettori ma dei parlamentari dare vita a un governo. Non è il voto che rende difficile la governabilità ma l’inadeguatezza dei parlamentari che si sottraggono al dovere di formare un governo rispettando l’esito del voto e trovando il comune denominatore che consenta di formare una maggioranza.
La Costituzione va profondamente ripensata perché avrebbe potuto dare ottimi risultati se ci fosse stata una classe politica responsabile ma poiché prevalsero subito le tentazioni consociative e corporative ereditate dal regime fascista, a causa dei limiti della Costituzione, si è instaurata una dittatura dei partiti: siamo passati dal Partito Stato allo Stato dei partiti.
Nella legislatura in corso per riformare la Costituzione è stato scelto ancora una volta un iter squinternato e assurdo, che probabilmente non porterà a nulla di buono.
Se in tutti questi anni, persi dietro inconcludenti commissioni, bicamerali e comitati, fosse stato davvero così sentito il tema della riforma costituzionale perché per dare forza alla democrazia parlamentare non è stata scelta la strada maestra di una nuova assemblea costituente con uno specifico mandato popolare? Personalmente non ho alcuna fiducia che questi parlamentari che rappresentano solo se stessi e talvolta i loro partiti e non hanno avuto alcun mandato siano in grado di esercitare funzioni costituenti.